IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Visto l'art. 9-quinquies, ed in particolare il comma 15, del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 10 aprile 1972, con il quale e' stata approvata la deliberazione del 24 novembre 1971 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Cagliari, concernente i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame valevoli per la predetta provincia; Vista la deliberazione del 3 ottobre 1996 della predetta Commissione provinciale con la quale ha proceduto per la provincia di Cagliari alla revisione dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, come determinati dal citato decreto ministeriale del 13 marzo 1972; Visto il parere espresso in data 1o marzo 2000 dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della citata legge n. 608/1996; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Cagliari sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2000 Il direttore generale: Daddi