IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto  l'art.  9-quinquies,  ed  in  particolare  il  comma 15, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996 n. 608;
  Visto  il  decreto ministeriale 30 settembre 1971, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del 10 novembre 1971, con il quale sono
state approvate le deliberazioni del 19 febbraio, 5 marzo e 25 maggio
1971  della  commissione  provinciale  per  la manodopera agricola di
Napoli,  concernente  i  valori  medi  di  impiego  di manodopera per
singola  coltura  e  per  ciascun  capo  di  bestiame valevoli per la
predetta provincia;
  Considerato   che   la  predetta  commissione  provinciale  non  ha
provveduto  per la provincia di Napoli alla revisione dei valori medi
di  impiego  di  manodopera per singola coltura e per ciascun capo di
bestiame,  come  determinati  dal  citato decreto ministeriale del 30
settembre 1971;
  Visto   il  comma  17  del  citato  art.  9-quinquies  della  legge
28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  parere  espresso in data 1o marzo 2000 dalla Commissione
centrale  di  cui  all'art.  9-sexies, comma 5, della citata legge n.
608/1996;
                              Decreta:
  I  valori  medi  di impiego di manodopera per singola coltura e per
ciascun  capo di bestiame per la provincia di Napoli sono determinati
nelle misure indicate nell'allegata tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi