IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto   l'art.   7   del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  "S.n.c. Ceramica Vietri-Mare dei
F.lli Solimene", inoltrata presso il competente ufficio regionale del
lavoro  e  massima  occupazione., come da protocollo dello stesso, in
data  11  gennaio 2000, relativa al periodo dall'11 maggio 1999 al 10
maggio   2000,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta'  per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Visto il decreto ministeriale in data 11 marzo 1999;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei lavoratori in data 11 maggio 1998 e 18
ottobre  1999,  stabilisce  per  un  periodo  di  ventiquattro  mesi,
decorrente  dall'11  maggio 1998, la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da  trentanove  ore settimanali - come previsto dal contratto
collettivo  nazionale  del  settore ceramica ed abrasivi applicato, a
19,50  ore  medie  settimanali  nei confronti di un numero massimo di
lavoratori  pari a ventiquattro unita', su un organico complessivo di
trentuno unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo dall'11 maggio 1999 al 10 maggio
2000,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma 3, del decreto-legge 1o
ottobre 1996,  n.  510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
"S.n.c.  Ceramica Vietri-Mare dei F.lli Solimene", con sede in Vietri
sul  Mare  (Salerno),  unita'  di  Vietri  sul  Mare  (Salerno), (NID
9915000007),   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima  dell'orario  di lavoro da trentanove ore settimanali a 19,50
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a ventiquattro unita', su un organico complessivo di
trentuno unita'.