Esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extra vergine di oliva "Molise", ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, presentata dalle associazioni di produttori olivicoli presenti nella regione Molise: Associazione molisana produttori olivicoli - A.M.P.O., Associazione provinciale produttori olivicoli - A.Pro.Pr.Ol., Associazione interprovinciale produttori olivicoli molisani - A.I.P.O.M., Associazione molisana olivicoltori - A.M.O., Associazione produttori olivicoli - Ass.Pr.Ol.; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllata dell'olio di oliva vergine ed extra vergine; Vista la nota prot. n. 61044 del 7 aprile 1999 con la quale sono stati richiesti chiarimenti in relazione alla disciplina tecnica alla quale dovranno assoggettarsi i produttori dell'olio extra vergine di oliva "Molise" in caso di registrazione comunitaria; Vista la nota del 10 marzo 2000 con la quale i citati consorzi hanno fornito i chiarimenti richiesti; Esprime Parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificita', via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta "Molise" e' riservata agli oli extra vergine di oliva prodotti nella zona definita nel successivo art. 3 e che rispondono ai requisiti ed alle condizioni stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.