LA CORTE DEI CONTI
                          a sezioni riunite
  Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con   regio   decreto   12 luglio  1934,  n.  1214  e  le  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale
la  Corte  dei  conti  delibera  con regolamento le norme concernenti
l'organizzazione,  il  funzionamento,  la  struttura dei bilanci e la
gestione delle spese;
  Visto  il  regolamento  (1/1997)  per  l'organizzazione  di collegi
regionali  di  controllo e di una sezione per gli affari comunitari e
internazionali  deliberato  dalle  sezioni  riunite nell'adunanza del
13 giugno  1997  (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del
24 giugno 1997);
  Visto   il   regolamento   (21/1998)  per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento  degli  uffici  amministrativi e degli altri uffici con
compiti  strumentali  e di supporto alle attribuzioni della Corte dei
conti deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 5 marzo 1998
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1998);
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, il quale dispone che, al fine anche di adeguare l'organizzazione
delle  strutture  di  controllo  della Corte dei conti al sistema dei
controlli  interni  disciplinati  dal  decreto  stesso, il numero, la
composizione  e  la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a
compiti  di  controllo  preventivo  su atti o successivo su pubbliche
gestioni  e  degli  organi  di  supporto sono determinati dalla Corte
stessa,   anche   in  deroga  a  previgenti  disposizioni  di  legge,
nell'esercizio  dei  poteri ad essa conferiti dall'art. 4 della legge
20/1994;
  Ritenuto  doversi  provvedere  all'emanazione  di un regolamento al
fine di determinare gli organi preposti alla funzione di controllo ed
il loro funzionamento anche con riguardo alle strutture di supporto;
  Viste  le  determinazioni  del  consiglio  di  presidenza,  in data
13-15 marzo  2000,  e  del  Consiglio  di  amministrazione,  in  data
22-29 febbraio 2000;
                              Delibera
il  seguente  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni  di
controllo della Corte dei conti:
                               Art. 1.
                       Gli organi di controllo
  1. Il controllo di legittimita' su atti e' esercitato dalle sezioni
riunite  in  sede  di controllo ai sensi dell'art. 25 del testo unico
delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti  approvato  con  regio decreto
12 luglio  1934, n. 1214, dalla sezione del controllo di legittimita'
su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato, dagli uffici
centrali  di controllo di cui all'art. 4 e dalle sezioni regionali di
controllo.
  2.  Il controllo sulla gestione e' esercitato dalle sezioni riunite
in  sede  di  controllo,  dalla  sezione centrale del controllo sulla
gestione  delle amministrazioni dello Stato, dagli uffici centrali di
controllo  di cui all'art. 8, dalla sezione del controllo sugli enti,
dalla  sezione  autonomie,  dalla sezione di controllo per gli affari
comunitari ed internazionali e dalle sezioni regionali di controllo.