IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  l'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, nel quale si dispone che per lo svolgimento
di  attivita'  di  realizzazione  di  lavori disciplinati dalla legge
medesima:
    le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
    gli enti pubblici, compresi quelli economici;
    gli  enti  e  le  amministrazioni  locali, le loro associazioni e
consorzi;
    gli  organismi di diritto pubblico, sono tenuti, preventivamente,
a  predisporre  ed  approvare,  nell'esercizio  delle  loro  autonome
competenze  e,  quando esplicitamente previsto, di concerto con altri
soggetti,  un  "programma  triennale" ed i suoi aggiornamenti annuali
unitamente all'"elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso";
  Considerato  che  il  comma  11  del  medesimo  articolo impegna il
Ministro  dei  lavori  pubblici  a definire, con proprio decreto, gli
"schemi-tipo"  sulla  base  dei  quali  i soggetti di cui all'art. 2,
comma  2,  lettera  a),  della  legge  sopra individuati, redigono ed
adottano  il  programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli
elenchi annuali dei lavori;
  Visto  il  titolo  III, capo I, del regolamento di esecuzione della
legge-quadro  in  materia di lavori pubblici, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 febbraio  1995,  n. 77, recante
"Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
  Considerato   che  i  suddetti  "schemi-tipo"  debbono  conformarsi
(precisandole  ove  necessario),  alle disposizioni procedurali ed ai
criteri  di  redazione  contenuti  negli articoli 14 e 15 della legge
11 febbraio  1994,  n.  109,  e successive modifiche ed integrazioni,
nonche', agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;
  Considerato  altresi'  che,  ai sensi dell'art. 14, comma 11, della
legge   11 febbraio   1994,   n.   109,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli
elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi
all'osservatorio dei lavori pubblici;
  Vista  la  legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4
la  cui  rubrica  reca  "studi  di fattibilita' delle amministrazioni
pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali
e locali";
  Sentiti  i  rappresentanti  dell'ANCI,  dell'UPI,  dell'UNCEM e del
CINSEDO appositamente convocati;
  Tutto  quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'art.
14,  comma  11,  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche ed integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Redazione del programma triennale,
                  dei suoi aggiornamenti annuali e
                   dell'elenco annuale dei lavori
  1.  I  soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lettera a), della
legge   11 febbraio   1994,   n.   109,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando
esplicitamente  previsto,  di  concerto  con  altri  soggetti, per lo
svolgimento   di  attivita'  di  realizzazione  di  lavori  pubblici,
adottano  il  programma  triennale  dei lavori pubblici e gli elenchi
annuali  dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente
decreto e delle relative note esplicative.