IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio
2000,  con  il  quale  l'on. prof. Gianni Francesco Mattioli e' stato
nominato Ministro senza portafoglio;
  Visto  il  proprio  decreto in data 19 maggio 2000, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
le politiche comunitarie;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 aprile 2000;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal 15 maggio 2000, il Ministro senza portafoglio per
le  politiche comunitarie, on. prof. Gianni Francesco Mattioli, salve
le competenze attribuite dalla legge al Ministro degli affari esteri,
e' delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri dirette ad assicurare la
partecipazione  dell'Italia  all'Unione  europea  ed  in  particolare
quelle relative:
    a) alle   attivita'   inerenti   all'attuazione  delle  politiche
comunitarie   di   carattere   generale   o  per  specifici  settori,
assicurandone   coerenza  e  tempestivita',  nonche'  alle  attivita'
inerenti  alla partecipazione dello Stato italiano alla formazione di
atti e normative comunitari;
    b) all'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, della legge
9 marzo   1989,   n.  86,  in  particolare  per  quanto  concerne  la
predisposizione,  sulla base, delle indicazioni delle amministrazioni
interessate,  degli  indirizzi  del  parlamento  e  del  parere della
conferenza   Stato-regioni,   del   disegno   di  legge  comunitaria,
seguendone    anche    il   relativo   iter   parlamentare,   nonche'
all'attuazione di quest'ultima legge;
    c) all'armonizzazione  fra  legislazione  nazionale  e  normative
comunitarie,  individuando nella citata legge comunitaria annuale gli
strumenti   idonei  a  recepire  nell'ordinamento  interno  gli  atti
comunitari che implicano i provvedimenti di attuazione ed assicurando
l'adempimento dell'obbligo comunitario;
    d)  alle  riunioni  del Cosiglio dei Ministri dell'Unione europea
relative  al mercato interno, rappresentando l'Italia, ove occorra in
collaborazione   con   i   Ministri  interessati  agli  argomenti  in
discussione;
    e)  all'adeguamento  coerente  e tempestivo delle amministrazioni
pubbliche   agli   atti   comunitari   e   alle  conformita'  e  alle
tempestivita'   delle   azioni   volte  a  prevenire  l'insorgere  di
contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee;
    f) alla  decisione  sull'opportunita'  di  presentare  ricorsi di
fronte  alla  Corte  di  giustizia  per  la  tutela  di situazioni di
rilevante  interesse nazionale; nonche' alla decisione di intervenire
in  procedimenti in corso nei quali siano in discussione questioni di
rilievo nazionale;
    g) alla  presidenza  del  comitato  consultivo di cui all'art. 4,
comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
    h) alla   formazione   di   operatori   pubblici  e  privati  con
riferimento  ai  temi  ed  ai  problemi comunitari, promuovendo anche
strumenti  di  formazione a distanza nonche' l'azione del comitato di
cui all'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
    i) alle  attivita'  di  informazione  previste dall'art. 13 della
legge 9 marzo 1989, n. 86;
    j) al coordinamento nella fase di predisposizione della normativa
comunitaria,   delle   amministrazioni  dello  Stato  competenti  per
settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali
interessate,  ai  fini  della definizione della posizione italiana da
sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di
Unione europea;
    k)   alla   convocazione   e   allo  svolgimento  della  sessione
comunitaria  della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, di cui
all'art.  10  della  legge  9 marzo 1989,  n.  86,  e dell'art. 5 del
decreto  legislativo  28 agosto 1997, e n. 281, al fine di raccordare
le  linee  della  politica  nazionale relative all'elaborazione degli
atti   comunitari  con  le  esigenze  rappresentate  dalle  autonomie
territoriali;
    l)  all'informazione  dei  rappresentanti  italiani  in  seno  al
Parlamento  europeo,  al  comitato economico e sociale ed al comitato
delle  regioni  sulle  posizioni  italiane nelle materie di interesse
comunitario;
    m)  alla  promozione  -  in  collaborazione  con  le  istituzioni
comunitarie,  le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le
regioni e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e
le  organizzazioni  non  governative  interessate  della - diffusione
dell'informazione  sulle  attivita'  della  Unione  europea  e  delle
iniziative   volta  a  rafforzare  la  coscienza  della  cittadinanza
dell'Unione;
    n) alla promozione delle candidature di cittadini italiani presso
le istituzioni comunitarie.
  Sono  altresi'  delegate tutte le competenze attribuite dalla legge
direttamente   al   Ministro  e  al  Dipartimento  per  le  politiche
comunitarie.