IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione;
  Visti  i  decreti  del  Presidente della Repubblica 10 agosto 1983,
18 novembre  1987 e 5 dicembre 1990, con i quali sono state apportate
alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto   il   decreto   dirigenziale   28 ottobre  1996,  contenente
modificazione   al   disciplinare   di  produzione  del  vino  D.O.C.
"Frascati";
  Visto   il   decreto   dirigenziale   26 novembre  1996  contenente
integrazione ai predetto decreto;
  Visto   il   decreto   dirigenziale   13 novembre  1997  contenente
modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;
  Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione  II-ter  n.  763/1999,  che  ha annullato il predetto decreto
dirigenziale  di  modifica  del  disciplinare  di produzione del vino
D.O.C.  "Frascati",  nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento
obbligatorio  in  zona  delimitata  rilevando  che  l'emanazione  del
provvedimento impugnato e' avvenuto in presenza "di eccesso di potere
per carenza di istruttoria";
     Visto   il  decreto  dirigenziale  1o aprile  1999,  concernente
l'annullamento   di   alcune   disposizioni   contenute  nel  decreto
dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazioni al disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Frascati" in conformita' della sentenza del tribunale amministrativo
del Lazio sezione II-ter n. 763/1999;
  Considerato  che  questa  amministrazione  ha  proposto  appello al
Consiglio  di  Stato  in sede giurisdizionale, avverso la sentenza in
precedenza citata;
  Preso  atto  che  la Corte di giustizia, con sentenza del 16 maggio
2000,  ha  respinto  il  ricorso  proposto  dal  Regno  del  Belgio e
sostenuto  dal  Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica
finlandese,  Regno  Unito  di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro
Regno   di  Spagna,  sostenuto  da  Repubblica  italiana,  Repubblica
portoghese  e  Commissione delle Comunita' europee, avente ad oggetto
la richiesta di dichiarazione di violazione dell'art. 34 del trattato
di  Roma,  per  avere il convenuto imposto con decretazione l'obbligo
dell'imbottigliamento   del   vino   a  "denominacio'n  de  ori-  gen
calificada" Rioja nella zona di produzione dello stesso;
  Considerato  che i motivi che hanno indotto la Corte di giustizia a
decidere  nei  termini  di  cui  sopra  muovono  dalla  necessita' di
garantire   alla   collettivita'   certezza  che  i  controlli  siano
effettuati in maniera sistematica, univoca ed efficace, ritenendo che
tale  certezza  possa  essere  assicurata  solo in quanto i controlli
predetti avvengono nell'ambito della zona di produzione;
  Considerato  il valore di statuizione assunto dalla pronuncia della
Corte  di  giustizia,  per la medesima fattispecie in tutti gli Stati
membri;
  Ritenuto  di  dover applicare i principi ai quali si e' ispirato il
giudice comunitario nella predetta sentenza;
  Considerato  che  la  fattispecie per la quale si e' pronunciato il
giudice  nazionale  e'  la  medesima di quella sottoposta al giudizio
della Corte di giustizia;
  Ritenuto  doversi  procedere,  in  pendenza  del giudizio presso il
Consiglio  di  Stato,  alla  tempestiva  reintroduzione  dell'obbligo
dell'imbottigliamento  in zona delimitata del vino a denominazione di
origine   controllata  "Frascati",  conformemente  alla  disposizione
contenuta  nel  decreto  dirigenziale 28 ottobre 1996, pubblicato nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre
1996;
  Valutati  gli interessi e le situazioni giuridiche coinvolti, anche
avuto riguardo a quelli del consumatore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'obbligo dell'imbottigliamento del vino a denominazione di origine
controllata "Frascati", nella zona delimitata all'art. 5 del relativo
disciplinare  di  produzione,  introdotto  dal  decreto  dirigenziale
28 ottobre  1996, annullato con sentenza del tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio,  sezione  II-ter  n.  763/1999,  impugnato con
ricorso  in appello presso il Consiglio di Stato, e' ripristinato con
le  motivazioni  riportate  in premessa, costituenti parte integrante
del  presente  decreto,  a  decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.