IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1993, con cui e' stato emanato lo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo, che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta; Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 14 luglio, 23 luglio, 13 ottobre, 23 ottobre, 24 novembre 1998, 15 aprile 1999, 26 maggio 1999, 11 giugno 1999, 19 ottobre 1999, 17 dicembre 1999 e 7 marzo 2000, con cui sono state approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune modifiche allo statuto e introdotte talune disposizioni transitorie; Atteso che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica non ha espresso osservazioni ne' di merito ne' di legittimita' nel termine perentorio previsto dalla legge n. 168/1989 citata; Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si e' detto; Considerata la necessita' di dover dispone alcuni interventi di modifica, anche terminologica logicamente conseguente alle modifiche approvate; Quant'altro visto e considerato; Decreta: Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna, in forza delle quali lo stesso statuto risulta essere quello di cui all'allegato A al presente decreto e di cui costituisce parte integrante: Nuova denominazione dell'Ateneo: "Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna: sede di (Bologna, Cesena, Forli', Ravenna, Rimini)". Dal Rettorato, addi' 29 giugno 2000 Articolo 1 - Principi generali. Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "L'Ateneo riconosce ed afferma che l'attivita' didattica e' inscindibile dall'attivita' di ricerca affinche' l'insegnamento sia in grado di concorrere all'evolversi della societa' e della conoscenza scientifica. Riconosce come propri compiti primari la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore al fine di perseguire un sapere critico, aperto al dialogo, allo scambio di informazioni, alle necessita' inderogabili della cooperazione e della interazione delle culture, nel rispetto delle liberta' della scienza e dell' insegnamento." Sono inseriti i seguenti commi 4 e 5: "4. L'autonomia dell'Ateneo e' normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale secondo quanto disposto dal presente Statuto. L'autonomia dell'Ateneo e' espressione della comunita' dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo che la costituiscono. L'autogoverno dell'Ateneo e' a garanzia della liberta' di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di tutti i componenti la comunita' universitaria. 5. Spettano all'Ateneo tutte le funzioni e i compiti inerenti alle proprie finalita' non espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge." Articolo 4 - Diritto allo studio. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "L'Universita' di Bologna, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario." E' inserito il seguente comma 4: "Il Regolamento studenti e del tutorato detta i criteri generali relativi alle prestazioni per il diritto allo studio." Articolo 5 - Principi relativi all'attivita' amministrativa e gestionale. Il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi, in conformita' ai principi dettati dalla legislazione in materia." Articolo 6 - Principi relativi alla organizzazione. Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Per la realizzazione di tali fini, l'organizzazione e' ispirata ai principi della: - gestione per budget delle strutture didattiche e scientifiche e delle unita' organizzative di servizio centrali e periferiche dell'Ateneo di cui all'art. 14.1; - collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, anche tramite gli organismi previsti dall'art.54; - attribuzione delle funzioni di indirizzo e di programmazione agli Organi di governo dell'Ateneo di cui alla parte III del presente Statuto e delle funzioni di attuazione e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa alla dirigenza di cui alla parte IV del presente Statuto; - valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli Organi di governo dell'Ateneo e delle singole strutture didattiche e di ricerca; - articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e di ricerca, entro i limiti stabiliti dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', dal Regolamento di organizzazione e dal Regolamento didattico di Ateneo, in funzione della peculiarita' delle diverse situazioni in cui operano; - delegabilita' delle funzioni spettanti ai relativi Organi monocratici o collegiali salvo quanto loro espressamente riservato dal presente Statuto." La rubrica dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente: Risorse E' inserito il seguente comma 5 all'art. 7: "Il principio del budget assicura alle strutture e ai servizi la erogazione delle risorse complessive necessarie al corretto funzionamento sulla base di piani e programmi che tengano conto anche di esigenze di carattere perequativo. " Articolo 8 - Doveri di informazione. Il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Essa utilizza, altresi', in connessione con altri soggetti pubblici e privati, gli strumenti di comunicazione." Articolo 9 - Principi comuni di comportamento. La lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "disponibilita' a mantenere all'interno dell'Ateneo anche mediante gli organismi di cui agli art. 46, 50 e seguenti le iniziative ulteriori rispetto ai doveri professionali di carattere scientifico e didattico che assumano carattere di interesse e di utilita' per l'istituzione universitaria;" Articolo 10 - Attivita' culturali e sportive. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "L'Universita' promuove, tenuto conto della legislazione vigente in materia, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative, rappresentative, convenzionandosi con gli Enti pubblici e privati, e con le Associazioni, operanti in tali ambiti." E' inserito il seguente comma 2: "L'Universita' promuove la conservazione, tutela e valorizzazione dei suoi archivi, musei e raccolte favorendo la collaborazione con le strutture scientifiche interessate alla storia dell'Universita' e della scienza." Articolo 12 - Regolamenti di Ateneo. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "I Regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta della Giunta: - dal Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; al Regolamento di organizzazione; al Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti; - dal Senato Accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento studenti e del tutorato e il Regolamento del dottorato di ricerca, il Regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno e il Regolamento per le procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori." Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "I regolamenti di cui al comma 1, dopo la fase di controllo disciplinata dall'art. 6 comma 9 della Legge 9/5/1989, n. 168 per il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dall'art. 11 comma 1 della Legge 19/11/1990, n. 341 per il Regolamento didattico, sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo salvo che non sia diversamente stabilito. Nei casi di adeguamento dei Regolamenti d'Ateneo a disposizioni di Legge o di regolamenti nazionali il decreto rettorale di emanazione non deve essere preceduto dalla fase di controllo ministeriale prevista dalle leggi di cui al periodo precedente." Articolo 13 - Regolamenti delle strutture. Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "Il regolamento, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, e' emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di Legge o dello Statuto o dei regolamenti d'Ateneo." Articolo 14 - Strutture dell'Universita'. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "L'Ateneo si articola in strutture didattiche e scientifiche e in strutture di servizio centrali e periferiche." Articolo 15 - Strutture didattiche e scientifiche. E' inserito il seguente comma 3: "Ai docenti che assumono la responsabilita' di strutture didattiche, scientifiche o di servizio puo' essere riconosciuta una indennita' fissata dal Consiglio di Amministrazione." Articolo 16 - Facolta'. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Le Facolta' dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti e dal piano di sviluppo dell'Ateneo in conformita' a quanto disposto dall'ordinamento didattico nazionale e dalle previsioni dei piani pluriennali. L'istituzione, la modifica o la soppressione di Facolta' e di Corsi di studio comportano di diritto l'adeguamento della tabella allegata allo Statuto (Allegato I)" E' inserito il seguente periodo al comma 3: "Il Regolamento didattico di Facolta' ha per oggetto sia l'attivita' didattica sia il funzionamento della Facolta' e dei suoi organi ed e' approvato, sentito il parere della Commissione didattica." Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "Le Facolta' si articolano in Corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo." E' inserito il seguente comma 4bis, anche sostitutivo del secondo periodo del vigente comma 4: "Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilita' di delega ai Consigli dei Corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai Consigli di Facolta'. In particolare il Regolamento didattico indica i Corsi di insegnamento che la Facolta' ritiene attivabili per ciascun Corso di studio." Articolo 17 - Preside. La lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti." Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "Il Preside dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside e' incompatibile con quella di Rettore, con quella di Direttore di struttura scientifica, di membro del Consiglio di Amministrazione e, di norma, con quella di Presidente di Corso di studio." Il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il Preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un Vice-Preside, che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni dell'ufficio". Articolo 18 - Consiglio di Facolta'. