L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 1 giugno 2000;
  Vista   la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Visto   il   decreto  ministeriale  28 febbraio  1997,  concernente
l'adeguamento   delle  tariffe  telefoniche  nazionali  e  successive
modificazioni,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo
1997;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 maggio  1997,  n.  197, recante
regolamento  di  servizio  concernente  le  norme  e le condizioni di
abbonamento   al   servizio  telefonico,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  regolamento  per  l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni;
  Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, recante misure per la
stabilizzazione  delle finanza pubblica, ed in particolare l'art. 59,
comma 51;
  Vista  la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una
rete  aperta  (ONP)  alla  telefonia vocale e sul servizio universale
delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
  Visto   il   decreto  ministeriale  10 marzo  1998  in  materia  di
finanziamento    del    servizio   universale   nel   settore   delle
telecomunicazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 110 del
14 maggio 1998;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  109,  recante
definizioni  di  criteri  unificati  di  valutazione della situazione
economica  dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista  la  propria  delibera  n. 85/98 del 22 dicembre 1998 recante
condizioni  economiche  di  offerta del servizio di telefonia vocale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999;
  Vista  la  propria  delibera  n.  101/99 del 24 giugno 1999 recante
condizioni  economiche  di  offerta  del servizio di telefonia vocale
alla  luce  dell'evoluzione  di meccanismi concorrenziali, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1999;
  Vista  la  propria  delibera  n.  171/99 del 28 luglio 1999 recante
regolamentazione  e  controllo  dei  prezzi  dei servizi di telefonia
vocale  offerti  da  Telecom  Italia  a  partire  dal  1 agosto 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999;
  Vista la delibera della Commissione per le infrastrutture e le reti
n.  2/CIR/99  del  4 agosto  1999  in  materia  di applicabilita' del
meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 maggio  2000,  n.  130,  recante
disposizioni   correttive   e  integrative  del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione
della  situazione  economica  dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate;
  Sentita la societa' Telecom Italia S.p.a. in data 28 gennaio 2000;
  Sentite le rappresentanze sindacali CGIL, UIL, CISL e CISAL in data
17 febbraio 2000;
  Sentite  le  associazioni dei consumatori Adiconsum, Adusbef, Arco,
Comitato consumatori altroconsumo, Assoutenti, Lega consumatori Acli,
Unione nazionale consumatori e Adoc in data 28 febbraio 2000;
  Viste  le  memorie presentate dalle societa' Telecom Italia S.p.a.,
Infostrada  S.p.a.,  Telecom  Italia  Mobile  S.p.a. e Omnitel Pronto
Italia S.p.a.;
  Vista   la   documentazione   presentata   dalle  associazioni  dei
consumatori  Adiconsum,  Lega  consumatori Acli, Assoutenti, Comitato
consumatori altroconsumo, Aduc Lucca e Arco Abruzzo;
  Vista  la  documentazione presentata dalla rappresentanza sindacale
CISAL;
  Vista  la  segnalazione  dell'Autorita' garante della concorrenza e
del  mercato  relativa alla disabilitazione della funzione di Carrier
Selection per l'utenza con condizioni tariffarie agevolate, pervenuta
in data 22 febbraio 2000;
  Vista  la  "Relazione economico-regolamentare per la determinazione
di  condizioni  economiche  agevolate  per  il  servizio di telefonia
vocale a particolari categorie di clientela" predisposta dall'ufficio
istruttorio per il Consiglio del 1 giugno 2000;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita  la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda,
relatore  ai  sensi  dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e
funzionamento dell'Autorita';
                      Considerato quanto segue:
1. Il contesto normativo di riferimento
  L'Autorita',  ai  sensi della normativa nazionale e comunitaria, ha
avviato,  con delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, punto III, comma
2,   l'istruttoria   finalizzata  all'individuazione  di  determinate
categorie  di  clientela  che,  versando in particolari condizioni di
disagio  economico  e  sociale,  appaiono meritevoli di un intervento
finalizzato  a  garantire l'accesso al servizio di telefonia vocale a
condizioni economiche agevolate.
