LA GIUNTA REGIONALE

VISTA  la  legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D.
3 giugno 1940, n. 1357;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state
delegate  alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative
in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1 ter;

VISTO  l'art.  3  della  l.r.  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre
1985  avente  per  oggetto  "Individuazione delle aree di particolare
interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431";

CONSIDERATO  che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del
10  dicembre  1985  sono  stati  perimetrati  ambiti territoriali nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'  art.  1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono
le  aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e
motivato  provvedimento  amministrativo  ex  legge 29 giugno 1939, n.
1497  ovvero  "ope  legis"  in forza degli elenchi di cui all'art. 1,
primo  comma  legge  8  agosto  1985,  n. 431, nelle quali aree trova
applicazione  il  vincolo  di  inedificabilita'  ed immodificabilita'
dello  stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale n. IV/31898 del 26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale  individuate  dalla  Regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con delilberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985";

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 22971 del 27 maggio
1992,  con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le
procedure  per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29
giugno  1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della
Giunta   Regionale  n.  31898/88,  anche  ad  opere  di  riconosciuta
rilevanza economico-sociale;

RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del 18
giugno  1999,  ha  approvato  definitivamente  il  progetto  di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27  maggio  1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

RILEVATO  che,  in  base  alla  citata  D.G.R.L.  3859/85  il vincolo
temporaneo  di  immodificabilita'  di  cui all'art. 1 ter della legge
431/85  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  Piano Territoriale
Paesistico  Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;

CONSIDERATO,  comunque,  che  l'approvazione  da  parte  della Giunta
Regionale  del  P.T.P.R.  pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art.  1  ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare
la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo
stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  31898/88, costituisce una
sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

ATTESO,   dunque,   che   la   Giunta   regionale,   in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero  economico-sociale, in aree per le quali
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza   assoluta  di  immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico;

PRESO  ATTO  che  il dirigente del Servizio proponente riferisce e il
Direttore Generale conferma quanto segue:

-  che  in  data  16.10.97  e'  pervenuta  l'istanza  del  Comune  di
Valdidentro  (SO),  di  richiesta  di  stralcio  delle  aree ai sensi
dell'art.  1  ter  legge  431/85  da  parte della SIVAL S.p.A. per la
realizzazione  di  pista  per  la pratica dello sci alpino denominata
"Fochino",  sistemazione  pista  "De  la  Mota"  e  "Dosalt"  e opere
accessorie di servizio in loc. Monte Masucco;

-  che  a  seguito  di  verifiche istruttorie in data 25.05.1999 sono
stati   trasmessi   elaborati   grafici  aggiornati  con  limitazione
dell'ambito di intervento rispetto a quello originariamente indicato;

-  che  dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,   cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti  del
Servizio,   si   evince  che  non  sussistono  esigenze  assolute  di
immodificabilita'  tali  da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

-  che  tuttavia  al  fine  di  ottenere un piu' corretto inserimento
ambientale  dell'intervento  dovranno  essere  osservate  le seguenti
prescrizioni:

Il  taglio della vegetazione a margine della pista in progetto dovra'
essere  realizzato  avendo  cura  di non tagliare, anche a sacrificio
della non costante larghezza della pista, le essenze d'alto fusto con
particolare carattere e pregio paesaggistico.

Le  aree sosta previste dovranno essere realizzate privilegiando coni
visuali  che  consentano una ampia vista della vallata fruibile nelle
varie stagioni vegetative.

I  fianchi  laterali  della  pista dovranno essere messi in sicurezza
senza  l'esecuzione  di opere d'arte, potranno essere utilizzate solo
tecniche  di  ingegneria naturalistica, avendo cura, a fine lavori di
inerbire e piantumare con novellame autoctono.

Il  taglio  della  vegetazione  nell'area di intervento relativa alla
sistemazione  delle  piste  denominate "De la Mota" e "Dosalt" dovra'
essere  limitato  allo  stretto  necessario per la messa in sicurezza
delle sopra citate piste, inoltre a margine dei tagli previsti dovra'
essere   inserito  del  novellame  autoctono.  I  consolidamenti  dei
versanti  movimentati dovranno essere realizzati solo con tecniche di
ingegneria    naturalistica.    Le    zone    d'intervento   relative
all'ampliamento  del ristoro esistente, del locale accessorio in zona
Palancana e delle due vasche di accumulo dell'impianto di innevamento
programmato,  a  fine lavori dovranno essere ricondotte allo stato di
primitivo decoro mediante pronto inerbimento.

Nel  caso  specifico  della  zona  di  costruzione delle sopra citate
vasche  si dovra' provvedere all'accatastamento nell'area di cantiere
del  cotico  erboso  esistente  e  degli eventuali arbusti al fine di
ricollocarli a copertura dei manufatti interrati.

A  fine  dei  lavori  di  costruzione delle opere in oggetto e per la
durata  di  un  ragionevole  periodo,  da  valutarsi con le autorita'
forestali  competenti  a  scopo  di  risarcimento ambientale dovranno
essere  realizzati  interventi  di  manutenzione e pulizia delle aree
collocate  tra  la  pista  denominata  "Cunalta"  e la nuova pista in
previsione  e, nelle aree limitrofe alle opere in oggetto, tutto cio'
al  fine  di  evitare  eventuali  dissesti  e  migliorare la qualita'
ambientale e paesaggistica del versante del Monte Masucco.

PRESO  ATTO  inoltre che il dirigente del Servizio proponente ritiene
che  vada  riconosciuta  la  necessita'  di realizzare l'opera di cui
trattasi  in  considerazione  dell'esigenza  di soddisfare i suddetti
interessi  pubblici  e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una
rilevanza  ed  urgenza tali che la Giunta regionale non puo' esimersi
dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assogettata;

DATO  ATTO  che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai  sensi  dell'art.  17,  comma 32, della Legge n. 127 del 15 maggio
1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

                              DELIBERA

1)  di stralciare, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui in
premessa,  l'area ubicata in Comune di Valdidentro (SO), fg. 63 mapp.
n.  113-114-135-  137,  dall'ambito territoriale n. 2 individuato con
deliberazione  di  Giunta  Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985,
per  la  realizzazione  di  pista  per  la  pratica  dello sci alpino
denominata  "Fochino",  sistemazione  pista "De la Mota" e "Dosalt" e
opere accessorie di servizio in loc. Monte Masucco;

2)   di   ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente  punto  n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3)  di  pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357  e  sul  Bollettino  Ufficiale  della REGIONE
LOMBARDIA;,  come  previsto  dall'art.  1, I comma legge regionale 27
maggio  1985,  n.  57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
settembre 1986, n. 54.

                                  Milano, 18 aprile 2000
                                  Il segretario: SALA