IL RETTORE

    Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n. 168, ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
    Visto  il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  120  del  25 maggio  1993,  con cui e' stato
emanato lo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna e
successive modificazioni;
    Visto  in  particolare  l'art.  11,  comma  3,  del medesimo, che
individua  l'organo  preposto alla revisione dello statuto nel senato
accademico  e  nel  consiglio  di  amministrazione  riuniti in seduta
congiunta;
    Viste  le  deliberazioni del senato accademico e del consiglio di
amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 14 luglio, 23 luglio,
13 ottobre,  23 ottobre,  24 novembre 1998, 15 aprile 1999, 26 maggio
1999,  11 giugno  1999,  19 ottobre  1999, 17 dicembre 1999 e 7 marzo
2000,  con  cui  sono  state  approvate  a maggioranza  assoluta  dei
componenti   talune   modifiche  allo  statuto  e  introdotte  talune
disposizioni transitorie;
    Atteso   che   il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica non ha espresso osservazioni ne' di merito
ne'  di  legittimita'  nel termine perentorio previsto dalla legge n.
168/1989 citata;
    Ritenuto   che   si   sia   utilmente  compiuto  il  procedimento
amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si e'
detto;
    Considerata  la  necessita' di dover dispone alcuni interventi di
modifica,  anche terminologica logicamente conseguente alle modifiche
approvate;
    Quant'altro visto e considerato;

                              Decreta:

    Sono   emanate   le  seguenti  modifiche  allo  statuto  generale
dell'Universita'  degli  studi  di  Bologna,  in forza delle quali lo
stesso  statuto  risulta  essere  quello  di  cui  all'allegato  A al
presente decreto e di cui costituisce parte integrante:
    Nuova denominazione dell'Ateneo:
      "Alma  Mater  Studiorum  -  Universita'  di  Bologna:  sede  di
(Bologna, Cesena, Forli', Ravenna, Rimini)".
        Dal Rettorato, addi' 29 giugno 2000

Articolo 1 - Principi generali.
    Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "L'Ateneo  riconosce  ed  afferma  che  l'attivita'  didattica e'
inscindibile  dall'attivita'  di ricerca affinche' l'insegnamento sia
in   grado   di  concorrere  all'evolversi  della  societa'  e  della
conoscenza  scientifica.  Riconosce  come  propri  compiti primari la
promozione   e   l'organizzazione   della   ricerca   scientifica   e
dell'istruzione  superiore  al  fine di perseguire un sapere critico,
aperto  al  dialogo,  allo  scambio  di informazioni, alle necessita'
inderogabili  della  cooperazione  e della interazione delle culture,
nel rispetto delle liberta' della scienza e dell' insegnamento."
    Sono inseriti i seguenti commi 4 e 5:
    "4.   L'autonomia   dell'Ateneo   e'   normativa,  organizzativa,
finanziaria   e  gestionale  secondo  quanto  disposto  dal  presente
Statuto.  L'autonomia  dell'Ateneo e' espressione della comunita' dei
docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo che la
costituiscono. L'autogoverno dell'Ateneo e' a garanzia della liberta'
di  ricerca, di insegnamento e di apprendimento di tutti i componenti
la comunita' universitaria.
    5.  Spettano  all'Ateneo  tutte  le funzioni e i compiti inerenti
alle proprie finalita' non espressamente attribuiti ad altri soggetti
dalla legge."
Articolo 4 - Diritto allo studio.
    Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "L'Universita'  di  Bologna,  in attuazione degli articoli 3 e 34
della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto
agli  studi  universitari,  organizza  i  propri  servizi  in modo da
rendere effettivo e proficuo lo studio universitario."
    E' inserito il seguente comma 4:
    "Il  Regolamento studenti e del tutorato detta i criteri generali
relativi alle prestazioni per il diritto allo studio."
Articolo   5  -  Principi  relativi  all'attivita'  amministrativa  e
gestionale.
    Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni
del   responsabile   del   procedimento   e  l'accesso  ai  documenti
amministrativi, in conformita' ai principi dettati dalla legislazione
in materia."
Articolo 6 - Principi relativi alla organizzazione.
    Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "Per  la realizzazione di tali fini, l'organizzazione e' ispirata
ai principi della:
    - gestione per budget delle strutture didattiche e scientifiche e
delle   unita'  organizzative  di  servizio  centrali  e  periferiche
dell'Ateneo di cui all'art. 14.1;
    - collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, anche
tramite gli organismi previsti dall'art.54;
    -  attribuzione  delle  funzioni di indirizzo e di programmazione
agli Organi di governo dell'Ateneo di cui alla parte III del presente
Statuto  e  delle  funzioni  di attuazione e di gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  alla  dirigenza  di cui alla parte IV del
presente Statuto;
    -   valutazione   preventiva  dei  riflessi  organizzativi  delle
proposte  presentate  agli  Organi  di  governo  dell'Ateneo  e delle
singole strutture didattiche e di ricerca;
    -   articolazione   dell'ordinamento   interno   delle  strutture
didattiche  e  di  ricerca,  entro  i  limiti  stabiliti dal presente
Statuto,  dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza
e   la   Contabilita',   dal  Regolamento  di  organizzazione  e  dal
Regolamento didattico di Ateneo, in funzione della peculiarita' delle
diverse situazioni in cui operano;
    -    delegabilita'  delle  funzioni  spettanti ai relativi Organi
monocratici  o  collegiali  salvo quanto loro espressamente riservato
dal presente Statuto."
        La  rubrica  dell'articolo  7  e'  sostituita dalla seguente:
Risorse
    E' inserito il seguente comma 5 all'art. 7:
    "Il  principio del budget assicura alle strutture e ai servizi la
erogazione   delle   risorse   complessive   necessarie  al  corretto
funzionamento sulla base di piani e programmi che tengano conto anche
di esigenze di carattere perequativo. "
Articolo 8 - Doveri di informazione.
    Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "Essa  utilizza,  altresi',  in  connessione  con  altri soggetti
pubblici e privati, gli strumenti di comunicazione."
Articolo 9 - Principi comuni di comportamento.
    La lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
    "disponibilita'   a   mantenere   all'interno  dell'Ateneo  anche
mediante  gli  organismi  di  cui  agli  art.  46,  50  e seguenti le
iniziative  ulteriori  rispetto  ai doveri professionali di carattere
scientifico  e  didattico  che  assumano  carattere di interesse e di
utilita' per l'istituzione universitaria;"
Articolo 10 - Attivita' culturali e sportive.
    Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "L'Universita'  promuove, tenuto conto della legislazione vigente
in materia, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto
allo  studio,  le  attivita'  culturali,  sportive e ricreative degli
studenti  e  del  personale  universitario  attraverso apposite forme
organizzative,   rappresentative,   convenzionandosi   con  gli  Enti
pubblici e privati, e con le Associazioni, operanti in tali ambiti."
    E' inserito il seguente comma 2:
    "L'Universita' promuove la conservazione, tutela e valorizzazione
dei suoi archivi, musei e raccolte favorendo la collaborazione con le
strutture  scientifiche  interessate  alla  storia dell'Universita' e
della scienza."
Articolo 12 - Regolamenti di Ateneo.
    Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "I  Regolamenti  di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta,
su proposta della Giunta:
- dal Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Regolamento
per  l'amministrazione,  la finanza e la contabilita'; al Regolamento
di  organizzazione;  al Regolamento sul procedimento amministrativo e
sull'accesso agli atti;
- dal Senato Accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico
di  Ateneo,  il  Regolamento studenti e del tutorato e il Regolamento
del   dottorato  di  ricerca,  il  Regolamento  sul  conferimento  di
incarichi  a docenti e ricercatori a tempo pieno e il Regolamento per
le procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori."
    Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "I  regolamenti  di  cui  al  comma  1, dopo la fase di controllo
disciplinata  dall'art. 6 comma 9 della Legge 9/5/1989, n. 168 per il
Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza e la contabilita' e
dall'art.   11  comma  1  della  Legge  19/11/1990,  n.  341  per  il
Regolamento  didattico,  sono  emanati  con  Decreto  del  Rettore ed
entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro
pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  d'Ateneo salvo che non sia
diversamente  stabilito.  Nei  casi  di  adeguamento  dei Regolamenti
d'Ateneo  a  disposizioni  di  Legge  o  di  regolamenti nazionali il
decreto  rettorale di emanazione non deve essere preceduto dalla fase
di  controllo  ministeriale  prevista  dalle  leggi di cui al periodo
precedente."
Articolo 13 - Regolamenti delle strutture.
    Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "Il  regolamento,  se  riapprovato  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti,  e' emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione,
salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di
Legge o dello Statuto o dei regolamenti d'Ateneo."
Articolo 14 - Strutture dell'Universita'.
    Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "L'Ateneo si articola in strutture didattiche e scientifiche e in
strutture di servizio centrali e periferiche."
Articolo 15 - Strutture didattiche e scientifiche.
    E' inserito il seguente comma 3:
    "Ai   docenti   che  assumono  la  responsabilita'  di  strutture
didattiche,  scientifiche  o di servizio puo' essere riconosciuta una
indennita' fissata dal Consiglio di Amministrazione."
Articolo 16 - Facolta'.
    Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "Le Facolta' dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni
vigenti  e  dal piano di sviluppo dell'Ateneo in conformita' a quanto
disposto  dall'ordinamento didattico nazionale e dalle previsioni dei
piani  pluriennali.  L'istituzione,  la modifica o la soppressione di
Facolta'  e  di  Corsi  di studio comportano di diritto l'adeguamento
della tabella allegata allo Statuto (Allegato I)"
    E' inserito il seguente periodo al comma 3:
    "Il   Regolamento  didattico  di  Facolta'  ha  per  oggetto  sia
l'attivita'  didattica sia il funzionamento della Facolta' e dei suoi
organi   ed   e'  approvato,  sentito  il  parere  della  Commissione
didattica."
    Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "Le  Facolta'  si  articolano  in  Corsi di studio secondo quanto
previsto dal Regolamento didattico di Ateneo."
E'  inserito  il  seguente  comma 4bis, anche sostitutivo del secondo
periodo del vigente comma 4:
    "Il  medesimo  regolamento,  oltre a prevedere la possibilita' di
delega  ai  Consigli  dei  Corsi di studio, stabilisce quali funzioni
debbano  essere  necessariamente esercitate dai Consigli di Facolta'.
