Ai prefetti della Repubblica
                                      e, per conoscenza
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento della valle d'Aosta
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  dello Stato per la
                                  regione Sicilia (Palermo)
                                  Al rappresentante dello Stato nella
                                  regione Sardegna (Cagliari)
                                  Al  commissario  del  governo nella
                                  regione    Friuli-Venezia    Giulia
                                  (Trieste)
                                  Il    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta

  Nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  110  del  13 maggio  2000  e' stato
pubblicato  il  decreto  del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
in  data  4 aprile  2000, corredato degli allegati che ne fanno parte
integrante, con il quale viene determinata la misura delle indennita'
di  funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali,
ai sensi del comma 9 dell'at. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.
  Il  regolamento  recepisce la tendenza legislativa secondo la quale
l'importo  delle indennita' va adeguato all'importanza ed al concreto
rilievo   locale   delle   funzioni   svolte,   nonche'   all'impegno
istituzionale  che  ne  discende,  con  sensibili aumenti rispetto al
passato  e  nel  contempo, in coerenza con la norma primaria, demanda
all'ambito di piu' accentuata autonomia riconosciuta agli enti locali
la facolta' di apportare incrementi e diminuzioni dei nuovi parametri
sulla  base  di  valutazioni  e scelte politiche e di gestione che ne
esaltano il potere decisionale. Nella determinazione delle indennita'
di funzione e' stata tenuta presente l'equiparazione delle indennita'
di  funzione  dei  presidenti  di  provincia a quelle dei sindaci dei
comuni  capoluogo  della  stessa  provincia,  in considerazione della
rappresentanza  ad  entrambi attribuita della propria comunita' e del
proprio territorio, con l'eccezione dei presidenti delle province che
ricomprendono  aree metropolitane, le cui indennita' sono equivalenti
a  quelle  stabilite  per  i  presidenti di provincia con popolazione
superiore ad un milione di abitanti.
  E' stata, altresi', prevista la parametrazione dei compensi di vice
sindaci  e  assessori comunali all'indennita' spettante ai rispettivi
sindaci.  Lo stesso criterio viene seguito per i vicepresidenti e gli
assessori   provinciali   la   cui   indennita'   viene   parametrata
all'indennita' del presidente della provincia.
  Sugli  aspetti  piu'  significativi del nuovo sistema indennitario,
sentite  le  associazioni  degli  enti  locali  A.N.C.I.,  U.P.I.  ed
U.N.C.E.M., si tracciano le seguenti note illustrative.
  Innanzitutto vanno evidenziati alcuni profili di carattere generale
che  riguardano  l'applicazione  del provvedimento in questione e sui
quali  appare  opportuno  fornire  i necessari chiarimenti al fine di
eliminare gli eventuali dubbi interpretativi.
A) Decorrenza.
  Il provvedimento, che ha valore regolamentare, non ha potuto avere,
come  si  auspicava,  una decorrenza retroattiva in recepimento di un
esplicito rilievo in tal senso da parte del Consiglio di Stato.
  Il  Supremo  organo, con il parere n. 30/1995 del 6 luglio 1995, ha
dichiarato,   infatti,   che,   per  i  regolamenti,  il  divieto  di
retroattivita'  delle  norme  sancito dall'art. 11 delle preleggi, ha
carattere   tassativo  ed  inderogabile.  Nel  richiamato  parere  il
Consiglio di Stato ha, inoltre, escluso la retroattivita' delle norme
che   disciplinano  le  indennita'  connesse  all'attivita'  pubblica
svolta,  sulla  base  dell'assunto  che  dette indennita' non sono in
alcun  modo  assimilabili  alla  retribuzione  connessa a rapporto di
pubblico  impiego  e,  quindi,  non riconducibili al paradigma di cui
all'art.  36 della Costituzione, secondo quanto affermato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 454 del 1997.
B) Destinatari.
  Destinatari  del regolamento sono esclusivamente gli amministratori
indicati all'art. 23 della legge n. 265/1999. L'elencazione, infatti,
oggetto  di  una precisa scelta operata dal legislatore, cui la norma
regolamentare  non  puo'  derogare,  ha  carattere  tassativo  e  non
consente,  quindi,  di  attribuire benefici ad amministratori che non
siano menzionati nella norma primaria.
