IL DIRIGENTE
                  capo della sezione amministrativa
                del comitato nazionale per la tutela
               e la valorizzazione delle denominazioni
             di origine e delle indicazioni geografiche
          tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999
sulla   nuova  denominazione  del  Ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n.  193,  con la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Friuli Grave" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e
1o ottobre  1983,  i  decreti ministeriali 3 agosto 1993, 16 febbraio
1998  e  20 marzo  1998,  con  i  quali  sono  state apportate alcune
modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
  Vista  la domanda presentata dal consorzio volontario per la tutela
dei  vini "Friuli Grave" intesa ad ottenere modifiche al quinto comma
dell'art. 8 del disciplinare di produzione di cui sopra;
  Visti  il  parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine controllata;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Friuli Grave", in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal sopra citato comitato;
  Considerato  che  l'art.  4 del citato decreto del Presidente della
Repubblica  20 aprile  1994,  n. 348, concernente la procedura per il
riconoscimento  delle  denominazioni  di origine e l'approvazione dei
disciplinari  di  produzione  prevede che le denominazioni di origine
vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano
approvati  e  modificati  con  decreto del dirigente responsabile del
procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il   testo  del  quinto  comma  dell'art.  8  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata "Friuli
Grave"   di   cui   al   decreto   ministeriale   16 febbraio   1998,
successivamente  integrato con decreto ministeriale 20 marzo 1998, e'
sostituito per intero dal testo appresso riportato:
  "L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e':
      a) obbligatoria per i vini designati come "riserva , "superiore
e "novello ;
      b) facoltativa  per  i  vini  e le tipologie di cui al presente
disciplinare diversi da quelli indicati alla lettera a).".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 maggio 2000
                                              Il dirigente: Anastasia