In   particolare   il   Regolamento   didattico  indica  i  Corsi  di
insegnamento  che la Facolta' ritiene attivabili per ciascun Corso di
studio."
Articolo 17 - Preside.
    La lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
    "c)  partecipare  alle sedute del Senato Accademico ed esercitare
tutte    le    altre   attribuzioni   demandategli   dall'ordinamento
universitario, dallo Statuto e dai regolamenti."
    Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "Il  Preside  dura  in  carica  tre  anni  ed  e'  immediatamente
rieleggibile  una  sola  volta. La carica di Preside e' incompatibile
con   quella  di  Rettore,  con  quella  di  Direttore  di  struttura
scientifica,  di membro del Consiglio di Amministrazione e, di norma,
con quella di Presidente di Corso di studio."
    Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "Il  Preside  nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un
Vice-Preside,  che in caso di assenza o impedimento lo sostituisce in
tutte le funzioni dell'ufficio".
Articolo 18 - Consiglio di Facolta'.
    Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "Il  Consiglio  di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo  della  Facolta',  da una rappresentanza dei ricercatori
universitari  confermati  e  assistenti  di  ruolo  della Facolta' in
numero  pari  a  un  quarto  dei  professori  di ruolo e comunque non
inferiore  a  tre,  da  una rappresentanza degli studenti iscritti in
numero  non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione
al  numero  degli  iscritti,  e  comunque non inferiore al numero dei
Corsi  di laurea e non superiore ad un quarto dei professori di ruolo
quando  questi  siano  piu'  di  venti.  I professori fuori ruolo non
concorrono   alla   formazione   del   numero   legale,  qualora  non
intervengano all'adunanza".
        La  rubrica  dell'articolo  20  e' sostituita dalla seguente:
Corsi di studio
    E' inserito il seguente comma 5 all'art. 20:
    "5.  Il  Consiglio  delle Facolta' costituite da un solo Corso di
laurea,  per le attribuzioni di cui al comma 3 del presente articolo,
si  riunisce in Consiglio di Corso di studio con la presenza di tutti
i  ricercatori della Facolta' e dei professori ufficiali del Corso di
laurea."
    E' inserito il seguente comma 6:
    "6.  Le  sedute dei Consigli di Corso di studio e dei Consigli di
Facolta'  integrati  come  da  comma  precedente  sono  valide con la
presenza  di  un  terzo  degli  aventi  diritto  dedotti  gli assenti
giustificati."
    E' inserito il seguente comma 7:
    "7.  Possono essere costituiti e autonomamente disciplinati Corsi
di studio interfacolta'."
Articolo 22 - Organi del Dipartimento.
    Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "Il  Consiglio  definisce  gli obiettivi e i programmi di ricerca
del  Dipartimento.  Esso e' composto da tutti i docenti e ricercatori
afferenti  al  Dipartimento,  dal  Segretario  amministrativo, da una
rappresentanza   del   personale   tecnico-amministrativo  e  da  una
rappresentanza   dei   dottorandi  secondo  modalita'  stabilite  dai
regolamenti  dei  singoli Dipartimenti, nonche' da una rappresentanza
degli studenti secondo modalita' stabilite dal regolamento studenti e
del tutorato."
    Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "Il  Direttore  e'  un professore di norma di prima fascia eletto
dal  Consiglio.  Sovraintende all'attuazione dei programmi di ricerca
del Dipartimento."
    Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "La  Giunta  e'  formata  da  un  numero  di membri stabilito dal
regolamento,  ed  e'  composta  per  un  terzo da professori di prima
fascia,  per  un  terzo da professori di seconda fascia, per un terzo
dai   ricercatori,   oltre   che   dal   Direttore,   dal  Segretario
amministrativo  con voto consultivo, e da un eventuale rappresentante
del personale tecnico-amministrativo. L'elezione dei componenti della
Giunta   avviene   con   voto   limitato  nell'ambito  delle  singole
componenti."
    E' inserito il seguente comma 6:
    "Il  Consiglio di Dipartimento assume le deliberazioni di propria
competenza  in  seduta limitata alla fascia corrispondente e a quelle
superiori  nel  procedimento  di  chiamata  di  personale  docente  e
ricercatore."
        La  rubrica  dell'articolo  26  e' sostituita dalla seguente:
Poli scientifico-didattici in Sedi decentrate
    L'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
"1.   L'Universita'   di   Bologna  Alma  Mater  Studiorum  riconosce
particolari   forme   di   autonomia  ai  poli  scientifico-didattici
costituiti nelle Sedi decentrate di Cesena, Forli', Ravenna e Rimini,
nel quadro dell'Ateneo multicampus.
