IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce che le erogazioni liberali in denaro e i beni ceduti gratuitamente in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuati per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti, sono rispettivamente deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, nonche' entrambi non soggetti all'imposta sulle donazioni; Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti per gli eventi che interessano altri Stati; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano, deducibili dal reddito d'impresa, a norma del comma 1 del predetto art. 27, sono cosi' individuati: a) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' membro; c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalita' prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamita' pubbliche o altri eventi straordinari; d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici. Roma, 20 giugno 2000 Il Presidente: Amato