IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Visto l'art. 9-quinquies, ed in particolare il comma 15, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 24 marzo 1971, con il quale e' stata approvata la deliberazione del 9 novembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Enna, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia; Visto il parere espresso in data 15 febbraio 2000 dalla commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della citata legge n. 608/1996, su proposta della competente commissione provinciale; Tenuto conto di doversi conformare alla predetta deliberazione del 15 febbraio 2000; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Enna sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2000 Il direttore generale: Daddi