2.  Ciascun  polo  e'  retto  da un Consiglio universitario di durata
triennale  costituito  da rappresentanti delle strutture didattiche e
scientifiche  presenti nella sede e delle diverse componenti previste
dalla  normativa  vigente  nonche'  da  un  rappresentante degli enti
territoriali.  Il  Consiglio  di  polo  elegge  al proprio interno il
Presidente  tra  i  professori  di  ruolo  incardinati nella sede. La
composizione  e le norme di costituzione di ciascun Consiglio di polo
sono   approvate   dal   Senato   Accademico   e   dal  Consiglio  di
Amministrazione riuniti in seduta congiunta, su proposta degli organi
collegiali  di  coordinamento  e  di  gestione della spesa delle Sedi
decentrate.  La  revisione della composizione del Consiglio di polo e
delle citate norme di costituzione e' operata dal Senato Accademico e
dal Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta, sentito
il  Comitato  di  coordinamento  di  cui  al  successivo  comma 6, su
proposta dello stesso Consiglio di polo.
3. Sono compiti del Consiglio di polo la programmazione organizzativa
e  finanziaria,  il  coordinamento  complessivo  delle  attivita', la
gestione   del   personale   tecnico-amministrativo   assegnato,   la
formulazione   di   proposte   di  tipo  didattico  e  formativo.  In
particolare spetta al Consiglio di polo nell'ambito della sede:
a)  definire  ed  attuare i criteri per la ripartizione delle risorse
finanziarie  e  di  personale tecnico-amministrativo tra le strutture
didattiche, scientifiche e di servizio;
b) formulare proposte in materia di contribuzione degli studenti;
c) realizzare gli interventi attuativi previsti dal piano di sviluppo
edilizio;
d) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali nonche' approvare i
programmi  dei  dirigenti  e  dei  responsabili  delle  strutture nel
rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 43, 44 e 45.
4. Le modalita' di svolgimento dei compiti e delle prerogative di cui
al  comma  precedente  sono stabilite da un regolamento approvato dal
Senato  Accademico  e  dal  Consiglio  di  Amministrazione riuniti in
seduta congiunta.
5.  I  fondi  a  disposizione  di  ciascun  polo  sono costituiti dai
contributi  degli  studenti  iscritti  nella  sede, dai finanziamenti
assegnati dall'Ateneo, dagli enti locali, dagli enti di sostegno e da
altri  enti  pubblici  e privati, nonche' da ogni altro finanziamento
reperito autonomamente.
6.  Funge  da  organismo  di  coordinamento  dei  poli  decentrati un
comitato  che  comprende  i  Presidenti  dei  Consigli  di  polo e un
rappresentante  per ciascun polo degli enti territoriali interessati.
Alle  riunioni  del  comitato di coordinamento partecipa uno studente
designato  dal  Consiglio  studentesco  tra  gli studenti iscritti ai
corsi   delle  sedi  decentrate.  Il  comitato  di  coordinamento  e'
presieduto   dal   Pro-rettore  incaricato  per  le  sedi  decentrate
designato dal Rettore.
7.  Il  comitato  di  coordinamento  esprime anche parere agli Organi
Accademici  sulle  iniziative  avviate  nelle sedi decentrate e sulle
altre  questioni  di  comune  interesse,  nonche'  sul  diritto  allo
studio."
Articolo 28 - Regolamento didattico di Ateneo.
    E' inserito il seguente comma 3:
    "3.  Le  modifiche  del  Regolamento  didattico  di  Ateneo  sono
approvate  in  via  definitiva  dagli  Organi Accademici nel rispetto
delle disposizioni vigenti."
Articolo 29 - Ammissione ai corsi.
    Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "Negli  altri  casi  il Senato Accademico, sentite le Facolta', i
Corsi  di  studio e il Consiglio studentesco puo' stabilire, entro il
mese  di  marzo  di  ogni  anno,  con  delibera  motivata approvata a
maggioranza  assoluta dei componenti, un numero massimo di iscrizioni
per  singoli  Corsi  di  studio  compatibili con la disponibilita' di
personale  docente  e  di  strutture,  salvo  che  la materia non sia
disciplinata diversamente da disposizioni di legge."
    Il comma 5 e' inserito nell'Allegato II allo Statuto:
    "Il  Senato  Accademico,  qualora  il  numero  delle  domande  di
iscrizione   presentate   superi  il  numero  massimo  di  iscrizioni
stabilito assume, anche con la richiesta di convocazione del Comitato
regionale  interuniversitario di coordinamento, ogni iniziativa utile
all'informazione   degli   interessati   e   a  sollecitare  un  piu'
equilibrato   rapporto   tra   risorse   disponibili   e  domande  di
iscrizione."
Articolo 30 - Esami di profitto.
        L'articolo viene soppresso.
        E' inserito il seguente articolo 32 bis:
"Articolo 32 bis - Scuole dirette a fini speciali.
"1.  Le Scuole dirette a fini speciali concorrono a realizzare i fini
istituzionali dell'Universita'.
    2.  Sono  Organi  della  Scuola il Direttore e il Consiglio della
Scuola.  Il  Direttore  ha la responsabilita' del funzionamento della
Scuola;  e'  eletto  dal  Consiglio  della Scuola fra i professori di
prima e seconda fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni ed
e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
    3.  Il  Consiglio della Scuola e' composto da tutti i titolari di
insegnamento, una rappresentanza dei professori a contratto, e da una
rappresentanza  degli  studenti,  uno  per ogni anno di corso, eletti
secondo quanto disposto dall'art. 99 del D.P.R. 382/80."
