Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata: La domanda presentata dal Consorzio tutela dei vini D.O.C. "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" con sede in Solighetto di Pieve di Soligo (Treviso) - legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 - intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" (riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 e modificata con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985) in "Conegliano Valdobbiadene"; Viste: Le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Treviso il 12 aprile 2000; Ha espresso: Parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione, modificato, secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere. Proposta di disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Conegliano Valdobbiadene" Art. 1. Denominazioni e vini La denominazione d'origine controllata "Conegliano-Valdobbiadene" o piu' semplicemente "Conegliano" o "Valdobbiadene", e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. La denominazione sopra citata puo' essere integrata dalle specificazioni frizzante e spumante. Ai vini suddetti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare, e' altresi' riservata la seguente sottozona: "Superiore di Cartizze".