IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento per la valutazione
                dei medicinali e la farmacovigilanza
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3  febbraio 1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  ed in
particolare l'art. 7;
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione
della  direttiva  93/39/CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319";
  Visto  il  decreto  con  il  quale la societa' Parke Davis e' stata
autorizzata  all'immissione in commercio della specialita' medicinale
"Xarator" (atorvastatina);
  Visto il provvedimento UAC/II/561/99 del 23 dicembre 1999;
  Visti  i  pareri  dell'11-12 gennaio 2000, del 25-26 gennaio 2000 e
dell'8-9  febbraio 2000 con i quali la Commissione unica del farmaco,
ha  armonizzato  il  riassunto  delle caratteristiche del prodotto di
tutte le specialita' medicinali a base di statine commercializzate in
Italia;
  In  attesa  dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 12
della direttiva 93/39/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  punto  5.1.  -  Proprieta' farmacologiche - del riassunto delle
caratteristiche  del  prodotto  della  specialita' medicinale XARATOR
(atorvastatina)  e'  inserito  il seguente periodo: "In aggiunta alla
dieta  riduce  i  livelli  elevati di colesterolo totale, colesterolo
LDL, apolipoproteina Þ e trigliceridi", gia' inserito al punto 4.1. -
Indicazioni   terapeutiche   -   dal   quale  viene  conseguentemente
eliminato.