C) Organi  competenti  alla determinazione di indennita' e gettoni di
presenza.
  La  norma  recata dal comma 11 dell'art. 23 della legge n. 265/1999
offre   l'opportunita'   di  chiarire,  preliminarmente,  gli  organi
competenti  ad  adottare  i  provvedimenti  di  determinazione  delle
indennita' in questione.
  L'applicazione  delle  misure  delle  indennita'  e  dei gettoni di
presenza   come   stabilite   nella   tabella   A  del  decreto,  con
le maggiorazioni  di  cui  all'art. 2, e' effettuata direttamente dal
dirigente competente con propria determinazione.
  Qualora,  invece,  gli  organi  intendano aumentare o diminuire gli
importi  delle  indennita'  e  dei  gettoni di presenza stabiliti dal
decreto,  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  ultimo,  della  legge  n.
265/1999,    attese    le    implicazioni    d'ordine    politico   e
gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta
ed  al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno,
dei  propri  componenti.  Va, altresi', tenuto conto che competenti a
deliberare  in  ordine  alle  indennita'  di  funzione  spettanti  ai
presidenti  dei  consigli  comunali  e  provinciali sono i rispettivi
consigli,   in  quanto  rileva  l'appartenenza  all'organo.  Pur  nel
rispetto  della  reciproca  autonomia, tenuto conto degli inevitabili
riflessi   di  carattere  finanziario,  i  predetti  organi  potranno
adottare  le  rispettive  determinazioni  concernenti  le  variazioni
previe opportune intese.
  In  tal caso in ordine all'obbligo di astensione previsto dall'art.
19  della  legge  n.  265/1999,  che  ha  sostituito  l'art.  290 del
T.U.L.C.P.   4 aprile   1915,   n.   148,  senza,  pero',  alterarne,
fondamentalmente,  finalita'  e  sostanza, si ritiene, sulla base del
prevalente  orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in
ordine   alla   precedente   normativa,   che   la   votazione  sulla
corresponsione  dell'indennita'  di  carica non configuri gli estremi
dell'interesse  personale che comporta l'obbligo dell'astensione, sia
perche'   le   indennita'   vengono  deliberate  facendo  riferimento
astrattamente  alla  carica  e non alla persona titolare della carica
stessa,  sia  perche'  le  cariche  elettive  presso  gli enti locali
costituiscono  "munera  publica"  e, come tali, implicano doveri piu'
che  diritti  e  l'interesse  al  loro esercizio riguarda la pubblica
utilita' e non quella dei singoli.
D) Trasformazione del gettone di presenza in indennita' di funzione.
  In ordine alla trasformazione del gettone di presenza in indennita'
di  funzione, considerato che il combinato disposto di cui ai commi 3
e  5  dell'art.  23  della legge n. 265/1999, consente la procedura a
condizione  che la stessa sia prevista da statuti e regolamenti degli
enti  e  comporti  per  l'ente pari o minori oneri finanziari. Visto,
inoltre,  che  il compenso mensile percepito dal consigliere non deve
comunque  superare l'importo pari ad un terzo dell'indennita' massima
prevista  per il rispettivo sindaco o presidente, appare coerente con
il  dettato normativo che detta procedura possa essere esperita sulla
base  del  consuntivo  annuale  della spesa sostenuta dall'ente per i
gettoni  di  presenza con riferimento agli oneri assunti dallo stesso
ente  in applicazione del decreto. Di tal che' il beneficio potra' in
concreto applicarsi solo a seguito dell'emanazione delle disposizioni
statutarie e regolamentari e al verificarsi delle condizioni previste
dalla legge.
  Esaminati gli aspetti generali di maggiore interesse, si forniscono
ora  alcune  note  di commento che riguardano le singole disposizioni
del provvedimento:
                          Art. 1, comma 2.
  La  norma  che prevede l'equiparazione dell'importo dell'indennita'
di  funzione  del presidente della provincia all'indennita' spettante
al  sindaco  del  comune  capoluogo della provincia stessa, non trova
applicazione  relativamente  al  gettone  di presenza dei consiglieri
provinciali   e  comunali,  che  rimane  rapportato  alla  dimensione
demografica dell'ente.
