La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; considerando che le modalita' di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali; d) considerando che nel proprio precedente provvedimento del 16 aprile 2000 la Commissione si era riservata l'emanazione di uno specifico provvedimento che disciplini, come per legge, le modalita' applicative degli articoli 2 e 3 della legge n. 28/2000, relativi alla comunicazione politica ed ai messaggi autogestiti; e) tenuto conto della propria prassi in materia di tribune politiche; f) ritenuta la propria potesta' di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente piu' rilevanti in determinate circostanze; g) ritenuto di dover assicurare l'adeguata conoscibilita' del presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al pari di quanto deciso in riferimento ai propri provvedimenti del 16 e del 29 marzo 2000; h) consultata, nella seduta del 9 maggio 2000, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI - Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento disciplina la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti della societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nei periodi che non sono interessati da campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. 2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione o al rinnovo, anche parziale, del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonche' le elezioni regionali, provinciali e comunali. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la Costituzione o le leggi nazionali, gli statuti o le leggi regionali o delle provincie autonome prevedono effetti obbligatori. 3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indi'ce la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale e' previsto che si tengano votazioni. Se non e' prevista la pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indi'ce il referendum, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, o nel bollettino o Gazzetta ufficiale delle regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento e' comunicato alla Rai. 4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto. 5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica. 6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di garantire pari opportunita' tra uomini e donne.