Alle amministrazioni dello Stato
                                  Alle aziende autonome dello Stato
  L'entrata  in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio  1999,  n. 150 ha comportato la soppressione dei ruoli delle
singole  amministrazioni  e  collocato i dirigenti in un unico ruolo,
con   l'intento   di   garantire   una maggiore   mobilita'   fra  le
amministrazioni interessate ed una piu' razionale utilizzazione delle
professionalita' esistenti.
  L'operativita'   del   nuovo  sistema  rende  opportuno  richiamare
l'esatto  tenore  della  nuova  normativa relativa all'iscrizione dei
dirigenti  nei  ruolo  unico,  al fine di dare uniformita' all'azione
delle singole amministrazioni.
  L'art. 28 del novellato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
in  materia  di  accesso  alla dirigenza, demanda alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri l'indizione di concorsi unici per l'assunzione
di  nuovi  dirigenti.  Tali  concorsi  sono indetti nell'ambito della
programmazione  del fabbisogno del personale decisa dal Consiglio dei
Ministri  ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
tenendo conto delle esigenze organizzative che le amministrazioni del
ruolo  unico  provvedono  a  rappresentare,  anche con riferimento al
fabbisogno di specifiche professionalita'.
  Per  la  fase  transitoria,  conseguente alla entrata in vigore del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150,
istitutivo  del ruolo unico della dirigenza, l'art. 8 ha riconosciuto
alle  singole  amministrazioni  la  facolta'  di  conferire incarichi
dirigenziali,  tenendo conto anche dei concorsi gia' autorizzati alla
data di entrata in vigore del regolamento.
  Con  circolare  del  Ministro per la funzione pubblica del 5 agosto
1999  e'  stato  gia'  chiarito  che  l'amministrazione  titolata  ad
assumere  ed  a  formalizzare  l'incarico e' quella che ha bandito il
concorso;   al  fine  di  consentire  una maggiore  flessibilita'  al
sistema,   l'indicata   circolare  ha  previsto  anche  l'ipotesi  di
assunzione   del   vincitore   del   concorso   da   parte  di  altra
amministrazione, previo accordo fra le amministrazioni interessate.
  Diverse   amministrazioni   hanno   chiesto  chiarimenti  circa  le
procedure  da  adottare per la costituzione del rapporto di lavoro in
conseguenza   della   conclusione   delle   procedure  concorsuali  e
dell'approvazione  della  graduatoria, nonche' circa l'individuazione
del  momento  in  cui  e' consentito l'ingresso nel ruolo unico della
dirigenza.  Concordemente  a  quanto gia' comunicato dall'ufficio del
ruolo   unico   alle  singole  amministrazioni  che  hanno  richiesto
chiarimenti, si precisa quanto segue.
  L'art.   14  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale   con   qualifica   dirigenziale  dipendente  dal  comparto
Ministeri,  dispone  che  il  rapporto  di  lavoro tra il dirigente e
l'amministrazione  si costituisce mediante contratto individuale, che
reca oltre agli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto ed
il  funzionamento dello stesso, in particolare, la data di inizio del
rapporto   di  lavoro,  la  qualifica  ed  il  trattamento  economico
iniziale,   la  durata  del  periodo  di  prova,  la  sede  di  prima
destinazione.
  Tale  previsione,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal comma 5 del
medesimo  art. 14, prende luogo, a far tempo dalla data di entrata in
vigore  del  contratto  collettivo  nazionale,  dei  provvedimenti di
nomina  contemplati  dalle  previgenti disposizioni nell'ambito della
disciplina  pubblicistica  del  rapporto  di  lavoro,  producendone i
medesimi effetti.
  Il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, ed il decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 febbraio 1999,  n.  150,  hanno poi
previsto  la  stipula  di un contratto individuale per l'attribuzione
delle funzioni.
  Sulla  base  della  richiamata  normativa,  le amministrazioni sono
tenute  a costituire il rapporto di lavoro con personale dirigenziale
neo  assunto  attraverso  la  stipula  di  un  contratto  individuale
costitutivo  del  rapporto  di  lavoro e di servizio, avendo cura che
l'affidamento   delle   funzioni  dirigenziali  avvenga,  per  quanto
possibile, contestualmente.
  Gli   indicati   contratti   individuali,  una  volta  esperite  le
formalita'  di  rito,  dovranno  essere inviati all'ufficio del ruolo
unico  che  provvedera'  all'iscrizione  del dirigente secondo ordine
alfabetico.
  I  decreti  di  approvazione e nomina a dirigente dei vincitori dei
concorsi   di  cui  all'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, indetti ed effettuati secondo le
procedure  precedenti  all'art. 28 del decreto legislativo n. 29/1993
ed  in  contrasto  con  le  disposizioni  dell'art.  14 del contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   del  personale  con  qualifica
dirigenziale del comparto Ministeri, non costituiscono in nessun caso
titolo  per  l'iscrizione  al  ruolo  unico,  se  non a seguito della
regolare  stipula  ed  invio al ruolo unico del contratto di lavoro e
del conferimento di funzioni.
    Roma, 14 aprile 2000
                                               Il Ministro: Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2000
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 46