IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 concernente la proroga dello stato di emergenza in alcune zone del territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma; Viste le ordinanze n. 2621 del 1o luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 in data 10 luglio 1997, n. 2741 del 30 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 in data 6 febbraio 1998, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 in data 26 maggio 1998, n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 in data 19 giugno 1998, n. 2794 del 27 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 in data 6 luglio 1998, n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 in data 21 settembre 1998, n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 in data 15 ottobre 1998, n. 2887 del 30 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 in data 7 dicembre 1998, n. 2914 del 12 gennaio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 in data 20 gennaio 1999, n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 in data 4 maggio 1999, n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 in data 4 agosto 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999, n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 in data 23 dicembre 1999, n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 in data 15 febbraio 2000, n. 3043 del 26 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 in data 4 marzo 2000, n. 3047 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 in data 14 aprile 2000, n. 3049 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 in data 14 aprile 2000; Viste le note delle amministrazioni interessate che segnalano l'esigenza di realizzare ulteriori interventi di emergenza al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione siciliana continua fino al 31 dicembre 2000 nella funzione di commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3043 del 26 febbraio 2000, e in tale veste predispone e attiva tutti gli interventi necessari per assicurare il rifornimento idrico di cui all'ordinanza n. 2914/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per l'espletamento delle attivita' suddette il commissario si avvale delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2914/1999 e di quelle di cui al successivo art. 2. 3. Il commissario delegato provvede entro il 31 marzo 2001 al saldo dei pagamenti alle ditte aggiudicatarie del servizio di rifornimento idrico effettuato fino alla data del 31 dicembre 2000, alla rendicontazione delle spese sostenute al netto dei rientri tariffari a carico dei comuni beneficiari del servizio, nonche' ad informare mensilmente il Dipartimento della protezione civile sull'attivita' svolta.