IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai  corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettere a) e b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  25 maggio  2000 con il quale sono
stati   determinati  le  modalita'  e  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione  ai  corsi  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettere a) e b),
della citata legge n. 264;
  Visto   il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e, in particolare, l'art. 46;
  Preso  atto  dell'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dalle
singole  universita'  con  espresso  riferimento  ai parametri di cui
all'art.  3,  comma 2, lettere a), b) e c), della richiamata legge n.
264;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000;
  Ritenuto  di  dover  determinare per l'anno accademico 2000/2001 il
numero  dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al
corso  di laurea in architettura, nonche' di disporre la ripartizione
dei posti stessi tra le universita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Limitatamente all'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni al corso di
laurea  in  architettura  e'  determinato, sulla base del contingente
fissato  dalle  singole  sedi  universitarie,  in  n.  7.287  per gli
studenti  comunitari  e  non  comunitari  residenti in Italia, di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e  in  n. 309 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed
e'  ripartito  tra  le  universita'  secondo  l'allegata tabella, che
costituisce parte integrante del presente decreto.