IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'
  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista l'istanza del 31 marzo 2000 protocollo n. 757237 con la quale
l'organismo   OECIS   -  Organismo  europeo  certificazione  impianti
sollevamento  S.r.l.,  con  sede in via Laterina, 81 - 00138 Roma, ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 aprile  1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di
certificazioni ai sensi della direttiva medesima;
  Considerato  che  la documentazione prodotta dall'organismo OECIS -
Organismo   europeo   certificazione   impianti  sollevamento  S.r.l.
soddisfa    quanto    richiesto    dalla   direttiva   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 16 settembre
1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che  l'organismo  OECIS  - Organismo europeo
certificazione  impianti  sollevamento S.r.l. ha dichiarato di essere
in  possesso  dei  requisiti  minimi  di sicurezza di cui all'art. 9,
comma  2) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,
n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'Organismo  OECIS  -  Organismo europeo certificazione impianti
sollevamento  S.r.l., e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE
secondo  quanto  riportato  negli  allegati al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:
      allegato  V:  esame  CE  del tipo (modulo B, limitatamente alla
lettera B);
      allegato VI: esame finale;
      allegato X verifica di unico prodotto (modulo G).
  2. La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo  le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3. Con    periodicita'    trimestrale,    copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - ispettorato
tecnico.
  4. L'organismo   provvede,   anche   su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - ispettorato tecnico.