IL   MINISTRO   DELL'UNIVERSITA'   E   DELLA  RICERCA  SCIENTIFICA  E
                             TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai  corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettere a) e b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  25 maggio  2000 con il quale sono
stati   determinati  le  modalita'  e  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione  ai  corsi  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettere a) e b),
della citata legge n. 264;
  Visto   il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e, in particolare, l'art. 46;
  Preso  atto  dell'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dalle
singole  universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'art.  3,  comma  2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.
264;
  Visto  il parere espresso dal comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000;
    Vista la nota del Ministero della sanita' in data 28 giugno 2000,
con  cui  viene  individuato  il  fabbisogno  del  Servizio sanitario
nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999;
  Ritenuto  di  dover  determinare per l'anno accademico 2000/2001 il
numero  dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai
corsi  di  laurea  della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' di
disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea  in  medicina  e  chirurgia  e'  determinato,  sulla  base del
contingente    fissato   dalle   singole   sedi   universitarie,   in
settemilacentosei  per  gli  studenti  comunitari  e  non  comunitari
residenti   inItalia  di  cui  all'art.  39,  comma  5,  del  decreto
legislativo  25 luglio 1998, n. 286, e in n. 427 per gli studenti non
comunitari  residenti  all'estero  ed e' ripartito fra le universita'
secondo  la  tabella  allegata,  che costituisce parte integrante del
presente decreto.
  2.  Le  universita'  che  insistono  nella  stessa  regione possono
concordare  una  diversa ripartizione dei posti, previa compensazione
tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero
degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.