  La normativa nazionale, ed in particolare il decreto del Presidente
della  Repubblica  19 settembre  1997,  n.  318, art. 7, comma 11, ha
disposto  che  l'Autorita'  possa  consentire  condizioni  economiche
ridotte  in  relazione  a  situazioni di elevato volume di traffico e
possa  approvare  condizioni  economiche speciali per la fornitura di
servizi destinati agli utenti che li utilizzano in misura ridotta o a
particolari  categorie  di clientela rilevanti sotto il profilo della
tutela sociale.
  I  primi  interventi  di  agevolazione  tariffaria  per particolari
categorie  di  utenze,  previsti dal decreto ministeriale 28 febbraio
1997,  art.  6  e dalla delibera dell'Autorita' n. 85/1998, titolo V,
hanno  riguardato  le  c.d.  "utenze  residenziali  a  basso traffico
economico".  In  particolare, l'Autorita', nella delibera 85/1998, ha
disposto  l'applicazione  delle condizioni agevolate indicate ai soli
clienti  il  cui  traffico  fosse svolto sulla rete di Telecom Italia
(titolo  V,  punto  1), prevedendo "l'esonero dall'aumento del canone
per  gli  utenti  di  categoria  B titolari di sola pensione sociale,
oltre  ad  eventuale  reddito  di  prima  abitazione,  appartenenti a
famiglie monoreddito" (titolo V, punto 2).
  Per  quanto  attiene  il meccanismo di finanziamento del sistema di
agevolazioni  individuato  nella  presente  delibera,  il  principale
riferimento  normativo  e'  costituito, al livello comunitario, dalla
direttiva  98/10/CE, art. 3 (in corso di recepimento nell'ordinamento
nazionale)  e, al livello nazionale, dal decreto del Presidente della
Repubblica  n.  318/1997,  art. 3, che ha previsto l'inclusione della
"fornitura  di  un  servizio  a condizioni speciali e la fornitura di
opzioni  speciali  per gli utenti disabili o con particolari esigenze
sociali" tra i servizi oggetto del servizio universale.
  Infine,  il  meccanismo  di  accesso  al sistema delle agevolazioni
individuato   dalla   presente  delibera,  e'  regolato  dal  decreto
legislativo  3 maggio  2000,  n.  130  il  quale,  nell'ambito  della
definizione   delle   modalita'   per  l'accesso  all'intero  sistema
nazionale  delle  agevolazioni sociali ha previsto, all'art. 1, comma
3-bis,  che  "le  autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti
possono    utilizzare   l'indicatore   della   situazione   economica
equivalente  calcolato dall'INPS ai sensi del presente decreto per la
eventuale  definizione  di condizioni agevolate di accesso ai servizi
di rispettiva competenza".
2. L'analisi istruttoria.
  2.1 Il percorso istruttorio.
  A  seguito  dell'avvio  del  procedimento  istruttorio  di cui alla
delibera   n.   101/1999,   l'Autorita'  ha  affrontato  le  seguenti
principali problematiche:
    1) individuazione delle categorie da agevolare;
    2) tipologia dell'agevolazione;
    3)    meccanismo    di    finanziamento    dell'onere   derivante
dall'agevolazione;
    4)  meccanismo  di accesso all'agevolazione da parte dei soggetti
aventi diritto.
  Rispetto  alle  problematiche indicate, l'Autorita' ha acquisito le
posizioni  espresse  dalle societa' Telecom Italia S.p.a., Infostrada
S.p.a.,  Telecom Italia Mobile S.p.a. e Omnitel Pronto Italia S.p.a.,
dalle parti sociali e dalle associazioni dei consumatori.
  Nell'ambito   dello   svolgimento   del  procedimento  istruttorio,
l'Autorita'  si  e'  inoltre  avvalsa  del supporto del Centro Europa
Ricerche S.r.l., societa' di consulenza specializzata su tematiche di
economia   pubblica,   cui   e'  stato  principalmente  richiesto  di
analizzare  i  diversi  sistemi  per  la misurazione delle condizioni
economiche  dell'utenza,  al  fine  di  selezionare  le  categorie di
clientela da agevolare, nonche' di misurare l'impatto economico delle
agevolazioni tariffarie individuate.
  Sul   piano   internazionale,  l'Autorita'  ha  condotto  un  ampio
confronto  con  riferimento al tema delle agevolazione tariffarie per
determinate  fasce  sociali, al fine di tenere conto delle esperienze
maturate  nei  principali  paesi  europei  (Gran  Bretagna, Francia e
Germania).
  Le posizioni espresse dai diversi soggetti sono riassunte - assieme
ad     altre    risultanze    istruttorie    -    nella    "Relazione
economico-regolamentare   per   la   determinazione   di   condizioni
economiche   agevolate   per   il  servizio  di  telefonia  vocale  a
particolari categorie di clientela".
  2.2  La segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del
Mercato.
  In   data   22 febbraio   2000   e'   pervenuta  all'Autorita'  una
segnalazione  dell'Autorita'  Garante della Concorrenza e del Mercato
(di  seguito  AGCM)  "in materia di disabilitazione della funzione di
Carrier  Selection  per l'utenza con condizioni tariffarie agevolate"
nella quale l'AGCM segnala di aver ricevuto numerose denunce da parte
di  soggetti  che  lamentano  l'impossibilita', per le utenze c.d. "a
basso  traffico",  di  accedere  ad  operatori  alternativi a Telecom
Italia.  La  questione  sollevata,  gia' all'esame dell'Autorita' fin
dall'adozione   della   delibera   n.   85/1998,   trova  risoluzione
nell'adozione del sistema di accesso alle agevolazioni indicato nella
presente   delibera  che,  costituendo  l'unico  sistema  valido  per
accedere  alle  condizioni  economiche  agevolate  per il servizio di
telefonia vocale, determina l'abolizione del punto 1, titolo V, della
delibera n. 85/98.
3. La valutazione regolamentare.
  Come  indicato  in precedenza, con la presente delibera l'Autorita'
ha  voluto individuare quelle categorie di clientela che, versando in
particolari  condizioni  di  disagio  economico  e  sociale, appaiono
meritevoli  di  un  intervento  di  agevolazione  in  relazione  alle
condizioni economiche di fruizione del servizio di telefonia vocale.
  Al   fine   dell'identificazione   delle  categorie  da  agevolare,
l'Autorita'  ha  ritenuto opportuno ricorrere ad un indicatore misto,
che  incrociasse  l'aspetto  qualitativo  (appartenenza a determinate
categorie  sociali)  all'aspetto quantitativo (indicatore del livello
della  situazione  economica),  quale  strumento  per  selezionare  i
soggetti ammessi ad agevolazione.
  Per  quanto  riguarda  l'aspetto  qualitativo,  si sono individuate
quattro categorie sociali da ammettere ad agevolazione:
    1)  i  nuclei  familiari  al  cui interno vi sia un percettore di
pensione di invalidita' civile;
    2)  i  nuclei  familiari  al  cui interno vi sia un percettore di
pensione sociale;
    3)  i  nuclei  familiari  al  cui interno vi sia un anziano al di
sopra dei 75 anni di eta';
    4) i nuclei familiari in cui il capofamiglia risulti disoccupato.
  Appartengono  al nucleo familiare i componenti indicati all'art. 2,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
  Per  quanto  riguarda l'aspetto quantitativo, e' stato individuato,
come  parametro economico di selezione, l'indicatore della situazione
economica  equivalente. In particolare, l'Autorita' ha stabilito come
soglia  di  accesso  alle agevolazioni tariffarie, in base al reddito
familiare  equivalente  (criterio  ISEE),  il limite di L. 13.000.000
annuo  (pari  a  euro  6.713,93),  calcolato  secondo  le indicazioni
contenute  nel  decreto  legislativo  3 maggio 2000, n. 130, art. 2 e
tabelle 1 e 2.