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facolta', da una rappresentanza dei ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della Facolta' in numero pari a un quarto dei professori di ruolo e comunque non inferiore a tre, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione al numero degli iscritti, e comunque non inferiore al numero dei Corsi di laurea e non superiore ad un quarto dei professori di ruolo quando questi siano piu' di venti. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale, qualora non intervengano all'adunanza". La rubrica dell'articolo 20 e' sostituita dalla seguente: Corsi di studio E' inserito il seguente comma 5 all'art. 20: "5. Il Consiglio delle Facolta' costituite da un solo Corso di laurea, per le attribuzioni di cui al comma 3 del presente articolo, si riunisce in Consiglio di Corso di studio con la presenza di tutti i ricercatori della Facolta' e dei professori ufficiali del Corso di laurea." E' inserito il seguente comma 6: "6. Le sedute dei Consigli di Corso di studio e dei Consigli di Facolta' integrati come da comma precedente sono valide con la presenza di un terzo degli aventi diritto dedotti gli assenti giustificati." E' inserito il seguente comma 7: "7. Possono essere costituiti e autonomamente disciplinati Corsi di studio interfacolta'." Articolo 22 - Organi del Dipartimento. Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio definisce gli obiettivi e i programmi di ricerca del Dipartimento. Esso e' composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi secondo modalita' stabilite dai regolamenti dei singoli Dipartimenti, nonche' da una rappresentanza degli studenti secondo modalita' stabilite dal regolamento studenti e del tutorato." Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il Direttore e' un professore di norma di prima fascia eletto dal Consiglio. Sovraintende all'attuazione dei programmi di ricerca del Dipartimento." Il comma 5 e' sostituito dal seguente: "La Giunta e' formata da un numero di membri stabilito dal regolamento, ed e' composta per un terzo da professori di prima fascia, per un terzo da professori di seconda fascia, per un terzo dai ricercatori, oltre che dal Direttore, dal Segretario amministrativo con voto consultivo, e da un eventuale rappresentante del personale tecnico-amministrativo. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti." E' inserito il seguente comma 6: "Il Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni di propria competenza in seduta limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori nel procedimento di chiamata di personale docente e ricercatore." La rubrica dell'articolo 26 e' sostituita dalla seguente: Poli scientifico-didattici in Sedi decentrate L'articolo 26 e' sostituito dal seguente: "1. L'Universita' di Bologna Alma Mater Studiorum riconosce particolari forme di autonomia ai poli scientifico-didattici costituiti nelle Sedi decentrate di Cesena, Forli', Ravenna e Rimini, nel quadro dell'Ateneo multicampus. 2. Ciascun polo e' retto da un Consiglio universitario di durata triennale costituito da rappresentanti delle strutture didattiche e scientifiche presenti nella sede e delle diverse componenti previste dalla normativa vigente nonche' da un rappresentante degli enti territoriali. Il Consiglio di polo elegge al proprio interno il Presidente tra i professori di ruolo incardinati nella sede. La composizione e le norme di costituzione di ciascun Consiglio di polo sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta, su proposta degli organi collegiali di coordinamento e di gestione della spesa delle Sedi decentrate. La revisione della composizione del Consiglio di polo e delle citate norme di costituzione e' operata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta, sentito il Comitato di coordinamento di cui al successivo comma 6, su proposta dello stesso Consiglio di polo. 3. Sono compiti del Consiglio di polo la programmazione organizzativa e finanziaria, il coordinamento complessivo delle attivita', la gestione del personale tecnico-amministrativo assegnato, la formulazione di proposte di tipo didattico e formativo. In particolare spetta al Consiglio di polo nell'ambito della sede: a) definire ed attuare i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio; b) formulare proposte in materia di contribuzione degli studenti; c) realizzare gli interventi attuativi previsti dal piano di sviluppo edilizio; d) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali nonche' approvare i programmi dei dirigenti e dei responsabili delle strutture nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 43, 44 e 45. 4. Le modalita' di svolgimento dei compiti e delle prerogative di cui al comma precedente sono stabilite da un regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta. 5. I fondi a disposizione di ciascun polo sono costituiti dai contributi degli studenti iscritti nella sede, dai finanziamenti assegnati dall'Ateneo, dagli enti locali, dagli enti di sostegno e da altri enti pubblici e privati, nonche' da ogni altro finanziamento reperito autonomamente. 