LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario  n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993
recante:  "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare
riferimento all' art. 8, comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  127  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del
31 dicembre  1993,  serie  generale,  con  cui  si  e' proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 29 luglio 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale,
n.  195,  del  20 agosto  1999,  nel  quale la specialita' medicinale
denominata  "Oftimolo",  a  base  di  timololo  maleato della Farmila
farmaceutici Milano S.r.l., con sede in Settimo Milanese, Milano, con
particolare  riferimento  alla  forma  farmaceutica  e  confezione di
seguito  indicata:  flacone  5 ml 0,25%, A.I.C. n. 028549018, risulta
classificata in classe C);
  Vista  la  deliberazione  C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale del 17 aprile 1998, serie generale, n. 89,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal Servizio
sanitario nazionale" (deliberazione n. 10/1998);
  Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  127  alla  Gazzetta Ufficiale, serie
generale,  n.  155,  del  5 luglio 1999, che identifica le "categorie
terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto di cui all'art. 36,
commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista  la  domanda  del  21 settembre  1999,  con  cui  la  Farmila
farmaceutici  Milano  S.r.l, con sede in Settimo Milanese, Milano, ha
chiesto   la   riclassificazione   in  classe  A)  della  specialita'
medicinale   denominata   "Oftimolo",   nella  forma  farmaceutica  e
confezione  sopra  indicata,  al  prezzo  al  pubblico,  di L. 9.000,
calcolato  su  quello  dell'analoga specialita' medicinale denominata
Cusimolol  della  societa'  Alcon  Italia  S.p.a.,  nella  confezione
collirio  5  ml  0,25%,  contenente lo stesso principio attivo in una
preparazione   gia'   prevista  in  una  data  categoria  terapeutica
omogenea, gia' in prontuario in classe A);
  Rilevato  che  la  Alcon Italia S.p.a. ha pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del 30 giugno 1999, foglio delle inserzioni n. 151-bis, in
attuazione  della  disposizione  di  cui  alla  delibera C.I.P.E. del
26 febbraio   1998,   il   prezzo  medio  europeo  della  specialita'
medicinale   Cusimolol,   nella  confezione  0,25%  5 ml,  A.I.C.  n.
032004018, pari a L. 9.000, IVA compresa;
  Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 3 novembre
1999,   con   la   quale   viene   espresso  parere  favorevole  alla
classificazione  in  classe A) della specialita' medicinale Oftimolo,
nella forma farmaceutica confezione: flacone 5 ml 0,25%, al prezzo al
pubblico di L. 9.000, IVA compresa;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'  medicinale denominata OFTIMOLO, a base di timololo
maleato,  della  Farmila  farmaceutici  Milano  S.r.l.,  con  sede in
Settimo  Milanese,  Milano,  nella forma farmaceutica e confezione di
seguito  indicata:  flacone  5  ml  0,25%,  A.I.C.  n.  028549018, e'
classificata  in  classe  A),  ai  sensi dell'art. 8, comma 10, della
legge  24 dicembre  1993,  n. 537, al prezzo al pubblico di L. 9.000,
IVA compresa.