L'AUTORITA'

  Nella  sua riunione di consiglio del 20 giugno 2000, in particolare
nella prosecuzione del 21 giugno 2000;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318  "Regolamento  per  l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
  Vista   la  propria  delibera  n.  410/1999  del  22 dicembre  1999
"Regolamento   relativo  alla  procedura  di  autorizzazione  per  il
rilascio  delle  licenze  individuali  per i sistemi di comunicazioni
mobili  di  terza  generazione"  (di seguito Regolamento), pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata
dalla  delibera  n.  367/00/Cons  del 14 giugno 2000, "Modifiche alla
delibera n. 410/1999 recante: "Regolamento relativo alla procedura di
autorizzazione  per  il  rilascio  delle  licenze  individuali  per i
sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2 febbraio  2000,  concernente  la  costituzione  e le competenze del
Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per
l'offerta  al  pubblico  di  servizi di comunicazioni mobili di terza
generazione,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  39  del
17 febbraio 2000;
  Visto  il  decreto  legge  1o maggio  1997, n. 115, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   1o luglio   1997,  n.  189,  recante
disposizioni  urgenti  per  il recepimento della direttiva n. 96/2/CE
sulle comunicazioni mobili e personali;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo",  pubblicata nel
supplemento  ordinario  n.  210  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 302 del
29 dicembre  1998,  in  particolare  l'art. 20, comma 2 in materia di
contributi   per   l'installazione  e  la  fornitura  di  servizi  di
telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del  4 dicembre  1997,  come modificato dalla delibera dell'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  n. 217/1999 del 22 settembre
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999;
  Visto    il    decreto   ministeriale   5 febbraio   1998   recante
"Determinazione  dei  contributi  per le autorizzazioni generali e le
licenze  individuali  concernenti l'offerta al pubblico di servizi di
telecomunicazioni",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 63 del
17 marzo 1998;
  Visto  il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998
"Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato
delle  comunicazioni  mobili  e personali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998
"Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 133 del
10 giugno 1998;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n.
381,   concernente   il   Regolamento   recante   le   norme  per  la
determinazione  dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana;
  Visto  il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio
2000,   che   approva  il  piano  di  ripartizione  delle  frequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2000;
  Vista la propria delibera n. 69/1999 del 9 giugno 1999 "Misure atte
a  garantire  condizioni  di  effettiva concorrenza nel mercato delle
comunicazioni  mobili  e  personali da parte di tutti gli operatori e
criteri  e  modalita' per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999;
  Vista   la  propria  delibera  n.  197/1999  del  7 settembre  1999
"Identificazione  di  organismi  di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato";
  Vista  la  propria  delibera  n.  1/00/CIR  del  15 febbraio  2000,
"Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione
di  riferimento  di  Telecom Italia del luglio 1999" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000;
  Vista  la  direttiva  96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996
che  modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni
mobili e personali;
  Vista  la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  10 aprile  1997  relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni  generali  e  di  licenze  individuali nel settore dei
servizi di telecomunicazioni;
  Vista  la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del   30 giugno   1997   sull'interconnessione   nel   settore  delle
telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di
fornitura di una rete aperta ONP;
  Vista  la  decisione  128/1999/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  14 dicembre  1998  sull'introduzione coordinata di un
sistema  di  comunicazioni  mobili  e  senza  filo (UMTS) della terza
generazione nella Comunita';
  Vista  la  decisione  della  Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni  (CEPT)  n. ERC/DEC/(97)07 del 30 giugno 1997 sulla
attribuzione   delle   bande  di  frequenza  a  livello  europeo  per
l'introduzione dei servizi mobili della terza generazione;
  Vista  la  decisione  della  CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre
1999,  sull'uso  armonizzato dello spettro per i sistemi terrestri di
comunicazioni  mobili  universali  (UMTS)  che  operano  nelle  bande
1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e 2110-2170 MHz;
  Vista  la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)01 del 28 marzo 2000,
sull'estensione  della  decisione  n.  ERC/DEC/(97)07  sulle bande di
frequenza  per  l'introduzione del sistema terrestre di comunicazioni
mobili universali (UMTS);
  Vista  la  segnalazione  dell'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato,  ai  sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n.
287,  dell'8 maggio  2000,  in  merito alle procedure per il rilascio
delle  licenze  individuali  per i sistemi di comunicazioni mobili di
terza generazione;
  Visto  il verbale della riunione del 9 maggio 2000 del comitato dei
Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali di comunicazioni
mobili di terza generazione;
  Vista  la  nota  del  12 giugno  2000 del Dipartimento degli affari
giuridici  e  legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri
avente  ad  oggetto  la  procedura di aggiudicazione delle licenze di
telefonia mobile di terza generazione;
  Visto  il  parere  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato  in  data  13 giugno  2000,  sullo  schema  di  provvedimento
dell'Autorita' del 15 marzo 2000;
  Visto il verbale della riunione del 16 giugno 2000 del comitato dei
Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali di comunicazioni
mobili di terza generazione;
  Considerato  che  la licitazione per l'aggiudicazione delle licenze
relative  ai  sistemi mobili di terza generazione prevede una fase di
accertamento   dei   requisiti   di   idoneita'  all'installazione  e
all'esercizio  di  una  rete  di  terza  generazione  ed  una fase di
aggiudicazione  sulla  base  della  somma  piu'  elevata  offerta dai
partecipanti  alla  gara,  con  miglioramenti  competitivi,  ai  fini
dell'utilizzo,   per   la   durata  della  licenza,  di  una  risorsa
frequenziale  nella  banda  riservata  ai  sistemi  mobili  di  terza
generazione;
  Considerato  che  l'Autorita',  quale organo competente al rilascio
delle  licenze  individuali  agli  aggiudicatari  della  licitazione,
indica  i  criteri  sulla  base dei quali accertare, mediante l'esame
della  documentazione  relativa  ai  piani  tecnici e commerciali, la
qualificazione   dei   candidati  necessaria  alla  realizzazione  ed
all'esercizio di una rete mobile di terza generazione;
  Considerato  che  il  comitato  dei Ministri, sentiti i valutatori,
nella  sua  riunione  del 16 giugno 2000, ha stabilito il valore base
della   licitazione  a  partire  dal  quale  si  potranno  effettuare
miglioramenti  competitivi, e che, essendo l'importo offerto a titolo
di  assegnazione  delle  frequenze  fissato  dal  mercato mediante il
meccanismo  previsto  di  licitazione,  l'Autorita'  non  ritiene  di
stabilire,  prima  dell'espletamento  della procedura di licitazione,
con proprio provvedimento, il contributo di cui all'art. 6, comma 21,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318
per i sistemi mobili di terza generazione;
  Considerato  che  i  soggetti  che  risulteranno aggiudicatari gia'
presenti  sul  mercato  sono  dotati  di  frequenze sulle bande GSM e
quindi,  alla  luce  di  tale disponibilita' di spettro frequenziale,
potranno  offrire servizi vocali e multimediali sulle reti di seconda
e  terza generazione, e che poiche' tale possibilita' rappresenta una
condizione  di  vantaggio rispetto agli operatori nuovi entranti, per
tale  ragione  l'Autorita' ritiene necessario rendere disponibili, in
via preferenziale a questi ultimi, i blocchi di frequenze addizionali
previsti dal Regolamento;
  Considerato  che  la  copertura  prevista  all'art. 3, comma 6, del
Regolamento  impone  ai  titolari di licenza, indipendentemente dagli
impegni volontariamente assunti, obblighi di copertura dei capoluoghi
di  regione  entro  trenta  mesi  a partire dal 1o gennaio 2002 e dei
capoluoghi di provincia entro ulteriori trenta mesi, e che il diritto
al  "roaming"  sulle  reti di seconda generazione, in conformita' con
gli orientamenti degli altri Paesi dell'Unione europea, consente agli
operatori  nuovi  entranti, nella fase iniziale, di fornire servizi e
quindi  di acquisire una base clienti parallelamente alla costruzione
della  rete  di  terza  generazione  e  ridurre  cosi'  lo svantaggio
competitivo rispetto agli operatori esistenti;
  Considerato  che  la  differenza  di condizioni competitive tra gli
operatori  gia'  presenti  sul  mercato ed i nuovi entranti e tra gli
operatori esistenti notificati quali aventi notevole forza di mercato
e quelli non notificati richiede la previsione di regole asimmetriche
con  riferimento  alle  condizioni economiche di "roaming" offerte, e
che i tempi e le modalita' di fornitura di tali condizioni a tal fine
previste sono coerenti con le diverse fasi di rilascio delle licenze,
di  sperimentazione e di commercializzazione dei servizi attraverso i
sistemi  di  terza  generazione e con la necessita' di incentivare la
costruzione   di   nuove  infrastrutture  ed  il  loro  sviluppo  nel
territorio;
  Considerato  che  l'Autorita' ritiene di condividere l'orientamento
comunitario, sottolineato nel parere espresso dalla Autorita' garante
della  concorrenza  e  del mercato in data 13 giugno 2000, in base al
quale ogni gestore di rete mobile e' in principio tenuto a soddisfare
a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ogni ragionevole