  Per quanto riguarda il funzionamento del meccanismo di accesso alle
agevolazioni,  si  rimanda a quanto stabilito dal decreto legislativo
n.  130/00, (in particolare gli articoli 4 e 5), al fine di garantire
la  predisposizione di un sistema coerente con il quadro normativo di
riferimento  ivi delineato e di armonizzazione delle procedure per la
richiesta  di  tutte  le  prestazioni sociali agevolate nazionali, in
un'ottica di tutela del consumatore.
                              Delibera:
                               Art. 1.
                   Condizioni economiche agevolate
  1.  Possono  beneficiare  di una agevolazione economica, fissata in
una  riduzione  pari  al  50%  del  canone  mensile di abbonamento al
servizio  telefonico  di  categoria  B,  i  soggetti  che  presentino
particolari condizioni di disagio economico e sociale.
  2.  Gli utenti residenziali che utilizzano sistemi di comunicazione
denominati  DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), sono esentati
dal pagamento del canone mensile di cui al precedente comma.
  3.  Per usufruire dell'agevolazione indicata al comma 1, i soggetti
dovranno   soddisfare   contemporaneamente   i  requisiti  di  natura
economica e sociale indicati ai successivi commi 4 e 5.
  4.  Per  quanto  concerne  il  requisito  di  carattere  economico,
l'indicatore   della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  del
soggetto   richiedente   l'agevolazione,   calcolato  secondo  quanto
previsto dal decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, non dovra'
essere superiore a L. 13.000.000 annui [pari a Euro 6.713,93].
  5.  Per  quanto  riguarda  il  requisito  di  carattere sociale, il
soggetto  richiedente  l'agevolazione dovra' appartenere ad una delle
seguenti categorie:
      a) i  nuclei  familiari  al cui interno vi sia un percettore di
pensione di invalidita' civile;
      b) i  nuclei  familiari  al cui interno vi sia un percettore di
pensione sociale;
      c) i  nuclei  familiari  al cui interno vi sia un anziano al di
sopra dei 75 anni di eta';
      d) i   nuclei   familiari   in   cui  il  capofamiglia  risulti
disoccupato.
  Appartengono  al nucleo familiare i componenti indicati all'art. 2,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
  6.  I  soggetti  che soddisfino contemporaneamente le condizioni di
cui ai precedenti punti 4 e 5, dovranno presentare all'Ente erogatore
della  prestazione  sociale agevolata, la relativa documentazione, di
validita' annuale, consistente nella:
    a) attestazione  rilasciata  dall'INPS,  dal Centro di assistenza
fiscale   o   dal   comune  presso  il  quale  si  e'  consegnata  la
dichiarazione sostitutiva, di cui al decreto legislativo n. 130/2000,
contenente   tutte   le   informazioni   necessarie  per  il  calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente;
    b) certificazione attestante la condizione di appartenenza ad una
delle  quattro  categorie  sociali  indicate,  secondo  la  normativa
vigente.
  7.  Al  fine  della  verifica  del  calcolo  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente effettuato dall'INPS, le societa' di
servizi   pubblici  di  comunicazione  erogatrici  della  prestazione
oggetto   della  agevolazione  definita  nella  presente  delibera  e
incaricate   di   fornire   il  servizio  universale  sul  territorio
nazionale,   attualmente   Telecom  Italia  S.p.a.,  sono  equiparate
all'Ente  erogatore di prestazioni sociali agevolate, di cui all'art.
4-bis del decreto legislativo n. 130/2000.
  8. Il costo netto derivante dalle agevolazioni di cui alla presente
delibera  verra'  finanziato  attraverso  l'imputazione  al  Servizio
universale,  secondo  quanto  previsto dall' art. 4, comma 3, lettera
f), punto 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998.
  9.  Nell'ambito  della  propria  contabilita'  regolatoria, Telecom
Italia  S.p.a. dovra' fornire chiara evidenza dei costi derivanti dal
sistema  delle  agevolazioni  di  cui alla presente delibera e dovra'
dare  distinta  rappresentazione  del  relativo  costo netto, secondo
quanto stabilito dal decreto ministeriale 10 marzo 1998.