        E' inserito il seguente articolo 32 ter:
Articolo   32  ter  -  Formazione  finalizzata  e  servizi  didattici
integrativi.
    "1.  L'Universita'  di  Bologna  favorisce le attivita' formative
autogestite  dagli  studenti nei settori della cultura e degli scambi
culturali,  dello  sport  e  del  tempo  libero  e organizza corsi di
orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitari,
per  l'elaborazione  dei  piani di studio e per l'iscrizione ai corsi
post-laurea.
    2.  Promuove  le  competenze per l'inserimento degli studenti nel
mondo  del  lavoro.  Puo'  altresi'  attivare  corsi di aggiornamento
professionale e di formazione permanente."
Articolo 33 - Organi di Ateneo.
    Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "Gli  Organi  di  governo  dell'Universita'  sono  il Rettore, il
Senato  Accademico,  il  Consiglio  di Amministrazione. Sono altresi'
Organi  dell'Ateneo,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  la
Giunta  di  Ateneo,  il  Collegio  dei  Direttori di Dipartimento, il
Consiglio studentesco e il Garante d'Ateneo."
Articolo 34 - Rettore
    E' inserito il seguente comma 8:
    "Il   Rettore   percepisce   una  indennita'  di  carica  fissata
annualmente  dal  Consiglio  di  Amministrazione.  Una  indennita' di
carica  viene corrisposta al Pro-rettore vicario di cui al precedente
comma  3  e al Pro-rettore per i poli decentrati di cui al precedente
articolo 26."
    E' inserita la seguente nota all'art. 34 comma 8:
    "L'indennita'  di carica del Rettore non puo' essere superiore al
livello  retributivo  iniziale  del  professore  di  ruolo  di  prima
fascia".
Articolo 35 - Giunta d'Ateneo.
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "Il  Rettore presiede la Giunta di Ateneo composta dal Prorettore
vicario,  dal  Prorettore  incaricato  per  le  sedi decentrate e dal
Direttore Amministrativo. Fa altresi' parte della Giunta un numero di
membri  compreso  fra  sei e otto designati, su proposta del Rettore,
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione fra i propri
componenti. Nella composizione della Giunta il Senato Accademico e il
Consiglio  di  Amministrazione  debbono  essere rappresentati in modo
paritetico."
    La lettera b) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
    "b)     piante     organiche     del    personale    docente    e
tecnico-amministrativo;"
    Il comma 5 dell'art. 35 e' soppresso.
Articolo 36 - Senato Accademico.
Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.      Il  Senato  Accademico esercita tutte le competenze relative
alla  programmazione  e al coordinamento delle attivita' didattiche e
di  ricerca  dell'Ateneo,  fatte  salve le attribuzioni delle singole
strutture   didattiche   e  scientifiche.  Il  Senato  Accademico  e'
costituito con Decreto del Rettore ed e' composto da:
a) il Rettore;
    b) i Presidi delle Facolta' presenti nell'Ateneo;
c)  dodici  rappresentanti,  eletti  per  un  triennio,  delle grandi
aggregazioni     scientifico-disciplinari    presenti    nell'Ateneo.
L'elettorato  attivo  e  passivo  spetta  ai professori di ruolo e ai
ricercatori  confermati.  La meta' dei rappresentanti e' eletta tra i
Direttori di Dipartimento;
    d) il Pro-rettore incaricato per le sedi decentrate;
e)  cinque  rappresentanti  degli  studenti  designati  dal Consiglio
studentesco  con  voto limitato, di cui uno puo' essere il Presidente
del consiglio stesso;"
La lettera a) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
"a)  elaborare  e approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione,
il  piano  pluriennale  di  sviluppo  dell'Ateneo tenendo conto delle
indicazioni  avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e dai
Consigli dei Poli di cui all'art. 26;"
La lettera c) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
"c)  determinare  e  attuare  nel  rispetto  del  piano  di  cui alla
precedente  lettera  a)  i criteri per la distribuzione del personale
docente  e  ricercatore  fra  le  strutture didattiche e scientifiche
della sede di Bologna e dei poli di cui all'art. 26;"
La lettera e) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
"e)   avanzare   proposte   al   Consiglio   di  Amministrazione  per
l'assegnazione  di  personale tecnico e amministrativo alle strutture
didattiche  e  di ricerca della sede di Bologna e ai poli dell'Ateneo
di cui all'art. 26."
    La lett. i) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
    "i)  esprimere  parere  sul Regolamento per l'amministrazione, la
finanza   e   la   contabilita'   dell'Ateneo,   sul  Regolamento  di
organizzazione,  sul  Regolamento  sul  procedimento amministrativo e
accesso agli atti;"
E' inserita la seguente lettera q) al comma 3:
    "q)  assegnare, sentite le Facolta' e i Dipartimenti interessati,
il personale docente e ricercatore a settore scientifico disciplinare
diverso da quello di nomina nel rispetto della legislazione vigente."
Articolo 37 - Consiglio di Amministrazione
La lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"a)  definire  e  attuare, sentito il Senato Accademico e il Collegio
dei  Direttori  di  Dipartimento,  per  le  rispettive  competenze, i
criteri  per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale
tecnico-amministrativo  fra  i  Poli  di  cui  all'art.  26  e fra le
strutture didattiche e scientifiche della sede di Bologna; "
La lettera f) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"f)  predisporre,  in  conformita'  ai  criteri  formulati  dal piano
pluriennale  di  sviluppo,  il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo
distribuendo  le risorse tra i Poli di cui all'art. 26 e approvando i
relativi interventi attuativi per la sede di Bologna;"
    La lett. g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
    "  g)  deliberare su proposta della Giunta di Ateneo e sentito il
Senato  Accademico  e  il  Collegio dei Direttori di Dipartimento, la
ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;"
E' inserita la lettera i bis) al comma 1 nella seguente formulazione:
"i  bis) definire le posizioni dirigenziali per la sede di Bologna e,
su proposta dei Consigli di Polo, per le sedi decentrate."
La lettera l) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"l)   approvare   i  programmi  di  attivita'  dei  dirigenti  e  dei
responsabili  delle  strutture  di  cui  all'art.44.5  della  sede di
Bologna;"
La lettera m) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"m)  attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli artt.
44.1 e 45.4 nella sede di Bologna;"
    Al comma 1 e' inserita la lett. n) nella seguente formulazione:
"n)  esprimere  parere  sul  Regolamento  didattico  di  Ateneo,  sul
regolamento studenti e del tutorato, sul Regolamento del dottorato di
ricerca  e  sul  Regolamento relativo al conferimento di incarichi ai
professori ed ai ricercatori a tempo pieno;"
    Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di Amministrazione con le modalita' di cui alla Disp. I
Parte  V  del  presente Statuto, puo' delegare alla Giunta d'Ateneo e
alle  Commissioni  permanenti  di  cui  al  precedente  articolo 35.4
l'esercizio  di  proprie  attribuzioni  salvo  quanto  previsto  alle
lettere  b),  c), d), e), f) limitatamente all'approvazione del piano
di sviluppo edilizio, g), i) e m) del comma 1 del presente articolo."
Il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6.     Il Consiglio di Amministrazione e' costituito con Decreto del
Rettore ed e' composto da:
a) il Rettore;
b) il Pro-rettore vicario;
c) il Direttore Amministrativo;
d) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;
e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
f) tre rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad
esaurimento;
g) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h)  quattro  rappresentanti  degli  studenti  designati dal Consiglio
studentesco con voto limitato;
i) un membro designato dalla Regione Emilia Romagna;
l) un membro designato dal Comune di Bologna;
m) un rappresentante del Governo;
n)  un  rappresentante  degli  enti convenzionati con l'Ateneo per il
funzionamento  delle  sedi  decentrate  e un rappresentante designato
dagli  Enti  locali  delle  stesse  sedi secondo criteri di rotazione
fissati dal Consiglio di Amministrazione;
o)  puo',  altresi',  far  parte  del Consiglio di Amministrazione un
rappresentante  dei  soggetti privati che si impegnino a contribuire,
per tutta la durata in carica del Consiglio e secondo criteri fissati
dal  Senato  Accademico al bilancio dell'Universita' con l'erogazione
di  fondi  non  finalizzati.  La  mancata  designazione di membri non
inficia l'insediamento del Collegio."
        E' soppresso il comma 7 dell'art. 37.
    Il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di Amministrazione e' rinnovato ogni tre anni. I membri
del Consiglio non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi."

    E' inserito il seguente articolo 37bis:
    Articolo 37bis - Collegio dei Direttori di Dipartimento.
    "1.  Il Collegio e' composto dai Direttori dei Dipartimenti ed e'
presieduto  dal Rettore. Il Collegio elegge a maggioranza assoluta un
Vice   presidente.   La   Giunta   del  Collegio  e'  costituita  dai
rappresentanti  di  cui all'art. 36.1 lett. c) eletti tra i Direttori
di Dipartimento.
    2.  Il  Vice  Presidente, da eleggersi tra i rappresentanti della
Giunta  di  cui  al  comma  precedente,  ed i componenti della Giunta
durano in carica un triennio accademico.
    3.   Il   Collegio   esprime  pareri  e  formula  proposte  sulla
programmazione   dell'attivita'   di   ricerca   scientifica,   sulla
destinazione delle risorse per la ricerca e sull'organizzazione delle
strutture  scientifiche dell'Ateneo. In particolare esprime pareri ai
fini   delle   relazioni   programmatiche  degli  Organi  di  governo
dell'Ateneo  sulla  promozione  della ricerca scientifica nonche' sui
programmi  di  sviluppo  delle biblioteche centralizzate e delle reti
telematiche. Esprime inoltre pareri obbligatori su tutte le questioni
per  le  quali la Legge richiede agli Organi d'Ateneo di acquisire il
parere dei Dipartimenti sulla costituzione di nuovi Dipartimenti, sul
riordino  e  sulla  costituzione  dei  Centri  interdipartimentali  e
sull'istituzione   e   sull'attivazione   dei  dottorati  di  ricerca
dell'Universita'  di  Bologna.  I  pareri  obbligatori si considerano
acquisiti  se  non  adottati entro venti giorni dalla trasmissione al
Collegio del testo della proposta."
Articolo 38 - Consiglio studentesco
    La lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente:
    "c)  Regolamento  didattico di Ateneo, Regolamento studenti e del
tutorato, Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo;"
        La  rubrica  dell'articolo  39  e' sostituita dalla seguente:
Garante d'Ateneo
    Il comma 2 dell'art. 39 e' sostituto dal seguente:
    "2.  Il  Garante  d'Ateneo  e'  eletto  a  scrutinio  segreto dal
Consiglio  di  Amministrazione, dal Senato Accademico e dal Consiglio
studentesco  in  seduta  congiunta,  con  il  voto favorevole dei tre
quinti  dei  componenti.  La  designazione  deve avvenire tra persone
esterne   all'Universita',   che   diano   garanzie   di   competenza
giuridico-amministrativa,     di    conoscenza    dell'organizzazione
universitaria  e  di  imparzialita'  ed  indipendenza di giudizio. Il
regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilita'."
Articolo 41 - Formazione e professionalita'
    Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.   L'Universita'   promuove   la  crescita  professionale  del
personale   tecnico-amministrativo.   A   tal  fine  definisce  piani
pluriennali  e programmi annuali di formazione ed aggiornamento dello
stesso personale, in attuazione dei quali assume, anche direttamente,
le   iniziative   utili   per   la   qualificazione   e  lo  sviluppo
professionale,  in  esse  comprese  visite  e  scambi  di  esperienze
all'estero e processi di analisi e valutazione delle potenzialita'."
    E' inserito il seguente articolo 45/bis.
    Articolo 45/bis - Gestione tecnico-amministrativa delle strutture
didattiche e di ricerca.
    "1.  Nelle  strutture  didattiche e di ricerca la responsabilita'
della  gestione amministrativo-contabile e' affidata ad un segretario
amministrativo  individuato con le modalita' previste dal regolamento
di  organizzazione,  fra  il  personale  tecnico  e amministrativo in
possesso  di  adeguata  qualifica  e  professionalita'. Il segretario
amministrativo  agisce  in  conformita'  agli  indirizzi adottati nei
rispettivi  ambiti  di competenza dal Consiglio della struttura e dal
responsabile  della  stessa,  rispondendo  della gestione agli stessi
organi.
    2.  Nelle  strutture  didattiche  e di ricerca la responsabilita'
della gestione, dell'organizzazione e della sicurezza delle attivita'
di  laboratorio,  nonche'  della  erogazione  e  della  conduzione di
servizi tecnico-didattici o tecnico-scientifico, anche in relazione a
specifici  progetti  e'  affidata  a  responsabili individuati fra il
personale  tecnico-amministrativo in possesso di adeguata qualifica e
capacita'  tecnico-professionale.  In relazione alle dimensioni delle
strutture  di  laboratorio,  al numero dei dipendenti addetti ed alla
vastita'  dell'utenza,  possono  essere  istituiti  appositi  servizi
tecnici,  anche  in  comune a piu' strutture didattiche o di ricerca,
affidati  a  responsabili come sopra individuati. L'istituzione ed il
funzionamento  dei  servizi  tecnici,  le  modalita'  di  nomina  dei
responsabili  ed i relativi compiti, sono definiti dal regolamento di
organizzazione.
    3.  I  responsabili  previsti  dal  comma  precedente agiscono in
conformita'  ai  principi  ed agli indirizzi formulati dai competenti
organi   delle   strutture  didattiche  o  di  ricerca,  contribuendo
altresi',  nel  rispetto  della  distinzione  di  ruolo  e  funzioni,
all'affermazione   di   standard  di  qualita'  ed  efficienza  nello
svolgimento  delle  attivita'  strumentali  alla  didattica  ed  alla
ricerca. Essi rispondono della gestione agli stessi organi."
Articolo 46 - Servizi e modalita' di gestione
    Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "Il  Centro  di  servizi e' retto da un responsabile nominato dal
Consiglio  di  Amministrazione  per  tempo  determinato coadiuvato di
norma da un comitato di gestione ristretto."
    Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "Il  regolamento  del Centro di servizi prevede modalita' e forme
di   utilizzazione   di  prestazioni  anche  a  tempo  parziale  rese
disponibili dagli studenti e dalle loro organizzazioni, da formazioni
sociali o da altri soggetti pubblici o privati."
Articolo 47 - Sistema bibliotecario d'Ateneo
L'articolo e' sostituito dal seguente:

"1.  Il  Sistema bibliotecario d'Ateneo e' l'insieme coordinato delle
strutture   di   servizio  responsabili  della  conservazione,  dello
sviluppo,  della  valorizzazione  e  della  gestione  del  patrimonio
bibliotecario-documentale,  nonche'  dell'accesso alle informazioni e
ai  documenti  mediante  la  predisposizione  di servizi appropriati.
Apposita   sezione   del  Regolamento  di  organizzazione  disciplina
l'articolazione del Sistema e fissa la tipologia delle biblioteche in
base al livello di completezza dei servizi erogati.
2.  Nelle  strutture bibliotecarie la responsabilita' della gestione,
dell'organizzazione  e della sicurezza delle attivita', nonche' della
erogazione  e  della  conduzione  dei servizi e' affidata a personale
bibliotecario in possesso di adeguata qualifica e professionalita'.
3.  Le  linee di sviluppo scientifico di ogni struttura sono definite
da  un  Responsabile  scientifico  coadiuvato  da  un Comitato la cui
composizione e' demandata al Regolamento di organizzazione.
4.  Il  Sistema  bibliotecario  d'Ateneo  e'  retto  da  un  comitato
direttivo  composto da docenti, da rappresentanti degli studenti e da
bibliotecari  con  responsabilita'  di  livello adeguato. Il comitato
direttivo  determina  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  del Sistema,
orienta  la  distribuzione delle risorse e verifica i risultati della
gestione.
5.  Il  coordinamento  delle  attivita' di gestione e la trasmissione
degli   indirizzi   formulati  dal  comitato  direttivo  e'  affidata
all'Ufficio  tecnico  centrale del Sistema bibliotecario da definirsi
nella sezione del Regolamento di cui al comma 1.
6.   La  Biblioteca  Universitaria  di  Bologna  e'  costituita  come
struttura speciale ed ha funzioni di Biblioteca Centrale d'Ateneo. Il
Regolamento   di   organizzazione  ne  disciplina  la  direzione,  la
composizione degli Organi ed il funzionamento."
    E' inserito il seguente articolo 47/bis
Articolo 47/bis - Comitato per lo sport universitario.
"1.  Il Comitato per lo sport universitario e' costituito con decreto
rettorale e dura in carica un biennio accademico. Esso e' composto:
a) dal Rettore dell'Universita' o da un suo delegato;
b) da due membri designati dall'ente sportivo universitario;
c)  da due studenti eletti secondo le previsioni delle leggi vigenti.
Tali  elezioni si svolgono in concomitanza con quelle previste per la
rappresentanza studentesca nel Consiglio studentesco."
L'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
Articolo 49 - Controllo di gestione, Nucleo di valutazione e Collegio
dei Revisori dei conti
"1.  L'Universita'  si avvale dell'attivita' di controllo di gestione
come  attivita'  di  supporto  istruttorio  e  di  orientamento per i
processi decisionali dei competenti Organi di governo.
2.  L'Universita'  istituisce  un  Nucleo  di valutazione incaricato,
previa definizione di idonei parametri di riferimento condivisi dagli
Organi  di  governo  dell'Ateneo  stesso ovvero definiti dagli Organi
nazionali  deputati alla valutazione del sistema universitario, della
valutazione  della ricerca e della didattica e di ogni altra funzione
stabilita dalla Legge. Il Nucleo esprime giudizi e pareri agli Organi
di  governo  dell'Ateneo  sugli obiettivi da essi definiti e sul loro
grado di raggiungimento.
3.  La  sua  costituzione  e'  definita  con  atto  del  Consiglio di
Amministrazione,  sentito  il  Senato  Accademico, nel rispetto delle
disposizioni di Legge.
4.  Presso  l'Ateneo e' costituito il Collegio dei revisori dei conti
con  il  compito  di  verificare il regolare andamento della gestione
finanziaria,  contabile  e  patrimoniale dell'Ateneo. La composizione
del  Collegio,  le modalita' di designazione dei suoi membri, nonche'
quelle  relative  al  suo funzionamento sono definite dal Regolamento
per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'."
    Parte   V  -  Disp.  II  -  Disposizioni  generali  sugli  Organi
amministrativi.
    La lett. b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
    "b)  il  procedimento  di  rinnovo  deve essere completato almeno
quindici  giorni prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il periodo
del  mandato,  l'Organo  amministrativo  gia'  in  carica esercita le
proprie  attribuzioni  in  regime di proroga, limitatamente agli atti
urgenti  e  indifferibili,  per  un periodo di quarantacinque giorni.
Decorsi  inutilmente  i termini di proroga, gli Organi amministrativi
decadono;"
    Nella Parte VI sono inserite le seguenti Disposizioni transitorie
Disp. VII - Collegio dei Direttori di Dipartimento
"1.  La  disposizione  di cui all'art. 37bis.1, secondo periodo, come
approvata   nella  seduta  congiunta  del  Senato  Accademico  e  del
Consiglio  di  Amministrazione del 13 ottobre 1998, e' efficace dalla
sua  entrata  in vigore con riferimento ai rappresentanti gia' eletti
in Senato Accademico tra i Direttori di Dipartimento.
2. Il mandato della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento
costituitasi  secondo quanto previsto dal comma 1, nonche' il mandato
del  Vice  presidente  dello  stesso  Organo  cessa alla scadenza del
mandato  dei  componenti  elettivi del Senato Accademico in carica al
momento dell'entrata in vigore del cennato art 37.bis."
Disp. VIII- Rappresentante degli Enti locali delle Sedi decentrate in
Consiglio di Amministrazione
"1. Il rappresentante degli Enti locali di cui all'art. 37.6 lett. n)
seconda  parte  entra  a  far  parte del Consiglio di Amministrazione
all'entrata  in vigore della disposizione statutaria che lo prevede e
cessa alla scadenza del mandato dei componenti elettivi del Consiglio
di Amministrazione in carica al momento della nomina."
Il presente Decreto e' inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dal Rettorato, addi' 29 giugno 2000
                                           Il rettore: Roversi Monaco