richiesta  di accesso alla propria rete mobile da parte dei fornitori
di servizi e dei cosiddetti operatori mobili virtuali;
  Considerato  che  i  fornitori  di  servizi,  intesi  come soggetti
indipendenti  dai  gestori  di reti, attraverso l'offerta agli utenti
delle  reti  mobili di terza generazione di servizi a valore aggiunto
anche  mediante  accordi con fornitori di applicazioni informatiche e
di  contenuti,  svolgeranno  un ruolo fondamentale nello sviluppo dei
sistemi mobili di terza generazione, e che gli stessi, quali soggetti
rilevanti  della catena del valore nei servizi multimediali, agiranno
come  catalizzatori  di  nuovi  servizi, contribuendo ad aumentare il
volume  di  traffico sulle reti di terza generazione favorendo un uso
efficiente delle risorse;
  Considerato  che,  allo stato, in assenza di una chiara definizione
della  natura  giuridica  degli operatori mobili virtuali, si ritiene
che  essi  possano  identificarsi  in  quei soggetti licenziatari che
offrono  tutti i servizi di telecomunicazione tramite accordi con gli
operatori del servizio radiomobile pubblico assegnatari delle risorse
frequenziali e con gli operatori della rete di accesso radio;
  Considerato  che,  al  fine  di tenere conto dei diversi aspetti di
carattere  giuridico,  tecnico ed economico, oltre che della qualita'
dei servizi, l'Autorita' ritiene opportuno avviare fin da ora, con la
partecipazione  delle  parti  interessate, uno specifico procedimento
inteso  a  valutare  le  necessarie  eventuali  variazioni del quadro
regolamentare vigente nel settore radiomobile per prevedere la figura
dell'operatore  mobile  virtuale  sulle  reti  mobili  e tenuto anche
conto,   soprattutto   con   riferimento   agli  operatori  di  terza
generazione  della  possibilita' di consentire loro ragionevoli tempi
di   recupero  degli  investimenti  iniziali  sostenuti,  come  anche
sottolineato  dall'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato
nel parere summenzionato;
  Considerato   il   carico  aggiuntivo  derivante  dal  "roaming"  e
dall'eventuale  presenza  di  operatori  mobili virtuali che gravera'
sulle attuali reti mobili, l'Autorita' ritiene necessario, al fine di
garantire  la  qualita'  del servizio e la piena concorrenza, che sia
destinata  al  servizio  radiomobile  pubblico di seconda generazione
tutta   la   banda   di  frequenze  che  il  Comitato  europeo  delle
radiocomunicazioni  (ERC) ha a tal fine individuato, e rivolge in tal
senso una raccomandazione al Governo;
  Considerato  che  l'Autorita'  ha  in  corso una istruttoria per la
definizione  delle  regole  tecniche ed economiche per la prestazione
del  servizio  di portabilita' del numero su reti mobili e che, anche
alla luce di quanto espresso dall'Autorita' garante della concorrenza
e  del  mercato,  ritiene  opportuno estendere tale istruttoria anche
alle  reti di terza generazione, con l'obiettivo di introdurre, entro
il  30 giugno  2001,  la prestazione della portabilita' del numero da
parte  degli  operatori  di  reti mobili, termine ritenuto tempestivo
anche  per  i  nuovi  entranti  in  relazione  alla  prevista data di
operativita' dei sistemi di terza generazione;
  Considerata  l'opportunita'  di  prevedere  una sperimentazione che
favorisca  l'uso  integrato di sistemi mobili di terza generazione ad
uso  pubblico  e di sistemi operanti nello spettro asimmetrico che il
Regolamento  riserva  ai  sistemi  ad  uso  privato,  e limitatamente
all'effettiva disponibilita' delle frequenze ed in conformita' con la
normativa  comunitaria e nazionale vigente, nonche' l'opportunita' di
prevedere   la  sperimentazione  di  sistemi  integrati  terrestri  e
satellitari    nelle    bande   che   il   Comitato   europeo   delle
radiocomunicazioni  (ERC)  ha  riservato ai sistemi satellitari nella
prima fase dei sistemi mobili di terza generazione;
  Tenuto   conto  dei  risultati  della  consultazione  pubblica  per
l'introduzione in Italia del sistema di comunicazioni mobili di terza
generazione indetta dal Ministero delle comunicazioni;
  Sentiti  gli  operatori nazionali del servizio radiomobile pubblico
relativamente alle problematiche inerenti i rapporti tra operatori di
seconda e terza generazione;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udite  le  relazioni  del Presidente e del Commissario prof. Silvio
Traversa,  relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente
l'organizzazione  ed  il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni;

                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    a)  "Regolamento":  la  delibera  dell'Autorita'  per le garanzie
nelle  comunicazioni  del  22 dicembre  1999,  n.  410/1999,  recante
"Regolamento   relativo  alla  procedura  di  autorizzazione  per  il
rilascio  delle  licenze  individuali  per i sistemi di comunicazioni
mobili  di  terza  generazione",  come  modificato  dalla delibera n.
