IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1999, n. 542, con il quale e' stato emanato il regolamento
recante   le  modalita'  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni
relative  alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del predetto decreto n. 322 del 1998, in
base  al  quale  le  dichiarazioni  devono  essere redatte, a pena di
nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli  approvati con decreto
dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del citato decreto n. 322
del  1998,  in base al quale le amministrazioni di cui al primo comma
dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  che  corrispondono  compensi, sotto qualsiasi forma,
soggetti   a   ritenuta   alla  fonte,  comunicano  i  dati  fiscali,
contributivi  e  assicurativi  di  tutti  i  percipienti  utilizzando
l'apposito modello;
  Visto  l'art.  3, comma 2, terzo periodo, del citato decreto n. 322
del 1998, che prevede, per i soggetti con un numero di dipendenti non
inferiore  a  50,  l'obbligo  di trasmissione in via telematica delle
predette dichiarazioni;
  Visto  l'art. 2, comma 5, del predetto decreto n. 322 del 1998, che
prevede   per   i  sostituti  d'imposta  che  non  sono  tenuti  alla
presentazione  della  dichiarazione  unificata  annuale, l'obbligo di
trasmissione della dichiarazione in via telematica nel mese di giugno
dell'anno  solare  successivo a quello in cui sono stati effettuati i
pagamenti;
  Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  in  base  al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,   su  proposta  del  Ministro  competente,  possono  essere
modificati,  tenendo  conto delle esigenze generali dei contribuenti,
dei   sostituti   e  dei  responsabili  d'imposta  o  delle  esigenze
organizzative   dell'amministrazione,   i   termini  riguardanti  gli
adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di
cui al medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;
  Visto  il  decreto  25 agosto 1999, del Ministero delle finanze, di
concerto   con   i   Ministeri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, in
base   al   quale  a  decorrere  dal  periodo  di  imposta  1999,  la
dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta e' unica anche ai fini dei
contributi dovuti dall'INPDAP e dall'INPDAI;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle finanze 20 dicembre 1999,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale
n.  305  del  30 dicembre  1999,  con  il quale e' stato approvato il
modello di dichiarazione 770/2000 da presentare nell'anno 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  10 marzo  2000,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2000, con il quale sono state approvate le specifiche
tecniche  per  la  trasmissione  telematica  dei dati contenuti nella
dichiarazione modello 770/2000;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  citato  decreto n. 542 del 1999,
entrato  in  vigore  il 3 marzo 2000, le amministrazioni dello Stato,
comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo,  devono  approntare  le
necessarie  misure organizzative e che, a tal fine, necessitano di un
congruo periodo di tempo;
  Considerato   che  e'  interesse  dell'amministrazione  finanziaria
acquisire  con  sistematicita'  ed organicita' i dati che le predette
amministrazioni devono trasmettere quali sostituti d'imposta e che, a
tal  fine, e' in corso di predisposizione una procedura automatizzata
di  acquisizione  e  trasmissione  telematica dei dati a cui potranno
accedere tutte le citate amministrazioni;
  Considerato  che un differimento di termini per la trasmissione dei
dati  contenuti  nella  dichiarazione  modello 770 non comporta alcun
onere  erariale,  atteso  che  la  funzione  di tale dichiarazione e'
soltanto  riepilogativa,  allo  scopo  di  riscontrare  che nel corso
delperiodo  d'imposta  precedente  i  sostituti  di  imposta  abbiano
correttamente  operato  le  varie tipologie di ritenute sulle somme e
valori corrisposti ai percipienti;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Termini  per  la  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni mod.
             770/2000 delle amministrazioni dello Stato
  1.  Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo,  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  29  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, che hanno
corrisposto compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla
fonte  effettuano la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione mod. 770/2000 entro il mese di giugno 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 giugno 2000

                       Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                           Amato
 Il Ministro delle finanze
        Del Turco