  Rileva,   a   tal  proposito,  la  diversa  natura  dell'indennita'
spettante  ai  consiglieri rispetto a quella che compete al sindaco e
agli assessori. Mentre, infatti, l'indennita' di funzione e' connessa
alla  carica,  i gettoni di presenza sono corrisposti per l'effettiva
partecipazione  alle sedute del consiglio, per cui al maggior impegno
eventualmente   richiesto   al   consigliere  si  fa  fronte  con  la
dinamicita'  del sistema predisposto dal legislatore per procedere al
calcolo di detta indennita'.
                               Art. 2.
  All'art.    2    vengono    individuate   distinte   e   tra   loro
cumulabili maggiorazioni  degli  importi  di  cui  alla tabella A, in
applicazione  del  comma  8,  lettera  b, dell'art. 23 della legge n.
265/1999,   in   relazione   alla   fluttuazione   stagionale   della
popolazione,   alla   percentuale  delle  entrate  proprie  dell'ente
rispetto  al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare della spesa
di parte corrente.
  In  particolare  per i riferimenti relativi ai parametri finanziari
sono  state  predisposte ed allegate al decreto le tabelle B, B1, C e
C1.
  Le  tabelle B e B1 indicano, rispettivamente per comuni e province,
le medie regionali per fasce demografiche del rapporto tra le entrate
proprie dell'ente ed il totale delle entrate. Si evidenzia che tra le
entrate  proprie  sono  state considerate soltanto quelle relative al
titolo  I  e  al  titolo  III  in quanto entrate correnti destinate a
finanziare  le  spese correnti tra le quali rientrano quelle relative
alle  indennita'  ed  ai  gettoni  di  presenza da corrispondere agli
amministratori  degli  enti  locali.  Il denominatore del rapporto e'
stato  individuato nel totale delle entrate in quanto la disposizione
dell'art.  23,  comma  9, lettera b), della legge 265/1999 prevede la
formulazione   del   parametro   tenendo   conto  dei  predetti  dati
finanziari.
  Le successive tabelle C e C1 indicano, rispettivamente per comuni e
province,  le  medie  regionali  per  fasce  demografiche della spesa
corrente per abitante.
  Come  prescritto dall'art. 2, comma 1, lettera b) e c), gli importi
delle  indennita' di cui alla tabella A sono aumentabili ove gli enti
verifichino  che  i  dati  finanziari  dell'ultimo bilancio approvato
risultino superiori a quelli indicati nelle citate tabelle B, B1, C e
C1.
  I parametri delle suddette tabelle forniscono indicazioni in ordine
alla  sufficiente  disponibilita'  di  risorse  per  poter affrontare
eventuali maggiorazioni delle indennita' fissate nella tabella A.
  Va,  infine, evidenziato che le medie dei dati finanziari riportati
nelle  tabelle B, B1, C e C1 in alcuni casi coincidono con dati degli
stessi  enti  in  quanto  in  certe fasce demografiche vi e' un unico
comune   o   un'unica  provincia.  In  particolare,  tali  casi  sono
riscontrabili   nelle   fasce   demografiche  degli  enti  di  grandi
dimensioni.   Tale   situazione   non   sembra  che  possa  provocare
disfunzioni  nel  sistema  delineato dal decreto del 4 aprile 2000 n.
119.  Infatti,  i dati riportati nelle tabelle servono solo a fornire
indicazioni  dirette a verificare lo stato dell'entrata e della spesa
corrente  di  ogni  singolo  ente.  Laddove  la  situazione  in  atto
dell'entrata   e  della  spesa  risulti maggiore  rispetto  a  quella
indicata  nelle  citate  tabelle,  viene  in  rilievo  un  incremento
dell'attivita'    dell'ente    e    la    capacita'    di   assorbire
eventuali maggiori  spese che giustificano eventuali incrementi delle
indennita'.
  Come  dato storico si evidenzia che entrambi i parametri seguono un
andamento crescente.
  I  parametri  finanziari  indicati  nelle  tabelle B, B1, C e C1 da
prendere  in  considerazione  da  parte  di  ciascun ente sono quelli
relativi  alla  regione  ed  alla classe demografica di appartenenza.
