IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti  gli  articoli  1  e 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  con  la  quale viene richiesto l'accertamento dei
presupposti  di  cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per la ditta S.p.a Simi Sistemi;
  Visto  il decreto ministeriale datato 17 maggio 1999, e successivi,
con  i  quali e' stato concesso, a decorrere dal 12 febbraio 1999, il
trattamento   straordinario   di   integrazione  salariale  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma
2,  della  legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale
datato 18 maggio 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a Simi Sistemi, con sede in Taranto, unita' di
Taranto  (NID 0016TA0005), per un massimo di 98 unita' lavorative per
il periodo dal 12 febbraio 2000, all'11 agosto 2000.
  Art.  3,  comma  2,  legge  n.  223/1991 - decreto tribunale del 12
febbraio 1999 - contributo addizionale: no.
  L'istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il  periodo  e'  concesso  anche in deroga al limite massimo di cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge n. 223/1991, relativamente alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale   verifichera'   il  superamento  del  suddetto  limite,  con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 maggio 2000
                                       Il direttore generale: Daddi