IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro

  Visti l'art. 9 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del
decreto-legge  31 agosto  1987,  n. 359, convertito con modificazioni
dalla   legge   29 ottobre  1987,  n.  440,  nonche'  l'art.  22  del
decreto-legge  2 marzo  1989,  n.  66,  convertito con modificazioni,
dalla  legge  24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali e' demandato
al  Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con
proprio  decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili
ai  mutui  da  concedersi  agli  Enti locali territoriali, al fine di
ottenere una uniformita' di trattamento;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28 dicembre  1989,  n.  415,
convertito  con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il
quale  richiama  per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli Enti
locali  di  cui  al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
66;
  Visto  l'art.  13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge  4 marzo  1989,  n.  77,
convertito  dalla  legge  5 maggio  1989, n. 160, il quale prevede il
concorso  dello  Stato  nel pagamento degli interessi sui mutui che i
comuni   gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi  ferroviari
passanti  sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visti  i  decreti  ministeriali  del  28 giugno 1989, del 26 giugno
1990,  del  25 marzo  1991  e  del  24 giugno  1993,  concernenti  le
modalita'  di determinazione del tasso di riferimento variabile per i
mutui di cui alle leggi suindicate;
  Vista la nota del 22 giugno 2000, con la quale la Banca d'Italia ha
comunicato  i  dati  relativi  ai  parametri  da  utilizzare  per  la
determinazione  del tasso di riferimento per le operazioni di credito
agevolato   previsti  dalle  leggi  sopra  indicate  per  il  periodo
1o luglio-31 dicembre 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 dicembre  1998 con il quale e'
stato  stabilito  che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR
e' sostituito dall'EURIBOR;
  Vista  la  misura del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi rilevato per
il mese di maggio 2000 sul circuito Reuters, pari a 4,362%;
  Visto  il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 14 maggio 1999, n.
111,  recante  "Determinazione del costo globale annuo massimo per le
operazioni  di  mutuo  effettuate  dagli  enti  locali  ai  sensi del
decreto-legge  2 marzo  1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile
1989,  n.  144"  e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le
disposizioni  del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo
stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;
  Visto  l'art.  3  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  il  periodo  1o luglio-31 dicembre  2000  il  costo  della
provvista  da  utilizzarsi  per operazioni di mutuo di cui alle leggi
citate in premessa, regolate a tasso variabile, e' pari a:
    a) 5,25%  per  le  operazioni  di  cui ai decreti-legge 1o luglio
1986,  n.  318,  e  31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui
alla legge 11 marzo 1988, n. 67;
    b) 4,85%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66,  e  relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno
1989;
    c) 5,00%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66,  e  relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno
1990;
    d) 5,30%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66,  e  ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno
1993;
  2.  Al costo della provvista come fissato al comma 1 va aggiunta la
commissione  onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in
cui  sono  state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.
La misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la
durata dell'operazione.