IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale, fra l'altro, l'on. avv. Alfonso Pecoraro Scanio e' stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000, con il quale, fra l'altro, il sen. Roberto Borroni e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali; Ritenuta l'opportunita' di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali; Decreta: Art. 1. Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro: 1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica; 2) gli atti normativi e regolamentari; 3) le circolari contenenti direttive generali; 4) le risposte a quesiti su questioni di principio; 5) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 6) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo; 7) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali; 8) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sovranazionali; 9) i provvedimenti interministeriali; 10) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto; 11) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica; 12) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica; 13) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti e societa' sottoposti alla vigilanza del Ministero; 14) i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari; 15) gli atti di organizzazione degli uffici; 16) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni; 17) ogni altro atto o provvedimento per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega. Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.