IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000 e 27 aprile 2000 con i quali, rispettivamente, il dottor Enrico Letta e' stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'onorevole Cesare De Piccoli ed il senatore Stefano Passigli sono stati nominati Sottosegretari di Stato; Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di indirizzo politico-amministrativo, nonche' la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997, recante il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'art. 10, secondo cui i compiti relativi all'area funzionale del turismo ed il relativo Dipartimento sono trasferiti al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato; Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato; Decreta: Art. 1. 1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) ad eccezione delle proposte relative alle variazioni di bilancio - del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero (ivi compresi gli atti di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, di nomina dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza per le procedure di cui alla legge 1o agosto 1986, n. 430 ed al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e gli atti di nomina degli arbitri. 2. Restano altresi' riservati alla competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari al Governo e gli atti inerenti la funzione di direzione politica. 3. Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474.