IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n.  963 e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639  e  successive  modifiche,  con  il  quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del 24 febbraio 1995, concernente
l'affidamento  della  gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 marzo  1996  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  29 maggio  1996,  con il quale si affida al
Co.Ge.Vo. di Ancona, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;
  Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante la disciplina
della   pesca   dei  molluschi  bivalvi,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 luglio 1998, recante l'adozione
del  piano  vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1998;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1o dicembre  1998, n. 515, con il
quale  si  adotta il regolamento recante la disciplina dell'attivita'
dei   consorzi   di  gestione  della  pesca  dei  molluschi  bivalvi,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in
particolare, l'articolo 2, comma 3 del decreto stesso;
  Visto   il   decreto   ministeriale  28 aprile  2000  in  corso  di
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, con il quale sono prorogate
al 31 maggio 2000 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi
che,  affidate  ai  consorzi  di gestione siano scadute o in scadenza
prima di tale data;
  Viste le proposte formulate per il corrente anno, - da ultimo, nota
del  23 maggio  2000  - dal consorzio per la gestione della pesca dei
molluschi  bivalvi  nel  compartimento  di  Ancona - Co.Ge.Vo., circa
alcune  misure di gestione per l'esercizio dell'attivita' di prelievo
delle risorse biologiche del mare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La quota massima pescabile giornalmente da ciascuna imbarcazione
autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'  di  pesca  dei  molluschi
bivalvi  con draga idraulica non puo' essere superiore ai 600 Kg. per
un numero complessivo di sessanta sacchi, ciascuno da 10 Kg.
  2.  Nel  periodo  compreso  dal  26 aprile  al 30 settembre 2000 la
cattura  dei  molluschi  bivalvi  con  draga  idraulica  puo'  essere
effettuata  esclusivamente  nei  giorni feriali di lunedi', martedi',
giovedi' e venerdi'.
  3. Non e' consentito il recupero di giornate di mancata attivita' a
causa di avverse condizioni meteomarine.
  4.  L'attivita'  di  pesca  con draga idraulica e' consentita nelle
acque dell'intero compartimento marittimo di Ancona, delimitate da un
lato  dalla foce del fiume Cesano e, dall'altro, dalla foce del fiume
Chienti.