IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attivita' di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; gli enti pubblici, compresi quelli economici; gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi; gli organismi di diritto pubblico, sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, un "programma triennale" ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'"elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso"; Considerato che il comma 11 del medesimo articolo impegna il Ministro dei lavori pubblici a definire, con proprio decreto, gli "schemi-tipo" sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge sopra individuati, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori; Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"; Considerato che i suddetti "schemi-tipo" debbono conformarsi (precisandole ove necessario), alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli articoli 14 e 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonche', agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento; Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi all'osservatorio dei lavori pubblici; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4 la cui rubrica reca "studi di fattibilita' delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali"; Sentiti i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e del CINSEDO appositamente convocati; Tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni; Decreta: Art. 1. Redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori 1. I soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attivita' di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e delle relative note esplicative.