IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 4, comma 1;
  Visto  il  decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 "Regolamento
recante  norme  in  materia  di  accessi  e  di connesse attivita' di
orientamento",   cosi'   come  modificato  dal  decreto  ministeriale
8 giugno 1999, n. 235;
  Visto  il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica degli atenei e in
particolare l'art. 6, comma 1;
  Visto   il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla
legge 28 gennaio 1999, n.17;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire  le modalita' ed i contenuti
delle  prove  di  ammissione  ai  corsi  di  cui all'art. 1, comma 1,
lettere a) e b) della predetta legge n. 264/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  l.  Per  l'anno accademico 2000/2001 l'ammissione degli studenti ai
corsi  di  studio  di  cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della
legge  2 agosto  1999,  n. 264 avviene previo superamento di apposite
prove sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.