IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per la Liguria
  Vista  la  legge  29 ottobre  1991, n. 358, recante le norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze che prevede la creazione
degli  uffici  delle  entrate  e  la  soppressione degli uffici delle
imposte  dirette,  del  registro,  dell'imposta sul valore aggiunto e
delle sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  nel  quale  e' stato previsto che nei comuni a maggior sviluppo
demografico  ed  economico  possano  essere  istituiti  uffici  delle
entrate a base circoscrizionale, la cui competenza puo' essere estesa
anche a comuni limitrofi;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  n.  115676 del 6 giugno 2000 in corso di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale, con il quale sono istituiti in Genova tre uffici
circoscrizionali,   dei   quali   viene   determinata  la  competenza
territoriale;
  Visto,  in particolare, l'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto
del  direttore  generale  che  nel  disciplinare  le  materie gia' di
spettanza degli uffici del registro, individua come criterio generale
l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture
autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto
a  chiedere  la  registrazione  dell'atto,  ma  prevede  anche che la
competenza   possa  essere  determinata  diversamente  dal  direttore
regionale  delle entrate al fine di assicurare una distribuzione piu'
equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  n.  115676  del  6 giugno 2000, in precedenza citato, con il
quale  viene  fissata  l'attivazione  degli  uffici  delle entrate di
Genova in data 13 giugno 2000;
  Rilevato   che  l'attuale  dislocazione  territoriale  degli  studi
notarili  in  Genova  non  permette  una  distribuzione  omogenea dei
carichi di lavoro tra i tre uffici delle entrate;
  Sentito in proposito il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di
Genova e Chiavari;
  Vista  la  nota n. 112 dell'8 maggio 2000 con la quale il Consiglio
notarile comunicava le preferenze espresse dai notai, circa l'ufficio
delle  entrate cui rivolgersi per sottoporre a registrazione gli atti
pubblici e le scritture autenticate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  competenza  degli  uffici  circoscrizionali  delle  entrate  di
Genova,  relativamente  agli  atti pubblici ed alle scritture private
autenticate,  e'  determinata  sulla  base degli uniti elenchi in cui
sono  individuati  gli  studi  notarili  rientranti nell'ambito delle
competenze di ciascun ufficio.