LA CORTE DEI CONTI a sezioni riunite Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese; Visto il regolamento (1/1997) per l'organizzazione di collegi regionali di controllo e di una sezione per gli affari comunitari e internazionali deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 13 giugno 1997 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 24 giugno 1997); Visto il regolamento (21/1998) per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 5 marzo 1998 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1998); Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il quale dispone che, al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinati dal decreto stesso, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dall'art. 4 della legge 20/1994; Ritenuto doversi provvedere all'emanazione di un regolamento al fine di determinare gli organi preposti alla funzione di controllo ed il loro funzionamento anche con riguardo alle strutture di supporto; Viste le determinazioni del consiglio di presidenza, in data 13-15 marzo 2000, e del Consiglio di amministrazione, in data 22-29 febbraio 2000; Delibera il seguente regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti: Art. 1. Gli organi di controllo 1. Il controllo di legittimita' su atti e' esercitato dalle sezioni riunite in sede di controllo ai sensi dell'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, dalla sezione del controllo di legittimita' su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato, dagli uffici centrali di controllo di cui all'art. 4 e dalle sezioni regionali di controllo. 2. Il controllo sulla gestione e' esercitato dalle sezioni riunite in sede di controllo, dalla sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, dagli uffici centrali di controllo di cui all'art. 8, dalla sezione del controllo sugli enti, dalla sezione autonomie, dalla sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali e dalle sezioni regionali di controllo.