IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per
il  credito  alla  cooperazione  e  misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  in  data 25 luglio 1986, di concerto con i Ministri
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica e del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  concernente  le  modalita'  di
concessione  e  di  erogazione  dei  contributi previsti dall'art. 17
della legge n. 49/1985;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  in data 26 luglio 1986, di concerto con il Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale concernente i criteri per la
determinazione  del  valore  delle quote di proprieta' delle societa'
finanziarie partecipanti al capitale sociale delle cooperative;
  Viste  le  deliberazioni  del  C.I.P.I.  in  data 19 dicembre 1985,
12 febbraio   1987  e  31 gennaio  1992,  recanti  direttive  per  la
concessione  di  benefici  agevolativi  alle  cooperative di cui alla
legge 27 febbraio 1985, n. 49;
  Vista  la  legge  31 gennaio  1992,  n.  59, recante nuove norme in
materia di societa' cooperative;
  Vista  la  nota  in  data  24 luglio  1998, n. 6278 con la quale la
Commissione  europea  esprime  parere  favorevole  in  ordine a nuovi
interventi  a  salvaguardia  dei livelli di occupazione da attuare ai
sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge n. 266/1997, indicando
alcune condizioni e limitazioni;
  Considerato   che  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previsto dal citato art. 17, comma 2, della legge n. 266/1997 ai fini
di  una  revisione  della legge 27 febbraio 1985, n. 49, non e' stato
emanato  a  seguito della ricusazione del visto, disposta dalla Corte
dei  conti  con  deliberazione  n.  13/2000  emessa dalla sezione del
controllo nell'adunanza del 27 gennaio 2000;
  Considerato  che  la  legge  27 febbraio  1985,  n.  49, e' tuttora
vigente  e  che alla stessa sono applicabili le predette condizioni e
limitazioni;
  Considerato  che  il  lungo  periodo di inoperativita' della citata
legge  n.  49/1985  ed  il  conseguente  stato  di  difficolta' delle
categorie      interessate      rendono      necessario     direttive
all'amministrazione  affinche'  la  stessa possa provvedere in ordine
alle  esigenze  emerse,  applicando la disciplina tuttora vigente, in
attesa  di  quella che sara' emanata a seguito della reiterazione del
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica di cui all'art. 17,
comma  2,  della  legge n. 266/1997, ovvero delle eventuali norme che
sono in discussione in sede parlamentare;
  Ritenuto    che    dette   direttive   trovano   fondamento   nelle
determinazioni  comunicate  dalla  Commissione  europea  con  la nota
24 luglio   1998,   n.   62787,   lasciano  impregiudicate  tutte  le
osservazioni   sollevate  dalla  Corte  dei  conti  con  la  predetta
deliberazione   n.   13/2000   e  consentono  all'amministrazione  di
intervenire  nuovamente  in  un  comparto  caratterizzato da notevoli
problematiche economiche e sociali;

                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  Fino  all'entrata  in  vigore  di  altra normativa disciplinante la
materia ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2000, le cooperative
di  produzione  e  lavoro aventi i requisiti di cui all'art. 14 della
legge  27 febbraio  1985,  n.  49,  e  sue  successive modificazioni,
possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 17 della legge
medesima,  con le limitazioni ed alle condizioni di cui ai successivi
articoli.