IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere a) e b); Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalita' e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 264; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46; Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), della richiamata legge n. 264; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000; Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in architettura, nonche' di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita'; Decreta: Art. 1. 1. Limitatamente all'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in architettura e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 7.287 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 309 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed e' ripartito tra le universita' secondo l'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.