IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visti  i  decreti  ministeriali  in data 31 luglio 1990 e 16 luglio
1991, adottati di concerto con il Ministro della Sanita', con i quali
sono   state   dettate   specifiche   disposizioni  tecniche  per  il
condizionamento   e   l'etichettatura   dei   prodotti   del  tabacco
conformemente  alle  prescrizioni della direttiva del Consiglio delle
comunita' europee n. 89/622/CEE;
  Visto  il  decreto ministeriale del 15 ottobre 1991, concernente il
rinnovo  dell'inserimento  nella  tariffa  di vendita al pubblico dei
generi  di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati
sul   mercato   italiano,   previa   verifica  dell'adeguamento  alle
prescrizioni stabilite dai citati decreti;
  Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce
l'Ente   tabacchi   italiani   per  lo  svolgimento  delle  attivita'
produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  con esclusione delle attivita' inerenti il
lotto  e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita'
di  interesse  generale  gia'  affidate  e  conferite  per effetto di
disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Ritenuto   che   occorre   provvedere,  su  richiesta  delle  ditte
fornitrici,  alla variazione di denominazione nonche' alla radiazione
dalla  tariffa  di  vendita  di alcune marche di tabacchi lavorati di
provenienza UE;
  Ritenuto  altresi' di dover provvedere, come da comunicazione della
ditta  fornitrice, alla variazione di classificazione di due prodotti
gia' iscritti nella tariffa di vendita come sigaretti naturali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La denominazione delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati e'
variata come segue:
    sigari  naturali  da  Excalibur  n.  III  (conf.  da  20 pezzi) a
Excalibur n. II (conf. da 20 pezzi);
    da  Excalibur  n. VI (conf. da 20 pezzi) a Excalibur n. IV (conf.
da 20 pezzi);
    tabacco  da fumo per pipa da Amphora Black Cavendish (20 buste) a
Amphora Black Special Reserve (20 buste);
    da  Amphora  Golden Cavendish (20 buste) a Amphora Golden Special
Reserve (20 buste);
    da  Amphora  Ultra  Mild  (20 buste) a Amphora Ultra Mild Special
Reserve (20 buste).