IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                            d'intesa con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la  legge  19 novembre  1990, n. 341, recante "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 502, recante
"Riordino  della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni;
  Visto il proprio decreto 24 luglio 1996 di concerto con il Ministro
della  sanita',  con  il  quale  sono  stati definiti gli ordinamenti
didattici dei corsi di diploma universitario di area sanitaria;
  Visto il proprio decreto 24 settembre 1997 d'intesa con il Ministro
della  sanita',  con  il quale sono stati disciplinati i requisiti di
idoneita'  e  l'accreditamento  delle strutture per la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
  Vista  la  richiesta  di  modifica del citato provvedimento in data
24 settembre   1997,   avanzata   dal  presidente  della  commissione
nazionale dei diplomi universitari di igienista dentale;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 10 marzo 1999;
  Sentita l'associazione nazionale professionale di categoria;
  Ritenuto   di   dover   procedere   alla   modifica   del   decreto
interministeriale 24 settembre 1997;
                              Decreta:
  Il  punto "03 igienista dentale" della tabella 2 recante "Requisiti
specifici  di  ciascun  corso  di diploma universitario", allegata al
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  d'intesa  con il Ministro della sanita' del 24 settembre
1997 citato in premessa, e' sostituito dal seguente:
  03 Igienista dentale
    a. standard di struttura
      a1. laboratori:
        patologia clinica;
        microbiologia clinica;
        laboratorio di addestramento;
      a2. reparti di degenza:
        maxillo - facciale e/o chirurgia orale e/o odontoiatria;
      disponibilita' per frequenza di reparti in cui siano ricoverati
i pazienti che necessitano di igiene professionale;
      a3) servizi:
        radiodiagnostica odontoiatrica;
        odontoiatria     conservativa,     odontoiatria    infantile,
ortodonzia,   parodontologia,  protesi,  chirurgia  orale,  patologia
speciale odontostomatologica;
      opzionali:
        servizio speciale per portatori di handicaps;
        servizio di anestesia e rianimazione;
        servizio dell'area materno-infantile;
        servizio di psicologia clinica;
        servizio di dermatologia;
  (almeno due su cinque)
  b) standard di attivita'
    b1) laboratori:
      patologia/microbiologia clinica: almeno mille esami/anno;
      laboratorio di addestramento: almeno mille prestazioni/anno;
    b2) reparti di degenza:
      occupazione media nel triennio di oltre il 75%;
    b3) Servizi:
      almeno 3000 prestazioni/anno globalmente considerate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 giugno 2000

                                Il Ministro dell'università e della
                                 ricerca scientifica e tecnologica
                                             Zecchino
Il Ministro della sanità
        Veronesi