IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1993, n. 236, in particolare
l'art. 1;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  1994,  n. 299, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 luglio  1994, n. 451, in particolare
l'art. 5, comma 8;
  Visto  il  decreto-legge  1o ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare
l'art. 4, comma 21 e l'art. 9 comma 25, punto b;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 24 dicembre 1996 con il quale
sono  stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di
cui al citato art. 9, comma 25, punto b;
  Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera a) del decreto-legge 8 aprile
1998,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 giugno
1998, n. 176;
  Visto  l'art.  45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art. 62, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Vista  la  deliberazione  del C.I.P.E. - Comitato interministeriale
per la programmazioni economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n.
62,  con  la  quale  sono  stati dettati i criteri per l'applicazione
dell'art.  6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da
ultimo  reiterato  dal  decreto-legge  n.  510/1996,  convertito, con
modificazioni, nella legge n. 608/1996;
  Viste  le istanze presentate dalle societa' di seguito elencate nel
dispositivo,  con  le  quali  e'  stata  richiesta la concessione del
trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, con decorrenza
non  successiva  al  31 ottobre  1996, ai sensi della citata legge n.
608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti   protocolli   d'intesa   o  le  intese  di  programma  sulla
reindustrializzazione  stipulati  dal  Governo, con le regioni ovvero
con  le  parti  sociali,  prima  dell'entrata  in  vigore  del citato
decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);
  Visti  i  progetti  di  lavoro  socialmente  utile, approvati dalle
competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art.
1,  della  legge  n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e
gestiti dalle aziende in questione;
  Considerato  che  le  unita'  produttive interessate al trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  sono  ubicate  nelle aree
ricomprese  tra  quelle  di  cui all'art. 1 della richiamata legge n.
236/1993;
  Ritenuta  la  necessita'  di  concedere  la proroga del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  ai  sensi  dell'art. 62,
comma1,  lettera  b)  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore
dei lavoratori interessati;

                              Decreta:
1) Fascicolo 27866/C21
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b,
del   decreto-legge   1o ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996, n. 608, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche' l'art. 62, comma 1, lettera
b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' prorogata la concessione
del   trattamento   straordinario  di  integrazione  salariale,  gia'
disposta  con  decreto  ministeriale del 14 marzo 1997, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  S.c. a r.l. Agrofil, con
sede  in  Catania,  unita'  di  Catania,  per un massimo di 19 unita'
lavorative per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.
                               Art. 2.
  L'erogazione  del  trattamento  di  cui al precedente art. 1, per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.
                               Art. 3.
  L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata alla direzione del
lavoro  competente, in data 24 gennaio 2000, come da protocollo dello
stesso.
                               Art. 4.
  La  misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria,
prorogata con il precedente art. 1, e' ridotta del dieci per cento.
                               Art. 5.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui all'art. 1 comporta una pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato ad
erogare  direttamente  il  trattamento  straordinario di integrazione
salariale.
2) Fascicolo 27866/C21A
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b),
del   decreto-legge   1o ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre  1996, n. 608, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche' l'art. 62, comma 1, lettera
b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' prorogata la concessione
del   trattamento   straordinario  di  integrazione  salariale,  gia'
disposta con decreto ministeriale dell' 11 febbraio 1999, con effetto
dal   28 settembre   1998,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, unita' di
Catania,  per  un  massimo di 17 unita' lavorative per il periodo dal
1o gennaio 2000 al 31 agosto 2000.
                               Art. 2.
  L'erogazione  del  trattamento  di  cui al precedente art. 1, per i
periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo
impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.
                               Art. 3.
  L'istanza  della  societa'  e'  stata  inoltrata alla direzione del
lavoro  competente, in data 24 gennaio 2000, come da protocollo dello
stesso.
                               Art. 4.
  La  misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria,
prorogata con il precedente art. 1, e' ridotta del dieci per cento.
                               Art. 5.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui all'art. 1 comporta una pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato ad
erogare  direttamente  il  trattamento  straordinario di integrazione
salariale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi