Esaminata  l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  protezione  della
denominazione  di  origine protetta per l'olio extra vergine di oliva
"Molise",  ai  sensi del regolamento CEE n. 2081/92, presentata dalle
associazioni  di  produttori olivicoli presenti nella regione Molise:
Associazione  molisana  produttori olivicoli - A.M.P.O., Associazione
provinciale   produttori   olivicoli   -  A.Pro.Pr.Ol.,  Associazione
interprovinciale   produttori   olivicoli   molisani   -  A.I.P.O.M.,
Associazione  molisana olivicoltori - A.M.O., Associazione produttori
olivicoli - Ass.Pr.Ol.;
    Visto  il  parere  espresso  dal Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine controllata dell'olio di oliva vergine
ed extra vergine;
    Vista  la nota prot. n. 61044 del 7 aprile 1999 con la quale sono
stati richiesti chiarimenti in relazione alla disciplina tecnica alla
quale  dovranno assoggettarsi i produttori dell'olio extra vergine di
oliva "Molise" in caso di registrazione comunitaria;
    Vista  la  nota  del 10 marzo 2000 con la quale i citati consorzi
hanno fornito i chiarimenti richiesti;
                               Esprime
Parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione
nel testo appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno
essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "Disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali,   direzione   generale   delle   politiche   agricole   ed
agroindustriali  nazionali,  ufficio  tutela  delle  denominazioni di
origine,  delle  indicazioni  geografiche  e  delle  attestazioni  di
specificita',  via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di origine protetta "Molise" e' riservata agli
oli   extra  vergine  di  oliva  prodotti  nella  zona  definita  nel
successivo  art.  3  e che rispondono ai requisiti ed alle condizioni
stabiliti  dal  regolamento  CEE  n.  2081/92 e indicati nel presente
disciplinare di produzione.