Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico  al  solo  fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di  quelle  modificate  o  richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . . ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Il  comma  1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale e'
cosi' modificato:
    a) nella  lettera a) le parole: "dall'inizio della sua esecuzione
sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stato emesso il
provvedimento  che  dispone  il  giudizio  ovvero senza che sia stata
pronunciata  una  delle  sentenze  previste  dagli articoli 442, 448,
comma 1,  561  e  563:"  sono sostituite dalle seguenti: "dall'inizio
della  sua  esecuzione  sono decorsi i seguenti termini senza che sia
stato  emesso  il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza
con   cui   il  giudice  dispone  il  giudizio  abbreviato  ai  sensi
dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti:";
    b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
    "b-bis)  dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone
il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che sia stata pronunciata
sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:
      1) tre  mesi,  quando si procede per un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
sei anni;
      2) sei  mesi,  quando si procede per un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
      3) nove  mesi, quando si procede per un delitto per il quale la
legge  stabilisce  la  pena dell'ergastolo o la pena della reclusione
superiore nel massimo a venti anni;".
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  303 del codice di
          procedura penale come modificato dal decreto-legge 7 aprile
          2000,  n.  82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
          giugno 2000, n. 144, recante "Modificazioni alla disciplina
          dei  termini  di custodia cautelare nella fase del giudizio
          abbreviato":
              "Art.  303  (Termini  di  durata massima della custodia
          cautelare).  -  1.  La  custodia  cautelare perde efficacia
          quando:
                a) dall'inizio  della  sua  esecuzione sono decorsi i
          seguenti   termini   senza   che   sia   stato   emesso  il
          provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
          il   giudice   dispone  il  giudizio  abbreviato  ai  sensi
          dell'art.  438,  ovvero  senza che sia stata pronunciata la
          sentenza  di  applicazione  della  pena  su richiesta delle
          parti:
                  1)  tre  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                  2)  sei  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione
          superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
          numero 3;
                  3) un anno, quando si procede per un delitto per il
          quale  la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena
          della  reclusione  non  inferiore  nel massimo a venti anni
          ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2,
          lettera  a),  sempre  che per lo stesso la legge preveda la
          pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
                b) dall'emissione  del  provvedimento  che dispone il
          giudizio  o  dalla  sopravvenuta  esecuzione della custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini,  senza  che  sia stata
          pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
                  1)  sei  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                  2) un anno, quando si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          superiore  nel  massimo a venti anni, salvo quanto previsto
          dal numero 1;
                  3)  un  anno  e  sei mesi, quando si procede per un
          delitto   per   il   quale  la  legge  stabilisce  la  pena
          dell'ergastolo  o  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo a venti anni;
                b-bis)   dall'emissione  dell'ordinanza  con  cui  il
          giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
          esecuzione  della  custodia sono decorsi i seguenti termini
          senza  che  sia  stata  pronunciata sentenza di condanna ai
          sensi dell'art. 442:
                  1)  tre  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                  2)  sei  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore nel massimo a venti anni;
                  3)  nove  mesi quando si procede per un delitto per
          il  quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione
          superiore nel massimo a venti anni;
                c) dalla  pronuncia  della  sentenza  di  condanna di
          primo  grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
                  1)  nove  mesi,  se  vi e' stata condanna alla pena
          della reclusione non superiore a tre anni;
                  2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della
          reclusione non superiore a dieci anni;
                  3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla
          pena  dell'ergastolo  o  della reclusione superiore a dieci
          anni;
                d) dalla  pronuncia  della  sentenza  di  condanna in
          grado  di  appello  o  dalla  sopravvenuta esecuzione della
          custodia  sono  decorsi  gli  stessi termini previsti dalla
          lettera   c)  senza  che  sia  stata  pronunciata  sentenza
          irrevocabile di condanna.
              Tuttavia,  se  vi  e'  stata  condanna  in primo grado,
          ovvero  se la impugnazione e' stata proposta esclusivamente
          dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione
          del comma 4.
              2.  Nel  caso  in  cui,  a  seguito di annullamento con
          rinvio  da  parte  della  Corte  di  cassazione o per altra
          causa,  il  procedimento regredisca a una fase o a un grado
          di  giudizio  diversi  ovvero sia rinviato ad alto giudice,
          dalla  data  del provvedimento che dispone il regresso o il
          rinvio  ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
          cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
          relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
              3.  Nel  caso  di  evasione  dell'imputato sottoposto a
          custodia   cautelare,   i  termini  previsti  dal  comma  1
          decorrono  di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
          del  procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
          custodia cautelare.
              4.  La  durata  complessiva  della  custodia cautelare,
          considerate  anche  le proroghe previste dall'art. 305, non
          puo' superare i seguenti termini:
                a) due  anni, quando si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                b) quattro anni, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore  nel  massimo a venti anni, salvo quanto previsto
          dalla lettera a);
                c) sei  anni, quando si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce la pena dell'ergastolo o della
          reclusione superiore nel massimo a venti anni.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  438 del codice di
          procedura penale:
              "438   (Presupposti  del  giudizio  abbreviato).  -  1.
          L'imputato  puo'  chiedere  che  il  processo  sia definito
          all'udienza  preliminare  allo  stato  degli atti, salve le
          disposizioni  di  cui  al  comma  5 del presente articolo e
          all'art. 441, comma 5.
              2.  La  richiesta puo' essere proposta, oralmente o per
          iscritto,  fino  a che non siano formulate le conclusioni a
          norma degli articoli 421 e 422.
              3.  La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente
          o  per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e'
          autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3.
              4.  Sulla  richiesta  il giudice provvede con ordinanza
          con la quale dispone il giudizio abbreviato.
              5.  L'imputato,  ferma  restando  la utilizzabilita' ai
          fini  della  prova degli atti indicati nell'art. 442, comma
          1-bis,  puo'  subordinare  la richiesta ad una integrazione
          probatoria  necessaria  ai fini della decisione. Il giudice
          dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria
          richiesta  risulta  necessaria  ai  fini  della decisione e
          compatibile   con  le  finalita'  di  economia  processuale
          proprie  del  procedimento,  tenuto  conto  degli atti gia'
          acquisiti   ed   utilizzabili.  In  tal  caso  il  pubblico
          ministero  puo'  chiedere  l'ammissione di prova contraria.
          Resta salva l'applicabilita' dell'art. 423.
              6.  In  caso  di  rigetto  ai  sensi  del  comma  5, la
          richiesta  puo'  essere riproposta fino al termine previsto
          dal comma 2.".