IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce
che le erogazioni liberali in denaro e i beni ceduti gratuitamente in
favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica e da
altri   eventi  straordinari,  anche  se  avvenuti  in  altri  Stati,
effettuati  per  il  tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed
enti, sono rispettivamente deducibili dal reddito di impresa e non si
considerano    destinati    a    finalita'   estranee   all'esercizio
dell'impresa,   nonche'   entrambi  non  soggetti  all'imposta  sulle
donazioni;
  Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo che demanda
ad   un   decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri
l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e
degli enti per gli eventi che interessano altri Stati;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Le  fondazioni,  le  associazioni,  i comitati e gli enti di cui
all'art.  27, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui
tramite  sono  effettuate  le  erogazioni liberali in denaro a favore
delle  popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri
eventi  straordinari  avvenuti  in  Stati diversi da quello italiano,
deducibili  dal  reddito  d'impresa, a norma del comma 1 del predetto
art. 27, sono cosi' individuati:
    a) organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui
all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
    b) organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' membro;
    c)   altre   fondazioni,  associazioni,  comitati  ed  enti  che,
costituiti  con  atto  costitutivo  o  statuto  redatto  nella  forma
dell'atto   pubblico   o   della   scrittura  privata  autenticata  o
registrata,  tra  le proprie finalita' prevedono interventi umanitari
in  favore  di  popolazioni  colpite  da  calamita' pubbliche o altri
eventi straordinari;
    d) amministrazioni  pubbliche  statali,  regionali e locali, enti
pubblici non economici.
      Roma, 20 giugno 2000
                                                 Il Presidente: Amato