L'AUTORITA'
   NELLA  riunione  del  Consiglio del 12 giugno 2000, in particolare
nella prosecuzione del 13 giugno 2000;
   VISTA  la  legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
   VISTO l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto
di posizioni dominanti;
   VISTO  il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di
posizioni  dominanti  nel  settore  delle comunicazioni, adottato con
propria  delibera  del  23  marzo  1999, n. 26/1999, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 119 del 24 maggio
1999;
   VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1999, n. 309/99, di avvio
dell'istruttoria  finalizzata  all'accertamento  della sussistenza di
posizioni dominanti;
   VISTA  la  propria  delibera  del  29  marzo 2000, n. 297/00/CONS,
recante    proroga   del   termine   del   procedimento   finalizzato
all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti avviato con
delibera n. 309/99;
   VISTA  la  propria delibera del 17 maggio 2000, n. 283/00/CONS che
dispone  la  chiusura  dell'istruttoria  finalizzata all'accertamento
della sussistenza di posizioni dominanti;
   VISTA  la  propria delibera del 1o giugno 2000, n. 315/00/CONS, di
fissazione dell'audizione conclusiva del citato procedimento;
   UDITA  la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda
relatore  ai  sensi  dell'articolo  32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
   CONSIDERATO quanto segue:
---->  Vedere testo da pag. 46 a pag. 70 del S.O.  <----


   ACCERTATO che:
   a)  al momento dell'entrata in vigore della legge n. 249/97 le due
unita' economiche RAI con la controllata SIPRA e PUBLITALIA 80 con la
collegata RTI, avevano superato la soglia di cui all'art. 2, comma 8,
della legge citata;
   b) tale superamento non e' derivato da intese o concentrazioni, ma
da  espansione  naturale  delle  imprese, tale da non determinare una
posizione  dominante  vietata  ai  sensi  dell'art. 2, comma 9, della
legge n. 249/97;
   c)  alcuni  indizi  denunciati  in  talune  fasi  dell'istruttoria
afferenti  a  possibili  lesioni  o riduzioni della concorrenza e del
pluralismo  non appaiono di rilevanza tale da motivare l'applicazione
delle  misure  previste  dall'art.  2, comma 7, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
                              DELIBERA
   1)  con  riferimento  alla posizione dei soggetti notificati, alla
data  di entrata in vigore della legge n. 249/97, di non applicare le
misure previste dall'art. 2, comma 7, della citata legge;
   2) di comunicare al Parlamento la presente delibera;
   3)  di  provvedere  all'adozione  delle  misure di cui all'art. 3,
commi  6,  7  e  9,  della  citata  legge  non  appena la Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi  si  sara'  pronunciata  sulla richiesta di parere in
merito  al  piano  di  ristrutturazione Nuova RAI TRE, gia' inoltrata
dall'Autorita' alla predetta Commissione di vigilanza;
   4) di avviare un'indagine volta ad accertare le condizioni attuali
e  i  possibili  sviluppi  futuri  del  settore  televisivo, sotto il
profilo   del   pluralismo   e  della  concorrenza,  con  particolare
riferimento   alla   distribuzione   delle  risorse  tecnologiche  ed
economiche,  all'accesso  ai  fattori  di produzione, al numero delle
imprese,  alla  loro  dimensione  e alla loro audience, tenendo anche
conto  delle  evoluzioni  in  atto e previste della multimedialita' e
delle tecnologie digitali, anche ai fini di quanto previsto dall'art.
2, comma 12, della legge n. 249/97.
   Il presente provvedimento e' notificato ai soggetti interessati ed
e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
   Avverso  il  presente provvedimento puo' essere presentato ricorso
al  TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, commi 26 e 27, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
   Napoli, 13 giugno 2000
                                                 Il Presidente: CHELI