IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Visto l'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
nel testo sostituito dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45;
  Visto l'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visti gli articoli 132 e 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
  Visto  il  decreto del Ministro per la solidarieta' sociale in data
17  febbraio  2000, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 2000,
registro  n.  1, foglio n. 142, concernente la ripartizione del Fondo
nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2000;
  Considerato  che  lo stanziamento previsto dal predetto decreto per
il  Fondo  nazionale  di  intervento  per la lotta alla droga, pari a
L. 185.700.000.000,  deve  essere  trasferito,  nella misura del 75%,
alle  regioni  per il finanziamento di progetti triennali finalizzati
alla   prevenzione   e   al   recupero   dalle   tossicodipendenze  e
dall'alcoldipendenza  correlata  e  al  reinserimento  lavorativo dei
tossicodipendenti, presentati dalle amministrazioni pubbliche e dagli
organismi  indicati all'art. 127, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  Ritenuta la necessita' di ripartire per singola regione le predette
disponibilita'  finanziarie utilizzando i parametri indicati all'art.
127,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22  dicembre  1999  concernente  il  conferimento all'on. Livia Turco
dell'incarico di Ministro per la solidarieta' sociale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20  gennaio  2000,  recante  delega  di  funzioni  al Ministro per la
solidarieta' sociale;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  provincie  autonome  di Trento e Bolzano,
espresso nella riunione del 16 marzo 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La    ripartizione   per   singole   regioni   dell'importo   di
L. 139.275.000.000,   pari  al  75%  dello  stanziamento  complessivo
assegnato,  per  l'esercizio  finanziario  2000,  al  fondo nazionale
d'intervento  per  la lotta alla droga per il finanziamento, da parte
delle regioni, di progetti triennali presentati dalle amministrazioni
pubbliche  e  dagli  organismi  indicati  all'art.  127, comma 3, del
decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45,
e' riportata nella allegata tabella A, che forma parte integrante del
presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
    Roma, 24 marzo 2000
                                                   Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 320