La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi:
    a) visti,  quanto  alla  potesta' di rivolgere indirizzi generali
alla  Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b) visti,  quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle
pari  opportunita'  tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive,
l'art.  1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2,
del   decreto-legge   6 dicembre   1984,   n.   807,  convertito  con
modificazioni  dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2,
della  legge  6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio
2000,  n.  28,  l'art.  1,  comma 3, della vigente Convenzione tra il
Ministero  delle  comunicazioni  e  la  Rai,  gli  atti  di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
    c) vista  la  legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni
per  la parita' d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne
elettorali   e   referendarie   e   per  la  comunicazione  politica;
considerando  che  le  modalita' di prima applicazione della legge n.
28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali;
    d)  considerando  che  nel  proprio  precedente provvedimento del
16 aprile  2000  la  Commissione si era riservata l'emanazione di uno
specifico  provvedimento che disciplini, come per legge, le modalita'
applicative  degli  articoli  2  e 3 della legge n. 28/2000, relativi
alla comunicazione politica ed ai messaggi autogestiti;
    e) tenuto  conto  della  propria  prassi  in  materia  di tribune
politiche;
    f)  ritenuta  la  propria potesta' di individuare, per le ipotesi
nelle   quali   gli   spazi   radiotelevisivi  disponibili  risultino
obiettivamente  insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente
piu' rilevanti in determinate circostanze;
    g) ritenuto  di  dover  assicurare  l'adeguata conoscibilita' del
presente  provvedimento,  che  in  parte riguarda soggetti esterni al
Parlamento  ed  estranei  alla  Rai,  anche mediante la pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale, al pari di quanto deciso in riferimento ai
propri provvedimenti del 16 e del 29 marzo 2000;
    h) consultata, nella seduta del 9 maggio 2000, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
                               Dispone
nei   confronti  della  RAI  -  Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente provvedimento disciplina la comunicazione politica
ed  i messaggi autogestiti della societa' concessionaria del servizio
radiotelevisivo  pubblico  nei  periodi  che  non sono interessati da
campagne  elettorali  o  referendarie, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
dell'art. 2 e dell'art. 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
  2.   Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  provvedimento,  si
considerano  consultazioni  elettorali quelle relative all'elezione o
al  rinnovo,  anche parziale, del Parlamento europeo e del Parlamento
nazionale,  nonche' le elezioni regionali, provinciali e comunali. Si
considerano   consultazioni   referendarie   quelle   in  riferimento
all'esito  delle  quali  la  Costituzione  o  le leggi nazionali, gli
statuti  o  le  leggi  regionali o delle provincie autonome prevedono
effetti obbligatori.
  3.  Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi
interessati   da  campagne  elettorali  o  referendarie  sono  quelli
compresi  tra  le  ore  ventiquattro  del giorno di pubblicazione del
provvedimento  che  convoca  i  comizi  elettorali,  o che indi'ce la
consultazione  referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno
nel quale e' previsto che si tengano votazioni. Se non e' prevista la
pubblicazione  del  provvedimento  che convoca i comizi elettorali, o
che  indi'ce il referendum, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  o  nel  bollettino  o  Gazzetta  ufficiale  delle  regioni
interessate,  si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento
e' comunicato alla Rai.
  4.   Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  provvedimento,  le
provincie  autonome  di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna
come un ambito regionale distinto.
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  del presente provvedimento, le tre
reti nazionali della Rai sono considerate come un'emittente unica.
  6.   L'individuazione   delle   persone  che  prendono  parte  alle
trasmissioni   previste   dal   presente  provvedimento  tiene  conto
dell'esigenza di garantire pari opportunita' tra uomini e donne.