6. Funge da organismo di coordinamento dei poli decentrati un comitato che comprende i Presidenti dei Consigli di polo e un rappresentante per ciascun polo degli enti territoriali interessati. Alle riunioni del comitato di coordinamento partecipa uno studente designato dal Consiglio studentesco tra gli studenti iscritti ai corsi delle sedi decentrate. Il comitato di coordinamento e' presieduto dal Pro-rettore incaricato per le sedi decentrate designato dal Rettore. 7. Il comitato di coordinamento esprime anche parere agli Organi Accademici sulle iniziative avviate nelle sedi decentrate e sulle altre questioni di comune interesse, nonche' sul diritto allo studio." Articolo 28 - Regolamento didattico di Ateneo. E' inserito il seguente comma 3: "3. Le modifiche del Regolamento didattico di Ateneo sono approvate in via definitiva dagli Organi Accademici nel rispetto delle disposizioni vigenti." Articolo 29 - Ammissione ai corsi. Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Negli altri casi il Senato Accademico, sentite le Facolta', i Corsi di studio e il Consiglio studentesco puo' stabilire, entro il mese di marzo di ogni anno, con delibera motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, un numero massimo di iscrizioni per singoli Corsi di studio compatibili con la disponibilita' di personale docente e di strutture, salvo che la materia non sia disciplinata diversamente da disposizioni di legge." Il comma 5 e' inserito nell'Allegato II allo Statuto: "Il Senato Accademico, qualora il numero delle domande di iscrizione presentate superi il numero massimo di iscrizioni stabilito assume, anche con la richiesta di convocazione del Comitato regionale interuniversitario di coordinamento, ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati e a sollecitare un piu' equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione." Articolo 30 - Esami di profitto. L'articolo viene soppresso. E' inserito il seguente articolo 32 bis: "Articolo 32 bis - Scuole dirette a fini speciali. "1. Le Scuole dirette a fini speciali concorrono a realizzare i fini istituzionali dell'Universita'. 2. Sono Organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della Scuola; e' eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di prima e seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 3. Il Consiglio della Scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento, una rappresentanza dei professori a contratto, e da una rappresentanza degli studenti, uno per ogni anno di corso, eletti secondo quanto disposto dall'art. 99 del D.P.R. 382/80." E' inserito il seguente articolo 32 ter: Articolo 32 ter - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi. "1. L'Universita' di Bologna favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e organizza corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea. 2. Promuove le competenze per l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Puo' altresi' attivare corsi di aggiornamento professionale e di formazione permanente." Articolo 33 - Organi di Ateneo. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Gli Organi di governo dell'Universita' sono il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione. Sono altresi' Organi dell'Ateneo, nell'ambito delle rispettive competenze, la Giunta di Ateneo, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Consiglio studentesco e il Garante d'Ateneo." Articolo 34 - Rettore E' inserito il seguente comma 8: "Il Rettore percepisce una indennita' di carica fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Una indennita' di carica viene corrisposta al Pro-rettore vicario di cui al precedente comma 3 e al Pro-rettore per i poli decentrati di cui al precedente articolo 26." E' inserita la seguente nota all'art. 34 comma 8: "L'indennita' di carica del Rettore non puo' essere superiore al livello retributivo iniziale del professore di ruolo di prima fascia". Articolo 35 - Giunta d'Ateneo. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Il Rettore presiede la Giunta di Ateneo composta dal Prorettore vicario, dal Prorettore incaricato per le sedi decentrate e dal Direttore Amministrativo. Fa altresi' parte della Giunta un numero di membri compreso fra sei e otto designati, su proposta del Rettore, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti. Nella composizione della Giunta il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione debbono essere rappresentati in modo paritetico." La lettera b) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "b) piante organiche del personale docente e tecnico-amministrativo;" Il comma 5 dell'art. 35 e' soppresso. Articolo 36 - Senato Accademico. Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. Il Senato Accademico e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da: a) il Rettore; b) i Presidi delle Facolta' presenti nell'Ateneo; c) dodici rappresentanti, eletti per un triennio, delle grandi aggregazioni scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati. La meta' dei rappresentanti e' eletta tra i Direttori di Dipartimento; d) il Pro-rettore incaricato per le sedi decentrate; e) cinque rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco con voto limitato, di cui uno puo' essere il Presidente del consiglio stesso;" La lettera a) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "a) elaborare e approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e dai Consigli dei Poli di cui all'art. 26;" La lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "c) determinare e attuare nel rispetto del piano di cui alla precedente lettera a) i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche della sede di Bologna e dei poli di cui all'art. 26;" La lettera e) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "e) avanzare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca della sede di Bologna e ai poli dell'Ateneo di cui all'art. 26." La lett. i) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: "i) esprimere parere sul Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo, sul Regolamento di organizzazione, sul Regolamento sul procedimento amministrativo e accesso agli atti;" E' inserita la seguente lettera q) al comma 3: "q) assegnare, sentite le Facolta' e i Dipartimenti interessati, il personale docente e ricercatore a settore scientifico disciplinare diverso da quello di nomina nel rispetto della legislazione vigente." Articolo 37 - Consiglio di Amministrazione La lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a) definire e attuare, sentito il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento, per le rispettive competenze, i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo fra i Poli di cui all'art. 26 e fra le strutture didattiche e scientifiche della sede di Bologna; " La lettera f) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "f) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo distribuendo le risorse tra i Poli di cui all'art. 26 e approvando i relativi interventi attuativi per la sede di Bologna;" La lett. g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: " g) deliberare su proposta della Giunta di Ateneo e sentito il Senato Accademico e il Collegio dei Direttori di Dipartimento, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;" E' inserita la lettera i bis) al comma 1 nella seguente formulazione: "i bis) definire le posizioni dirigenziali per la sede di Bologna e, su proposta dei Consigli di Polo, per le sedi decentrate." La lettera l) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "l) approvare i programmi di attivita' dei dirigenti e dei responsabili delle strutture di cui all'art.44.5 della sede di Bologna;" La lettera m) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "m) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 44.1 e 45.4 nella sede di Bologna;" Al comma 1 e' inserita la lett. n) nella seguente formulazione: "n) esprimere parere sul Regolamento didattico di Ateneo, sul regolamento studenti e del tutorato, sul Regolamento del dottorato di ricerca e sul Regolamento relativo al conferimento di incarichi ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno;" Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di Amministrazione con le modalita' di cui alla Disp. I Parte V del presente Statuto, puo' delegare alla Giunta d'Ateneo e alle Commissioni permanenti di cui al precedente articolo 35.4 l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto alle lettere b), c), d), e), f) limitatamente all'approvazione del piano di sviluppo edilizio, g), i) e m) del comma 1 del presente articolo." Il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il Consiglio di Amministrazione e' costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da: a) il Rettore; b) il Pro-rettore vicario; c) il Direttore Amministrativo; d) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia; e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia; f) tre rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento; g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; h) quattro rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio studentesco con voto limitato; i) un membro designato dalla Regione Emilia Romagna; l) un membro designato dal Comune di Bologna; m) un rappresentante del Governo; n) un rappresentante degli enti convenzionati con l'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate e un rappresentante designato dagli Enti locali delle stesse sedi secondo criteri di rotazione fissati dal Consiglio di Amministrazione; o) puo', altresi', far parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante dei soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio e secondo criteri fissati dal Senato Accademico al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati. La mancata designazione di membri non inficia l'insediamento del Collegio." E' soppresso il comma 7 dell'art. 37. Il comma 8 e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di Amministrazione e' rinnovato ogni tre anni. I membri del Consiglio non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi." E' inserito il seguente articolo 37bis: Articolo 37bis - Collegio dei Direttori di Dipartimento. "1. Il Collegio e' composto dai Direttori dei Dipartimenti ed e' presieduto dal Rettore. Il Collegio elegge a maggioranza assoluta un Vice presidente. La Giunta del Collegio e' costituita dai rappresentanti di cui all'art. 36.1 lett. c) eletti tra i Direttori di Dipartimento. 