L'ultima  colonna  e  l'ultima riga di ciascuna delle citate tabelle,
denominate come "Totali", indicano rispettivamente la media a livello
regionale e la media a livello nazionale, limitata, quest'ultima alle
regioni  indicate  nelle tabelle. Dette medie, regionale e nazionale,
non  devono  essere  prese  in  considerazione  dagli  enti in quanto
riportate  solo  a  scopo  conoscitivo  e di raffronto con le realta'
locali.
  Come  gia'  evidenziato  negli aspetti generali della circolare, si
sottolinea  che l'applicazione dei parametri previsti dall'art. 2 del
decreto  ai  fini  della maggiorazione  degli importi stabiliti dalla
tabella  A,  e'  automatica per gli enti che versino nelle condizioni
previste dal medesimo articolo.
                               Art. 7.
  Le  indennita'  del  presidente  e degli assessori delle unioni dei
comuni,  dei  consorzi fra enti locali e delle comunita' montane sono
determinate  in  base  alla  misura  dell'indennita'  del sindaco del
comune di riferimento.
  Per  "comune  di  riferimento" s'intende, come gia' specificato nel
comma  1  dell'art.  7  del  decreto, rispettivamente per l'unione di
comuni,   il   comune   avente   popolazione  pari  alla  popolazione
dell'unione; per le comunita' montane, il comune con popolazione pari
alla  popolazione montana della comunita' montana; per i consorzi fra
enti locali, il comune avente popolazione pari all'intera popolazione
residente nei comuni che fanno parte del consorzio.
                              Art. 10.
  L'indennita'  di  fine  mandato spettante a sindaci e presidenti di
provincia,  pari  ad  una  indennita'  mensile  per  ogni  12 mesi di
mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma
restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno.
                              Art. 11.
  Il  limite  indicato dalla tabella D si riferisce al tetto di spesa
complessivo risultante dall'applicazione di tutte le voci del decreto
e non e' riferito alle singole voci indennitarie.
  Benche'  i  commi  1  e  2  dell'art.  11  consentano  agli enti di
aumentare  gli  importi  delle  indennita'  e dei gettoni di presenza
cosi'  come  determinati  nel  decreto, il successivo comma 3 pone un
limite al predetto incremento.
  In  particolare,  il  citato  comma  3  stabilisce  che il rapporto
esistente  tra  le  spese  per le indennita' e i gettoni di presenza,
calcolate  in linea teorica applicando quanto previsto dal decreto, e
le  spese  correnti  stanziate  nel  bilancio  di previsione non deve
essere aumentato oltre i valori percentuali indicati nella tabella D.
  A titolo di esempio:
    a) spese per indennita' e gettoni di presenza: 100;
    b) spese correnti stanziate in bilancio: 1000;
    c) l'incidenza  delle  spese per indennita' e gettoni di presenza
sulle spese correnti e' pari al 10%;
    d) in  caso di aumento delle indennita' e dei gettoni di presenza
rispetto  a  quanto  previsto  dal  decreto,  l'incidenza  di  cui al
precedente  punto  c)  puo' essere incrementata nei limiti dei valori
percentuali  indicati  nella  tabella  D.  Ad  esempio,  i comuni con
popolazione   superiore  a  100.001  abitanti  possono  applicare  un
incremento  nei limiti del 30% dell'incidenza percentuale delle spese
per  le  indennita' e dei gettoni di presenza sulle spese correnti di
cui al precedente punto c).
                              Art. 12.
  La  parametrazione delle percentuali delle indennita' va effettuata
sulla  base  dei dati della tabella A incluse le maggiorazioni di cui
all'art. 2.
  Per  comunita'  montane  e  consorzi,  per  i quali non e' prevista
alcuna parametrazione, si applica la tabella A.
  I  compensi previsti dal decreto non possono essere corrisposti per
cariche  che  non  siano  contemplate  dall'art.  23  della  legge n.
265/1999.
  Si  richiama  la  possibilita' di aumentare o diminuire gli importi
delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza secondo quanto
previsto dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 265/1999.
  Le  SS.LL.  sono  invitate  a trasmettere con ogni sollecitudine la
presente  circolare  a  tutte  le  amministrazioni locali interessate
ricadenti  nel  territorio  di  rispettiva  competenza,  fornendo  al
riguardo un cortese cenno di assicurazione.
                                                  Il Ministro: Bianco