367/00/CONS del 14 giugno 2000;
    b) "licenza": la licenza di cui all'art. 2 del Regolamento;
    c)  "aggiudicatario":  il  soggetto aggiudicatario di una licenza
per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione in seguito
alla procedura di licitazione di cui al Regolamento;
    d)  "operatore  esistente":  un  operatore nazionale del servizio
radiomobile  pubblico.  Sono  equiparati  all'operatore  esistente  i
soggetti che:
      1)   esercitino   controllo,   diretto   o   indiretto,   anche
congiuntamente,  su  un  operatore nazionale del servizio radiomobile
pubblico;
      2)    siano    sottoposti    al   controllo,   direttamente   o
indirettamente,  anche  congiuntamente,  da  parte  di  un  operatore
nazionale del servizio radiomobile pubblico;
      3) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche
congiuntamente,  da  parte  di un soggetto che a sua volta controlla,
anche  in  via  indiretta  e  congiunta,  un  operatore nazionale del
servizio radiomobile pubblico;
    e)  "nuovi  entranti": i soggetti che, alla data di presentazione
dell'offerta  nell'ambito  della  procedura  di licitazione di cui al
Regolamento, non:
      1) siano operatori esistenti;
      2)   esercitino   controllo,   diretto   o   indiretto,   anche
congiuntamente, su un operatore esistente;
      3)    siano    sottoposti    al   controllo,   direttamente   o
indirettamente,  anche  congiuntamente,  da  parte  di  un  operatore
esistente;
      4) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche
congiuntamente,  da  parte  di un soggetto che a sua volta controlla,
anche in via indiretta e congiunta, un operatore esistente;
    f)  "operatore  esistente aggiudicatario": un operatore nazionale
del servizio radiomobile pubblico aggiudicatario di una licenza per i
servizi  di comunicazioni mobili di terza generazione a seguito della
procedura  di  licitazione  di cui al Regolamento. Sono equiparati ad
operatori esistenti aggiudicatari soggetti che:
      1)   esercitino   controllo,   diretto   o   indiretto,   anche
congiuntamente,  su  un  operatore nazionale del servizio radiomobile
pubblico aggiudicatario di una licenza per i servizi di comunicazioni
mobili  di terza generazione a seguito della procedura di licitazione
di cui al Regolamento;
      2)    siano    sottoposti    al   controllo,   direttamente   o
indirettamente,  anche  congiuntamente,  da  parte  di  un  operatore
nazionale  del  servizio  radiomobile  pubblico aggiudicatario di una
licenza  per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione a
seguito della procedura di licitazione di cui al Regolamento;
      3) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche
congiuntamente,  da  parte  di un soggetto che a sua volta controlla,
anche  in  via  indiretta  e  congiunta,  un  operatore nazionale del
servizio  radiomobile  pubblico  aggiudicatario  di una licenza per i
servizi  di comunicazioni mobili di terza generazione a seguito della
procedura di licitazione di cui al Regolamento;
    g)   "aggiudicatario   avente  notevole  forza  di  mercato":  un
operatore  esistente avente notevole forza di mercato nel mercato dei
sistemi  radiomobili  ad  uso  pubblico ai sensi dell'art. 1, lettera
am),  del  d.P.R.  19 settembre  1997,  n.  318 aggiudicatario di una
licenza per i servizi di comunicazioni mobili di terza generazione in
seguito alla procedura di licitazione di cui al Regolamento;
    h)  "offerente":  un  soggetto ammesso alla licitazione di cui al
Regolamento  che  abbia  presentato  una  offerta  valida  secondo le
modalita' stabilite nel relativo disciplinare di gara.
  2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1
del  d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, e all'art. 1 della delibera n.
410/1999 del 22 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
10 del 14 gennaio 2000.