2. Il Vice Presidente, da eleggersi tra i rappresentanti della Giunta di cui al comma precedente, ed i componenti della Giunta durano in carica un triennio accademico. 3. Il Collegio esprime pareri e formula proposte sulla programmazione dell'attivita' di ricerca scientifica, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e sull'organizzazione delle strutture scientifiche dell'Ateneo. In particolare esprime pareri ai fini delle relazioni programmatiche degli Organi di governo dell'Ateneo sulla promozione della ricerca scientifica nonche' sui programmi di sviluppo delle biblioteche centralizzate e delle reti telematiche. Esprime inoltre pareri obbligatori su tutte le questioni per le quali la Legge richiede agli Organi d'Ateneo di acquisire il parere dei Dipartimenti sulla costituzione di nuovi Dipartimenti, sul riordino e sulla costituzione dei Centri interdipartimentali e sull'istituzione e sull'attivazione dei dottorati di ricerca dell'Universita' di Bologna. I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Collegio del testo della proposta." Articolo 38 - Consiglio studentesco La lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: "c) Regolamento didattico di Ateneo, Regolamento studenti e del tutorato, Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo;" La rubrica dell'articolo 39 e' sostituita dalla seguente: Garante d'Ateneo Il comma 2 dell'art. 39 e' sostituto dal seguente: "2. Il Garante d'Ateneo e' eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione, dal Senato Accademico e dal Consiglio studentesco in seduta congiunta, con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone esterne all'Universita', che diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di conoscenza dell'organizzazione universitaria e di imparzialita' ed indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilita'." Articolo 41 - Formazione e professionalita' Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Universita' promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali di formazione ed aggiornamento dello stesso personale, in attuazione dei quali assume, anche direttamente, le iniziative utili per la qualificazione e lo sviluppo professionale, in esse comprese visite e scambi di esperienze all'estero e processi di analisi e valutazione delle potenzialita'." E' inserito il seguente articolo 45/bis. Articolo 45/bis - Gestione tecnico-amministrativa delle strutture didattiche e di ricerca. "1. Nelle strutture didattiche e di ricerca la responsabilita' della gestione amministrativo-contabile e' affidata ad un segretario amministrativo individuato con le modalita' previste dal regolamento di organizzazione, fra il personale tecnico e amministrativo in possesso di adeguata qualifica e professionalita'. Il segretario amministrativo agisce in conformita' agli indirizzi adottati nei rispettivi ambiti di competenza dal Consiglio della struttura e dal responsabile della stessa, rispondendo della gestione agli stessi organi. 2. Nelle strutture didattiche e di ricerca la responsabilita' della gestione, dell'organizzazione e della sicurezza delle attivita' di laboratorio, nonche' della erogazione e della conduzione di servizi tecnico-didattici o tecnico-scientifico, anche in relazione a specifici progetti e' affidata a responsabili individuati fra il personale tecnico-amministrativo in possesso di adeguata qualifica e capacita' tecnico-professionale. In relazione alle dimensioni delle strutture di laboratorio, al numero dei dipendenti addetti ed alla vastita' dell'utenza, possono essere istituiti appositi servizi tecnici, anche in comune a piu' strutture didattiche o di ricerca, affidati a responsabili come sopra individuati. L'istituzione ed il funzionamento dei servizi tecnici, le modalita' di nomina dei responsabili ed i relativi compiti, sono definiti dal regolamento di organizzazione. 3. I responsabili previsti dal comma precedente agiscono in conformita' ai principi ed agli indirizzi formulati dai competenti organi delle strutture didattiche o di ricerca, contribuendo altresi', nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, all'affermazione di standard di qualita' ed efficienza nello svolgimento delle attivita' strumentali alla didattica ed alla ricerca. Essi rispondono della gestione agli stessi organi." Articolo 46 - Servizi e modalita' di gestione Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "Il Centro di servizi e' retto da un responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione per tempo determinato coadiuvato di norma da un comitato di gestione ristretto." Il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il regolamento del Centro di servizi prevede modalita' e forme di utilizzazione di prestazioni anche a tempo parziale rese disponibili dagli studenti e dalle loro organizzazioni, da formazioni sociali o da altri soggetti pubblici o privati." Articolo 47 - Sistema bibliotecario d'Ateneo L'articolo e' sostituito dal seguente: "1. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo e' l'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliotecario-documentale, nonche' dell'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi appropriati. Apposita sezione del Regolamento di organizzazione disciplina l'articolazione del Sistema e fissa la tipologia delle biblioteche in base al livello di completezza dei servizi erogati. 2. Nelle strutture bibliotecarie la responsabilita' della gestione, dell'organizzazione e della sicurezza delle attivita', nonche' della erogazione e della conduzione dei servizi e' affidata a personale bibliotecario in possesso di adeguata qualifica e professionalita'. 3. Le linee di sviluppo scientifico di ogni struttura sono definite da un Responsabile scientifico coadiuvato da un Comitato la cui composizione e' demandata al Regolamento di organizzazione. 4. Il Sistema bibliotecario d'Ateneo e' retto da un comitato direttivo composto da docenti, da rappresentanti degli studenti e da bibliotecari con responsabilita' di livello adeguato. Il comitato direttivo determina gli indirizzi e gli obiettivi del Sistema, orienta la distribuzione delle risorse e verifica i risultati della gestione. 5. Il coordinamento delle attivita' di gestione e la trasmissione degli indirizzi formulati dal comitato direttivo e' affidata all'Ufficio tecnico centrale del Sistema bibliotecario da definirsi nella sezione del Regolamento di cui al comma 1. 6. La Biblioteca Universitaria di Bologna e' costituita come struttura speciale ed ha funzioni di Biblioteca Centrale d'Ateneo. Il Regolamento di organizzazione ne disciplina la direzione, la composizione degli Organi ed il funzionamento." E' inserito il seguente articolo 47/bis Articolo 47/bis - Comitato per lo sport universitario. "1. Il Comitato per lo sport universitario e' costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio accademico. Esso e' composto: a) dal Rettore dell'Universita' o da un suo delegato; b) da due membri designati dall'ente sportivo universitario; c) da due studenti eletti secondo le previsioni delle leggi vigenti. Tali elezioni si svolgono in concomitanza con quelle previste per la rappresentanza studentesca nel Consiglio studentesco." L'articolo 49 e' sostituito dal seguente: Articolo 49 - Controllo di gestione, Nucleo di valutazione e Collegio dei Revisori dei conti "1. L'Universita' si avvale dell'attivita' di controllo di gestione come attivita' di supporto istruttorio e di orientamento per i processi decisionali dei competenti Organi di governo. 2. L'Universita' istituisce un Nucleo di valutazione incaricato, previa definizione di idonei parametri di riferimento condivisi dagli Organi di governo dell'Ateneo stesso ovvero definiti dagli Organi nazionali deputati alla valutazione del sistema universitario, della valutazione della ricerca e della didattica e di ogni altra funzione stabilita dalla Legge. Il Nucleo esprime giudizi e pareri agli Organi di governo dell'Ateneo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento. 3. La sua costituzione e' definita con atto del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nel rispetto delle disposizioni di Legge. 4. Presso l'Ateneo e' costituito il Collegio dei revisori dei conti con il compito di verificare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo. La composizione del Collegio, le modalita' di designazione dei suoi membri, nonche' quelle relative al suo funzionamento sono definite dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'." Parte V - Disp. II - Disposizioni generali sugli Organi amministrativi. La lett. b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno quindici giorni prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il periodo del mandato, l'Organo amministrativo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli Organi amministrativi decadono;" Nella Parte VI sono inserite le seguenti Disposizioni transitorie Disp. VII - Collegio dei Direttori di Dipartimento "1. La disposizione di cui all'art. 37bis.1, secondo periodo, come approvata nella seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 1998, e' efficace dalla sua entrata in vigore con riferimento ai rappresentanti gia' eletti in Senato Accademico tra i Direttori di Dipartimento. 2. Il mandato della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento costituitasi secondo quanto previsto dal comma 1, nonche' il mandato del Vice presidente dello stesso Organo cessa alla scadenza del mandato dei componenti elettivi del Senato Accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del cennato art 37.bis." Disp. VIII- Rappresentante degli Enti locali delle Sedi decentrate in Consiglio di Amministrazione "1. Il rappresentante degli Enti locali di cui all'art. 37.6 lett. n) seconda parte entra a far parte del Consiglio di Amministrazione all'entrata in vigore della disposizione statutaria che lo prevede e cessa alla scadenza del mandato dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della nomina." Il presente Decreto e' inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dal Rettorato, addi' 29 giugno 2000 Il rettore: Roversi Monaco