IL PRESIDENTE
  Vista la legge 30 novembre 1989, n. 399 "Norme per il riordinamento
dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste";
  Visto   il  decreto  legislativo  n.  381  del  29  settembre  1999
"Istituzione  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica e vulcanologia,
nonche'  disposizioni  concernenti  gli  enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visti  in  particolare  l'art. 7 "Norme sull'Osservatorio geofisico
sperimentale  e  sull'Istituto di ottica", e l'art. 10 "Estensione di
disposizioni  in  vigore  per  enti  di ricerca" del medesimo decreto
legislativo;
  Vista  la  legge  9  maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione n. 4.1.2.2000
del  12  maggio  2000  "Approvazione  del regolamento concernente gli
organi   dell'Istituto  nazionale  di  oceanografia  e  di  geofisica
sperimentale - OGS";
  Vista  la  nota  del  12 aprile 2000, prot. n. 668, con la quale il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ha formulato alcune osservazioni in merito al testo proposto;
  Vista  la  delibera  n.  4.1.4.2000  del 12 maggio 2000 "Definitiva
approvazione  del  "regolamento  concernente gli organi dell'Istituto
nazionale  di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS , giuste
osservazioni  del  MURST"  con la quale, accogliendo integralmente le
osservazioni  formulate  dal Ministero, si e' provveduto a modificare
il regolamento in oggetto;
  Rilevato  pertanto  di dover provvedere all'emanazione del predetto
regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge n. 168/1989;
                              Delibera:
                               Art. 1.
    di  emanare  il "Regolamento concernente gli organi dell'Istituto
nazionale  di  oceanografia  e  di  geofisica sperimentale - OGS" nel
testo  allegato  alla  presente  delibera  di  cui  costituisce parte
integrante (Allegato 1).