IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la legge 19 novembre 1990, n. 341, e, in particolare, l'art.
4, comma 2;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare l'art. 4, comma 1;
  Visto  il  decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 "Regolamento
recante  norme  in  materia  di  accessi  e  di connesse attivita' di
orientamento, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno
1999, n. 235";
  Visto  il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e, in particolare, l'art. 46;
  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto
1998, n. 353;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla
legge 28 gennaio 1999, n. 17;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
  Ritenuta la necessita' di definire le modalita' e i contenuti della
prova  di  ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), della suindicata legge n. 264/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'accesso alla scuola di specializzazione per l'insegnamento
secondario, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n.  341,  per l'anno accademico 2000/2001, ciascuna universita' emana
il  relativo bando di ammissione per esami e titoli in base al numero
di posti definito per ogni classe di abilitazione afferente a ciascun
indirizzo.
  2.  L'esame  consiste  in una prova scritta predisposta da ciascuna
universita', integrata da una seconda prova.
  La  prova  scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione
di  settanta  quesiti  a  risposta multipla, di cui una sola risposta
esatta,  tra  le  cinque  indicate.  Dei  suddetti  settanta quesiti,
quaranta  si  riferiscono  all'indirizzo  prescelto  dal  candidato e
trenta alla classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.
  Per  ogni indirizzo il candidato puo' richiedere l'abilitazione per
una o piu' classi di abilitazione.
  3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro
della  pubblica  istruzione  11 agosto 1998, n. 357, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale 18 novembre 1998, n. 270, che ogni singola scuola
affigge  al  proprio  albo, nonche' su argomenti atti a verificare la
predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della Scuola di
specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.
  4. Per lo svolgimento delle prova di cui al comma 2 e' assegnato un
tempo  di  novanta  minuti  per  la  soluzione  dei predetti quaranta
quesiti  e  un  tempo  di  settantacinque minuti per la soluzione dei
trenta  quesiti  relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta
l'abilitazione.
  5.  La  prova  scritta  si  svolge presso le sedi universitarie nei
seguenti giorni:
    indirizzo economico giuridico, 18 settembre 2000;
    indirizzo arte e disegno, 19 settembre 2000;
    indirizzo musica e spettacolo, 20 settembre 2000;
    indirizzo scienze motorie, 21 settembre 2000;
    indirizzo sanitario e della prevenzione, 22 settembre 2000;
    indirizzo lingue straniere, 25 settembre 2000;
    indirizzo scienze naturali, 26 settembre 2000;
    indirizzo fisico, informatico, matematico, 27 settembre 2000;
    indirizzo tecnologico, 28 settembre 2000;
    indirizzo scienze umane, 29 settembre 2000;
    indirizzo linguistico letterario, 2 ottobre 2000.
  6.   Per   la   valutazione   del  candidato  ciascuna  commissione
giudicatrice,  nominata  dai competenti organi accademici, si attiene
ai seguenti criteri:
    per   ciascuna   classe  di  abilitazione  la  commissione  ha  a
disposizione  cento punti, settanta dei quali riservati alla prova di
cui al comma 2 e trenta punti per la valutazione dei titoli;
    i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:
      a) titoli  di  studio  e  di  ricerca  fino ad un massimo di 10
punti:
        dottorato di ricerca, tre punti;
        seconda laurea, due punti;
        diploma di specializzazione, 2 punti;
        altri titoli di studi e di ricerca (corso di perfezionamento,
assegno  di ricerca, borsa di studio post- dottorato, borsa di studio
di almeno sei mesi presso enti di ricerca), fino a 3 punti;
      b) voto  di  laurea  prescritta  per  l'ammissione  fino  ad un
massimo di 10 punti:
        voto di laurea fino a 90/110, zero punti;
        voto di laurea da 91 a 100/110, due punti;
        voto di laurea da 101 a 105/110, quattro punti;
      voto di laurea da 106 a 107/110, cinque punti;
      voto di laurea di 108/110, sei punti;
      voto di laurea di 109/110, sette punti;
      voto di laurea di 110/110, otto punti;
      voto di laurea di 110/110 e lode, dieci punti;
    c) votazione  media  degli  esami  di  profitto  sostenuti per il
conseguimento  della  laurea, secondo il seguente schema e fino ad un
massimo di 10 punti:
      voto medio tra 18 e 21, zero punti;
      voto medio tra 21,1 e 24, un punto;
      voto medio tra 24,1 e 27, due punti;
      voto medio tra 27,1 e 27,5, quattro punti;
      voto medio tra 27,6 e 28, sei punti;
      voto medio tra 28,1 e 28,5, sette punti;
      voto medio tra 28,6 e 29, otto punti;
      voto medio tra 29,1 e 29,5, nove punti;
      voto medio tra 29,6 e 30, dieci punti.
  7.  La  seconda  prova  e'  determinata  dal bando e consiste in un
colloquio  ovvero  in  un  elaborato  scritto sui contenuti di cui al
comma 3 ed e' valutata dalla commissione in trentesimi.
  Per  ogni  classe  di abilitazione e' ammesso alla seconda prova un
numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla
base  della  graduatoria  ottenuta dalla somma dei punteggi riportati
dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.
  Per  l'indirizzo  dell'arte e del disegno la seconda prova consiste
in un elaborato grafico.
  8.  Vengono  ammessi  alla Scuola per ogni classe di abilitazione i
candidati  che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale
formulata  dalla  commissione  e  ottenuta  dalla  somma dei punteggi
riportati  dai  candidati  nella prova scritta, nella valutazione dei
titoli e nella seconda prova.
  9.  Qualora  alcuni candidati si trovino in posizione utile in piu'
di  una  graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per
un indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando,
per  la  copertura  dei  posti  residui si procede per ogni indirizzo
della   Scuola   alla   redazione   di  un'unica  graduatoria.  Detta
graduatoria  e'  formata  dai  candidati  che nelle singole classi di
abilitazione  comprese  nell'indirizzo  seguono  i gia' ammessi ed e'
utilizzata  fino a completare il numero dei posti previsti nel bando.
Qualora  nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una
classe  di  abilitazione, un candidato gia' ammesso per altra classe,
il candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.