IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della ditta S.p.a. Digital Equipment dal 1o marzo
1999  Compaq  Computer  S.p.a. tendente ad ottenere la corresponsione
del   trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  per
riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 15 maggio 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Acquisite  le  risultanze  istruttorie del comitato tecnico, di cui
all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate
nella seduta del 30 marzo 2000;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 15 maggio
2000,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Digital  Equipment  dal 1o marzo 1999 Compaq Computer S.p.a.,
con  sede in Milano e unita' di Bari (NID 9916BA0008), per un massimo
di 1 unita' lavorativa; Bologna (NID 9908BO0002), per un massimo di 2
unita'  lavorative;  Genova  (NID  9904GE0005),  per  un massimo di 3
unita'  lavorative;  Milano  (NID  9903MI0015),  per un massimo di 21
unita'  lavorative;  Napoli  (NID  9915NA0006),  per  un massimo di 6
unita'  lavorative;  Padova  (NID  9906PD0003),  per  un massimo di 1
unita' lavorativa; Roma (NID 9912RM0014), per un massimo di 15 unita'
lavorative;  Torino  (NID  9901TO0013),  per  un  massimo di 6 unita'
lavorative per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 30 giugno 1999.
  Istanza  aziendale presentata il 16 febbraio 1999 con decorrenza 1o
gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi