IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
    Visto  l'art.  9-quinquies,  ed  in  particolare il comma 15, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25 ottobre 1971, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del 20 novembre 1971, con il quale sono
state  approvate  le  deliberazioni  del 3, 10 e 17 maggio 1971 della
commissione   provinciale   per   la  manodopera  agricola  di  Bari,
concernente  i  valori  medi  di  impiego  di  manodopera per singola
coltura  e  per  ciascun  capo  di  bestiame valevoli per la predetta
provincia;
  Vista la deliberazione del 10 marzo 1997 della predetta commissione
provinciale  con  la quale ha proceduto per la provincia di Bari alla
revisione  dei  valori  medi  di  impiego  di  manodopera per singola
coltura  e  per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato
decreto ministeriale del 25 ottobre 1971;
  Visto  il  parere  espresso in data 1o marzo 2000 dalla commissione
centrale  di  cui  all'art.  9-sexies, comma 5, della citata legge n.
608/1996;
                              Decreta:
  I  valori  medi  di impiego di manodopera per singola coltura e per
ciascun  capo  di  bestiame per la provincia di Bari sono determinati
nelle misure indicate nell'allegata tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi