IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente: "Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge
finanziaria  1988),  il  cui art. 9, comma 5, definisce la misura dei
contributi  che  i  datori  di  lavoro agricolo devono versare per il
proprio  personale  dipendente occupato nei territori montani e nelle
zone agricole svantaggiate;
  Vista  la  legge  24 dicembre  1993,  n.  537, recante: "Interventi
correttivi  di finanza pubblica", in particolare l'art. 11, comma 27,
in  cui vengono fissate le misure delle agevolazioni contributive per
le  imprese  agricole  operanti  nei  territori  montani e nelle zone
agricole svantaggiate;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143, concernente
"Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, concernente:
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000),
in particolare l'art. 27, comma 16, punto 1, relativo all'inserimento
delle  regioni  Abruzzo  e Molise tra le zone che possono beneficiare
delle agevolazioni previste per le regioni dell'obiettivo 1;
  Vista la proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali
di  riclassificazione  delle zone agricole svantaggiate trasmessa con
nota  n.  50501,  del  28 marzo  2000,  e l'allegato elenco di comuni
individuati sulla base della metodologia di classificazione adottata;
  Vista  la  nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n.
24716  del  28 marzo  2000,  con  la  quale l'Istituto stima in 852.1
miliardi l'impatto finanziario per il 2000 della sopracitata proposta
del Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Tenuto conto che tale importo risulta in linea con le previsioni di
bilancio  relative  al  corrente  anno e che comunque sara' opportuno
assicurare il monitoraggio dei costi della presente delibera;
  Tenuto  conto  che  la  proposta  prevede  che  una  superficie non
superiore a 32.000 Kmq sia individuata dalle regioni e che comunque a
seguito  di tale delimitazione la superficie svantaggiata complessiva
non potra' eccedere i 246.000 Kmq;
  Considerato  necessario  consentire  all'Istituto  nazionale  della
previdenza   sociale   di   conoscere   tempestivamente   i   livelli
contributivi  da  applicare alle aziende agricole per l'anno in corso
al  fine  di evitare intralci nelle attivita' di riscossione da parte
dell'Istituto;
  Ritenuto  opportuno consentire alle regioni, al fine di tener conto
di  condizioni  di  svantaggio  localmente  rilevante, di integrare e
modificare parzialmente la delimitazione proposta dal Ministero delle
politiche agricole e forestali;
  Ritenuto  che  gli  adeguamenti  proposti dalle regioni non possano
determinare  una  crescita  del  costo  del  provvedimento rispetto a
quanto  previsto  nella  citata proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali;
  Considerato   che  la  previsione  di  una  quota  a  delimitazione
regionale   rendera'  necessario  che  questo  Comitato  si  pronunci
nuovamente sulla proposta di delimitazione definitiva;
  Visto  il  concerto  dei  Ministri del tesoro, espresso con nota n.
3392,  del  21  aprile  2000,  e  del  lavoro  espresso  con  nota n.
76437/G/38, del 24 maggio 2000;
  Tenuto  conto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 4 aprile 2000;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali  che  tra  l'altro comunica che nel corso della definizione
della  proposta  sono  state  sentite  le organizzazioni sindacali di
categoria;
                              Delibera:
  Nelle   aree   svantaggiate  ai  sensi  dell'art.  2,  del  decreto
legislativo  16 aprile  1997,  n.  146,  si  applica  il  livello  di
contributi agricoli unificati di seguito indicato:
    aree  di  montagna  particolarmente svantaggiate: 30% del livello
ordinario;
    altre aree svantaggiate: 60% del livello ordinario.
  Si definiscono aree di montagna particolarmente svantaggiate quelle
aree  relative  ai  comuni  nei  quali  oltre il 50% della superficie
totale e' posto ad altitudine di almeno 500 mt sul livello del mare o
con  acclivita' superiore ai 20 gradi, in cui il rapporto fra reddito
lordo  standard  e unita' di lavoro agricolo non superi il 120% della
media comunitaria.
  Si considerano comunque particolarmente svantaggiate quelle aree di
montagna  in  cui il rapporto fra reddito lordo standard e superficie
agricola   utilizzata  sia  pari  o  inferiore  al  75%  della  media
nazionale.
  Rientrano fra le altre aree svantaggiate:
    aree   montane,  come  sopra  definite  in  ordine  ai  parametri
altimetrici  e  clivometrici,  che presentino un rapporto fra reddito
lordo  standard  ed unita' di lavoro agricolo superiore al 120% della
media  comunitaria  e  un  rapporto  tra  reddito  lordo  standard  e
superficie  agricola  utilizzata  non  inferiore  al  75% della media
nazionale;
    comuni  non  montani  nei  quali  almeno  il 30% della superficie
totale  presenta  una  acclivita'  superiore  a 5 gradi sempre che il
rapporto  tra  reddito lordo standard e unita' di lavoro agricolo non
superi  il 120% della media comunitaria o che il rapporto tra reddito
lordo  standard  e  superficie agricola utile sia pari o inferiore al
75% della media nazionale;
    altri  comuni  non  montani  nei quali il tasso di occupazione in
agricoltura  sia pari ad almeno il doppio della media nazionale e nei
quali  si  registri  un  tasso  di  disoccupazione di oltre il doppio
rispetto alla media nazionale;
    i   comuni   rientranti  nelle  aree  dell'obiettivo 1,  compresi
l'Abruzzo e il Molise;
    i  comuni  rientranti  in  zone previste ai fini dell'ob. 5b, del
regolamento  CEE n. 2081 del 20 luglio 1993, ad esclusione dei comuni
i cui territori per la totalita' del proprio territorio si trovino al
di  sotto  dei  500  mt  sul livello del mare e presentino acclivita'
inferiore ai 5 gradi.
  I  comuni  possono  essere  inclusi fra le aree svantaggiate per la
totalita' del loro territorio o soltanto per una parte.
  Si considerano comunque totalmente inclusi:
    i comuni in cui le zone montane come sopra definite coprono oltre
il 50% della superficie comunale;
    i comuni rientranti nelle aree dell'obiettivo 1;
    i  comuni svantaggiati perche' individuati ai fini dell'obiettivo
5b;
    i   comuni   svantaggiati   in   relazione   alle  condizioni  di
disoccupazione.
  Si  prende atto dell'elenco dei comuni svantaggiati predisposto dal
Ministero   delle   politiche   agricole   e   forestali   attraverso
l'applicazione dei criteri sopra indicati e trasmesso unitamente alla
proposta di riclassificazione.
  Al  fine  di  tener  conto  di  condizioni di svantaggio localmente
rilevanti,  alle  indicazioni  contenute  nell'elenco potranno essere
apportate modificazioni e specificazioni da parte delle regioni.
  Le  decisioni  regionali  di modifica delle aree svantaggiate, come
proposte  dal Ministero delle politiche agricole e forestali, saranno
trasmesse entro cinque mesi dall'approvazione della presente delibera
al  Ministero delle politiche agricole e forestali, che entro il mese
successivo,  seguendo  la  procedura prevista dal decreto legislativo
16 aprile   1997,  n.  146,  trasmettera'  al  CIPE  la  proposta  di
delimitazione  definitiva, comprensiva dell'individuazione delle aree
dei comuni da dichiarare parzialmente svantaggiati.
  Le  modifiche  proposte dalle regioni avranno natura compensativa e
non  potranno  determinare  un  onere  piu' elevato rispetto a quello
stimato  nella  proposta  del  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali.  Eventuali  maggiori  costi conseguenti alla delimitazione
regionale rimangono a carico dei bilanci delle rispettive regioni.
  Per  quelle  regioni  che  non avranno trasmesso al Ministero delle
politiche agricole e forestali alcuna comunicazione di variazione nei
termini sopra indicati, la proposta di delimitazione definitiva sara'
formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali adottando
la  procedura  prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
16 aprile 1997, n. 146.
  Entro  il  prossimo  mese  di  ottobre  l'Istituto  nazionale della
previdenza sociale comunichera' al Ministero delle politiche agricole
e  forestali,  che informera' il CIPE e ne terra' conto ai fini delle
proposta  di  riclassificazione  definitiva,  l'entita'  delle minori
entrate  conseguenti  all'attuazione della presente delibera, al fine
di  verificare  che  il  loro  andamento sia in linea con le stime di
costo  di  cui  alla  nota  dell'Istituto  nazionale della previdenza
sociale citata in premessa.
  La  riclassificazione  ha effetto a partire dal 1 gennaio 2000. Gli
effetti economici operano interamente fino dal primo anno per le aree
che  non  subiscono variazioni e per le aree dell'obiettivo 1. Per le
altre  aree,  l'adeguamento  al  nuovo livello avverra' nell'arco del
quadriennio  2001-2004,  con  incrementi o decrementi che per ciascun
anno saranno pari al 25% della variazione totale.
  La revisione della classificazione delle zone agricole svantaggiate
di   cui   alla  presente  delibera  verra'  effettuata  con  cadenza
quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 2000.
  Al  fine  di realizzare un'utile circolazione dell'informazione fra
le  amministrazioni  centrali  interessate e le regioni e di favorire
l'utilizzo  di  criteri  e metodi il piu' possibile uniformi in vista
della   delimitazione  definitiva  e'  istituito,  nell'ambito  della
commissione attivita' produttive del CIPE, un gruppo di lavoro con la
partecipazione   di  rappresentanti  del  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali,  del  Ministero del lavoro, del Ministero del
tesoro   e   bilancio,  delle  regioni  e  con  il  supporto  tecnico
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e dell'Istituto
nazionale di statistica.
  Il  Ministero  delle politiche agricole e forestali si fara' carico
degli adempimenti comunitari susseguenti alla presente delibera.
    Roma, 25 maggio 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro  n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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