IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative
all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto  in  particolare  l'art.  6, primo comma, lettera g-ter), del
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 605 del 1973 e
successive  modificazioni,  recante  l'indicazione - tra gli atti nei
quali  deve  essere  menzionato  il  numero  di  codice fiscale - dei
contratti  di  assicurazione,  ad  esclusione di quelli relativi alla
responsabilita'  civile  ed  alla  assistenza  e garanzie accessorie,
relativamente ai soggetti contraenti;
  Visto  in  particolare l'art. 7, quinto comma, del predetto decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  605  del  1973  e  successive
modificazioni,  che stabilisce che le aziende, gli istituti, gli enti
e  le  societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le
notizie  riguardanti  i  contratti di assicurazione, ad esclusione di
quelli  relativi  alla  responsabilita'  civile  ed alla assistenza e
garanzie  accessorie,  relativamente  ai  soggetti contraenti, di cui
alla lettera g-ter) del primo comma dell'art. 6 del decreto medesimo;
  Visto in particolare l'art. 7, undicesimo comma, del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  605  del  1973  e  successive
modificazioni,  il  quale  demanda  all'emanazione  di un decreto del
Ministro  delle  finanze  la  determinazione  delle  modalita'  delle
comunicazioni  nonche'  dei termini entro cui le stesse devono essere
effettuate e stabilisce, inoltre, che il decreto medesimo sia emanato
di concerto con il Ministro del tesoro;
  Visto  il  decreto  interministeriale  28 aprile  1992  emanato dal
Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109
del 12 maggio 1992, il quale stabilisce che le aziende, gli istituti,
gli  enti  e le societa' che stipulano contratti di assicurazione, ad
esclusione  di  quelli  relativi alla responsabilita' civile - di cui
all'art.  7,  quinto  comma,  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  605  del  1973  e  successive  modificazioni - devono
comunicare  all'anagrafe  tributaria  i dati e le notizie relativi ai
contratti  medesimi relativamente ai soggetti contraenti, e determina
le modalita' ed i termini delle comunicazioni stesse;
  Considerato    che    l'articolo    unico    del   citato   decreto
interministeriale  28 aprile  1992  stabilisce  che  le comunicazioni
devono  essere  eseguite  mediante registrazione dei dati su supporti
magnetici,  nonche' trasmesse unitamente alla nota di accompagnamento
di cui al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze
27 gennaio 1978;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo  sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  80,  concernente  nuove  disposizioni in materia, tra l'altro, di
organizzazione   e   di  rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono  essere  adottati  dal Ministro delle finanze esclusivamente i
provvedimenti   che   sono   espressione   del  potere  di  indirizzo
politico-amministrativo  di  cui  agli  articoli 3, comma 1, e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Ritenuto  necessario  che,  al fine di semplificare le attivita' di
acquisizione  e di controllo dell'amministrazione finanziaria, i dati
richiesti  siano  trasmessi  mediante  supporti  magnetici  o tramite
collegamenti  telematici  diretti  con  il  sistema  informativo  del
Ministero delle finanze;
  Considerata la necessita' di aggiornare il contenuto e le modalita'
di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti
dal  citato  decreto  interministeriale  28 aprile  1992,  al fine di
agevolare   l'inserimento   dei  dati  nel  sistema  informativo  del
Ministero delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  aziende,  gli istituti, gli enti e le societa' che stipulano
contratti  di  assicurazione,  ad  esclusione di quelli relativi alla
responsabilita'  civile  ed  alla  assistenza  e garanzie accessorie,
devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria  i  dati  e  le  notizie
relativi ai soggetti contraenti.