IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 4, comma 1; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 "Regolamento recante norme in materia di accessi e di connesse attivita' di orientamento", cosi' come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e in particolare l'art. 6, comma 1; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241; Ritenuta la necessita' di definire le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della predetta legge n. 264/1999; Decreta: Art. 1. l. Per l'anno accademico 2000/2001 l'ammissione degli studenti ai corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264 avviene previo superamento di apposite prove sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.