Considerate   le   linee   guida   della  Commissione  europea  del
17 dicembre  1999,  prot.  n.  60973,  da  applicare alle maschere di
protezione    delle    vie    respiratorie    per   disciplinare   la
commercializzazione    di    tali    maschere   volte   ad   ottenere
un'applicazione uniforme della direttiva "DPI", nell'Unione europea;
  Considerata  la  necessita' di fornire alle autorita' preposte alla
sorveglianza indicazioni precise e di evitare turbative del mercato;
  Si precisa quanto segue:
    le  maschere  di  protezione delle vie respiratorie (respiratori)
sono disciplinate dalla direttiva "DPI". Si tratta di prodotti atti a
proteggere  chi  li  indossa  da  tutti  gli  agenti  esterni che, se
inalati, possono costituire un pericolo per la salute o la sicurezza;
    esistono  anche  maschere che non svolgono funzioni di protezione
delle  vie  respiratorie,  ma  che  servono  a evitare che la persona
"contamini"  l'ambiente  circostante;  e' questo il caso, ad esempio,
del personale che lavora in camera controllata, degli assemblatori di
chip  (mascherine  igieniche)  o del personale chirurgico (mascherine
chirurgiche)  etc.  Alcuni  prodotti di questo tipo sono disciplinati
dalla  direttiva  93/42/CEE (decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
46) in materia di dispositivi medici;
    si  e'  constatato che a tutt'oggi un certo numero di respiratori
e'  commercializzato  senza il marchio CE e non ottempera al disposto
della direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale.
  Quindi,  considerate  le  linee guida della Commissione europea, il
parere  degli Stati membri e tutte le parti interessate, si e' giunto
alle seguenti conclusioni:
    1)  tutte  le maschere destinate a proteggere le vie respiratorie
di  chi  le indossa, indipendentemente dalla loro denominazione, sono
disciplinate  dalla  direttiva  sui  dispositivi  "DPI" e sottostanno
quindi alle pertinenti norme ivi contenute;
    2)  le  maschere  ad  uso  medico,  disciplinate  dalla direttiva
93/42/CEE  e  non atte a proteggere chi le indossa, devono recare una
dicitura che riporti chiaramente:
      o che la protezione di chi indossa la maschera non e' in nessun
modo garantita;
      o che indossare la maschera non garantisce una protezione;
      che  il  marchio  CE  indica  esclusivamente  la conformita' ai
requisiti della direttiva  93/42/CEE sui dispositivi medici.
  Nel  caso  in  cui  tali  maschere  svolgano  anche una funzione di
protezione  di  chi le indossa, recano la marcatura CE esclusivamente
in  virtu'  della  direttiva  89/686/CEE  sui  "DPI" e ottemperano al
disposto di quest'ultima.
  Le  maschere  di altro tipo, non disciplinate da direttive europee,
non  possono recare il marchio CE e devono essere accompagnate da una
avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo
la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa.
  A tal fine:
    tutte  le  maschere immesse in commercio per svolgere la funzione
di protezione delle vie respiratorie siano conformi al disposto della
direttiva  89/686/CEE  sui  dispositivi di protezione individuale cui
sono assoggettate, e rechino il marchio CE;
    gli organismi notificati in virtu' della direttiva 89/686/CEE sui
dispositivi  di  protezione  individuale  non  rilascino attestati di
esame  CE del tipo e non espletino le procedure di cui all'art. 11 di
detta  direttiva  (art.  7  del decreto legislativo n. 475/1992), per
maschere  che non sono destinate ad assicurare funzioni di protezioni
delle vie respiratorie;
    le  maschere  recanti  il  marchio  CE  in virtu' della direttiva
93/42/CEE  sui  dispositivi  medici,  rechino  una  chiara avvertenza
secondo  cui  non  svolgono  alcuna  funzione di protezione delle vie
respiratorie;
    le  maschere  atte a impedire la contaminazione dell'ambiente non
rechino il marchio CE e indichino chiaramente che non svolgono alcuna
funzione di protezione delle vie respiratorie.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 22 maggio 2000
                                      Il direttore generale: Visconti