IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto  l'art.  9-quinquies,  ed  in  particolare  il  comma 15, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 marzo  1971,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  73  del 24 marzo 1971, con il quale e' stata
approvata  la  deliberazione  del  9 novembre  1970 della commissione
provinciale  per la manodopera agricola di Enna, concernente i valori
medi  di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo
di bestiame valevoli per la predetta provincia;
  Visto il parere espresso in data 15 febbraio 2000 dalla commissione
centrale  di  cui  all'art.  9-sexies, comma 5, della citata legge n.
608/1996, su proposta della competente commissione provinciale;
  Tenuto  conto di doversi conformare alla predetta deliberazione del
15 febbraio 2000;
                              Decreta:
  I  valori  medi  di impiego di manodopera per singola coltura e per
ciascun  capo  di  bestiame per la provincia di Enna sono determinati
nelle misure indicate nell'allegata tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi