IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 44 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del conto consuntivo; Visto l'art. 44 comma 2 del suddetto decreto il quale prevede che le modalita' della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento con decreto del Ministro dell'interno; Rilevata la necessita' di emanare le modalita' della certificazione relativa al conto di bilancio 1999 nonche' di individuare i termini e le modalita' di presentazione; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342 modificativo dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale ai commi 1 e 4 prevede che: gli enti locali, ai fini della rilevazione delle condizioni strutturalmente deficitarie, devono allegare al certificato del conto consuntivo apposita tabella contenente parametri obiettivi; la mancata produzione del certificato del conto consuntivo con l'annessa tabella dei parametri e la mancata approvazione del conto consuntivo costituiscono motivo di sottoposizione dell'ente ai controlli centrali; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1999, n. 227 il quale determina le modalita' per la definizione dei parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitari; Ritenuta la necessita' di predispone, come per gli anni precedenti, un sistema automatizzato di certificazione che tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al conto di bilancio 1999; Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, secondo il quale spetta alla regione Friuli Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province per i quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale; Ritenuto di dover fissare i termini e le modalita' di presentazione della certificazione del conto di bilancio; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli allegati modelli, che fanno parte integrante del presente decreto, concernente la certificazione del conto di bilancio dei comuni, delle province e delle comunita' montane per l'anno 1999. Ai suddetti certificati deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri di individuazione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie per il triennio 1998-2000. I comuni, le province e le comunita' montane sono tenuti a presentare il certificato del conto di bilancio 1999, in originale e quattro copie autenticate, non oltre il 30 settembre 2000, alle prefetture competenti per territorio. Gli enti locali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige sono tenute a presentare il solo certificato del conto di bilancio 1999 con le modalita' e nel termine predetti, rispettivamente, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, ed ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano competenti per territorio. Le prefetture devono apporre sul frontespizio del certificato il timbro indicante la data di arrivo del medesimo. Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta ed i commissariati del Governo delle province di Trento e Bolzano, invieranno l'originale dei certificati al Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali - una all'I.S.T.A.T. ed una all'A.N.C.I., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale. L'ente certificante, inoltre, trasmette copia del certificato alla regione ed al Comitato regionale di controllo.