IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto   l'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre  1984,  n.  887,  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  anche  attraverso  l'emissione  di certificati di
credito  del  tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  1993,  n. 16, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in materia tributaria, ed, in particolare, gli articoli 10 ed 11, con
cui sono state definite le modalita' e le condizioni per l'estinzione
dei crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato;
  Visto  il  decreto-legge  28 giugno  1995,  n. 250, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349 recante fra l'altro,
disposizioni in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 3-bis,
che,  per  l'estinzione  dei  crediti d'imposta sul valore aggiunto e
relativi  interessi, risultanti dalle dichiarazioni relative all'anno
1992  presentate dai soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del citato
decreto-legge n. 16 del 1993, non rimborsati mediante assegnazione di
titoli  di  Stato  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto-legge  n.  250  del 1995, autorizza il Ministro del tesoro ad
emettere  ulteriori  titoli  di Stato aventi libera circolazione fino
all'importo    massimo   di   L.   400   miliardi,   con   decorrenza
1o gennaio 1996 e durata dieci anni, con caratteristiche, modalita' e
procedure da stabilirsi con decreto ministeriale;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio  di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed,
in  particolare, il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei  prestiti pubblici per l'anno
stesso,  al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni
debitorie;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il proprio decreto n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta
modificato dal decreto n. 787352 del 24 luglio 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, e dal decreto n. 473447
del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294, del
17 dicembre  1998,  con il quale, in applicazione dell'art. 3-bis del
citato  decreto-legge  n. 250 del 1995, si e' provveduto a fissare le
caratteristiche  dei  titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che
ai  soggetti  creditori  d'imposta  verranno assegnati certificati di
credito del tesoro decennali, con godimento  1o gennaio 1996, a tasso
d'interesse  variabile,  da  determinarsi  con le modalita' di cui al
decreto  stesso,  ed,  in  particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra
l'altro,  che i certificati di credito verranno emessi per un importo
corrispondente   all'ammontare   complessivo  dei  crediti  d'imposta
risultante  dagli  elenchi  dei  contribuenti trasmessi dal Ministero
delle  finanze  arrotondando, quando necessario, l'importo di ciascun
credito con le modalita' ivi indicate;
  Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
    n.   787782  del  3 settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 212, del 10 settembre 1996;
    n.   178192  del  14 febbraio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  45,  del 24 febbraio 1997, come risulta modificato dal
decreto  ministeriale  n. 179269 del 10 giugno 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1997;
    n. 179618 del 22 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 177, del 31 luglio 1997;
    n. 471821 del 30 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 111, del 15 maggio 1998;
    n. 474306 del 20 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102, del 4 maggio 1999;
    n.   032090  del  28 febbraio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 63, del 16 marzo 2000;
  con  i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 3-bis del
citato  decreto-legge  n.  250, del 1995, emissioni di certificati di
credito  del tesoro, per complessive L. 131.858.865.450 ad estinzione
di crediti d'imposta per L. 131.718.360.450;
  Vista  la  lettera  in  data  29 maggio 2000, la quale il Ministero
delle finanze, in attuazione dell'art. 3-bis del citato decreto-legge
n.  250  del  1995,  ha  trasmesso  un apposito elenco, facente parte
integrante  del  presente  decreto,  riguardante cinque contribuenti,
titolari  di  crediti  per I.V.A. relativi al periodo d'imposta 1992,
cui  dovranno  essere assegnati certificati di credito del tesoro per
904.000  euro,  tenuto  conto  degli  arrotondamenti  effettuati  per
l'importo complessivo di L. 5.582.000;
  Ritenuto,  pertanto,  che  occorre  procedere  all'emissione di una
settima   tranche  dei  certificati  di  cui  sopra,  per  l'importo,
debitamente  arrotondato,  di  complessivi  904.000  euro  (pari a L.
1.750.388.080),  e  che  a  fronte  di  tale emissione verra' versato
all'entrata  del  bilancio statale la suddetta somma di L. 5.582.000,
nonche'  l'importo  di  L. 1.744.806.080, pari alla differenza fra la
somma  predetta  ed  il  controvalore  in  lire italiane dell'importo
emesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119, e
successive  modificazioni,  e  per le finalita' di cui all'art. 3-bis
del  decreto-legge  28 giugno  1995,  n.  250, convertito nella legge
8 agosto 1995, n. 349, e' disposta l'emissione di una settima tranche
dei  certificati di credito del tesoro al portatore, per l'importo di
nominali  904.000  euro  da assegnare ai soggetti creditori d'imposta
indicati  nell'elenco  allegato  al  presente  decreto, alle seguenti
condizioni:
    durata: dieci anni;
    godimento: 1o gennaio 1996;
    prezzo d'emissione: alla pari;
    rimborso: in unica soluzione, il 1o gennaio 2006;
    tasso  d'interesse  semestrale  variabile, da determinarsi con le
modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 9 novembre
1995, citato nelle premesse.