IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
l'art.   10   della   legge  23  agosto  1988,  n.  400,  concernenti
l'attribuzione  ai  Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate
dal Ministro;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000 e
27 aprile  2000  con i quali, rispettivamente, il dottor Enrico Letta
e'   stato   nominato   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  l'onorevole  Cesare  De  Piccoli  ed il senatore
Stefano Passigli sono stati nominati Sottosegretari di Stato;
  Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del
1993  rientrano  nella  competenza del Ministro gli atti attraverso i
quali  si  esplica  la funzione di indirizzo politico-amministrativo,
nonche'  la  verifica  della rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997,
recante  il  regolamento  di riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale  generale  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  ed  in
particolare  l'art.  10,  secondo  cui  i  compiti  relativi all'area
funzionale del turismo ed il relativo Dipartimento sono trasferiti al
Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;
  Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni ai predetti
Sottosegretari di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli
altri  atti indicati all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f)  e  g)  ad  eccezione  delle  proposte relative alle variazioni di
bilancio  -  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e
successive  modificazioni,  gli atti che devono essere sottoposti per
le   decisioni   al   Consiglio   dei   Ministri   ed   al   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di
nomina  degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di
controllo  degli  enti  ed  istituti  sottoposti  alla  vigilanza del
Ministero  (ivi  compresi  gli atti di assoggettamento a liquidazione
coatta  amministrativa  o ad amministrazione straordinaria, di nomina
dei  commissari  liquidatori  e  dei  comitati di sorveglianza per le
procedure  di  cui  alla  legge  1o agosto 1986, n. 430 ed al decreto
legislativo  8 luglio  1999,  n.  270,  e  gli  atti  di nomina degli
arbitri.
  2.  Restano  altresi'  riservati  alla  competenza  del  Ministro i
rapporti  internazionali,  i rapporti con gli organi costituzionali o
ausiliari  al  Governo  e  gli atti inerenti la funzione di direzione
politica.
  3.  Vengono  inoltre  riservate  al  Ministro  le competenze di cui
all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  8 agosto  1992,  n.  359,  e successive
modificazioni  e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito
con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474.