IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con regio decreto 14 ottobre, n. 2134, e successive modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il  decreto  ministeriale  11  maggio  1995,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  concernenti  l'ordinamento didattico
universitario  relativamente  alle  scuole  di  specializzazione  del
settore medico;
  Visto la legge n. 127 del 15 maggio 1997 ed in particolare il comma
101 dell'art. 17;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Visto  il  parere del consiglio universitario nazionale espresso in
data 15 marzo 2000;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di apportare la modifica di
statuto  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  che lo statuto d'autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con  decreto  rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n.
183  Supplemento  alla  Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996
non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato   che   nelle   more  dell'emanazione  del  regolamento
didattico   d'ateneo   le   modifiche   di  statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici sono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Bari e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art.   225   contenente   le  "norme  comuni  alle  scuole  di
specializzazione"  e'  inserita  la  scuola  di  specializzazione  in
farmacologia.